L’Italia ha sottoscritto una serie di documenti con alcuni Paesi per evitare che i contribuenti paghino le tasse due volte: una volta nella Penisola e una seconda dove lavorano o dove sono residenti. Si tratta delle convenzione contro la doppia imposizione, trattati internazionali attraverso i quali viene regolamentato il pagamento delle imposte.
Infatti i contribuenti che vivono e lavorano in due Paesi diversi si trovano nella situazione di dover pagare due o tre volte le tasse.
Le convenzioni contro la doppia imposizione sono legge dello Stato e costituiscono, inoltre, dei principi fondamentali dell’ordinamento nazionale e del sistema internazionale.
Indice
A cosa servono le convenzioni contro le doppie imposizioni
L’Italia ha sottoscritto una serie di convenzioni contro le doppie imposizioni per far in modo che i contribuenti evitino di pagare due volte le tasse e le imposte sul patrimonio e sul reddito.
Gli accordi, che generalmente coinvolgono sia i Paesi comunitari che extra Ue, stabiliscono chiaramente come debba essere ripartito il potere impositivo tra due nazioni, arrivando a regolamentare con precisione il trattamento fiscale di ogni singola categoria di reddito.
A seconda del tipo di accordo sottoscritto e delle tipologie di imposte che vengono regolamentate, è possibile prevedere che quando sullo stesso reddito i due paesi prelevano un’imposta à8si parla di tassazione concorrente), si possa optare per la tassazione esclusiva di uno solo dei Paesi.
Nella sottoscrizione degli accordi contro le doppie imposizioni risultano essere molto importanti alcuni profili:
- viene identificata la residenza fiscale delle persone fisiche e delle società;
- vengono definiti criteri precisi sulla territorialità dei redditi che provengono dall’estero di un qualsiasi soggetto che sia residente in uno dei due Paesi;
- vengono definiti gli strumenti attraverso i quali viene eliminata la doppia imposizione giuridica;
- viene prestata la massima attenzione a quali metodi vengono utilizzati per l’esenzione o per applicare il credito d’imposta;
- viene descritta la possibilità di emettere una sentenza internazionale, il cui scopo è quello di andare a risolvere alcune problematiche fiscali ben precise a cui i due Stati contraenti non trovano immediata risoluzione.
Cosa sono le convenzioni
Le convenzioni contro le doppie imposizioni sono il risultato di un accordo stipulato tra due Stati, attraverso il quale viene regolamentata la potestà impositiva, che spesso e volentieri è concorrente.
Gli accordi, almeno nella maggior parte dei casi, sono bilaterali e vengono redatti sulla base di un determinato modello di convenzione elaborato dall’Ocse o dall’Onu. I modelli vengono aggiornati periodicamente.
A essere regolamentate sono le imposte sul reddito e, in molti casi, anche alcuni elementi sul patrimonio. Viene disciplinata la cooperazione tra le varie amministrazioni fiscali degli Stati contraenti: le disposizioni hanno lo scopo di evitare la doppia imposizione, ma soprattutto prevenire l’evasione e l’elusione fiscale.
Su questi punti si basano i modelli predisposti dall’Ocse e dall’Onu. Solo per fare un esempio, il progetto Beps che è stato elaborato dall’Ocse punta ad evitare il più possibile che i contribuenti facciano uso del cosiddetto treaty shopping, ossia dell’abuso dei trattati internazionali per gli acquisti.
Quando entrano in vigore le convenzioni
Sotto un punto di vista prettamente giuridico, nel nostro Paese gli accordi che vietano le doppie imposizioni entrano a far parte a pieno titolo dell’ordinamento giuridico dopo che sono stati ratificati dal Parlamento dopo l’approvazione di una legge ordinaria, grazie alla quale viene data esecuzione al trattato.
La Convenzione entra in vigore nel momento in cui le due nazioni contraenti si scambiano gli strumenti di ratifica. L’avvenuto scambio viene confermato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
Pragmaticamente, per dare attuazione alle disposizioni convenzionali che evitano le doppie imposizioni, i due Paesi hanno la possibilità di stipulare degli accordi di natura amministrativa attraverso i quali vengono favoriti gli scambi di informazioni e vengono effettuate delle verifiche simultanee.
Le linee delle convenzioni contro la doppia imposizione
A delineare con precisione quali debbano essere le linee guida delle convenzioni contro la doppia imposizione è stata la Corte di Cassazione, che stabilito che:
- la loro applicazione deve essere garantita per il semplice fatto che il richiedente sia sottoposto alla potestà impositiva dello Stato contraente;
- l’espressione persona fisica residente deve essere intesa come potenziale assoggettamento a imposizione in modo illimitato – non hanno alcun tipo di rilievo, in questo caso, i dati relativi all’effettivo prelievo fiscale a cui risulti essere sottoposta la suddetta persona fisica;
- la base interpretativa delle varie convenzioni con la doppia imposizione è il modello Ocse, che deve essere preso come base interpretativa di ogni accordo che l’Italia dovesse sottoscrivere;
- la Pubblica amministrazione – e in primis l’Agenzia delle Entrate e l’Inps – è obbligata a interpretare le disposizioni convenzionali in modo conforme al diritto comunitario.
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza n. 10706/2019, ha ribadito che ai fini della doppia imposizione è rilevante l’esistenza del potere principale, indipendentemente dal fatto che l’imposta sia effettivamente pagata.
Significa che è importante che ci sia un Paese di riferimento per saldare tasse ed imposte. Stando a quanto previsto dai giudici della Suprema Corte, i contribuenti sono considerati:
Soggetti a una tassazione onnicomprensiva anche se lo Stato contraente di fatto non applica l’imposta. Per esempio, gli enti caritatevoli e le altre organizzazioni potrebbero essere esentati dal tributo, ma solo a condizione che soddisfino tutti i requisiti per tale esenzione posti dalla legislazione tributaria. Gli stessi sono, pertanto, soggetti alle norme fiscali di uno Stato contraente.
Questo significa che, solo per il fatto che un determinato soggetto paga le tasse in un Paese, non è più tenuto a versarle in un altro.