Per chi vende o affitto online scatta un nuovo obbligo di comunicazione dati all’Agenzia delle Entrate, finalizzato al lo scambio di informazioni tra Amministrazioni fiscali. Rese note procedure e termini per le piattaforme online operanti nei settori e-commerce, locazioni, servizi e noleggio di mezzi di trasporto. Vediamo, nel dettaglio, di cosa si tratta.
Per chi scatta l’obbligo
Entro il 31 gennaio 2024 i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia e ad alcune condizioni i gestori stranieri “non-Ue” (Fpo), dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati sulle vendite di beni e prestazioni di servizi realizzate dagli utenti attraverso i loro siti e app.
Entro il successivo 29 febbraio, il Fisco italiano condividerà queste informazioni con le autorità degli altri paesi Ue, in base allo Stato di residenza del venditore, ricevendo a sua volta quelle relative ai venditori (persone fisiche o giuridiche) residenti in Italia.
Con un provvedimento firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, diventa di fatto operativa la direttiva europea Dac7 sullo scambio automatico delle informazioni sul reddito degli utenti che vendono prodotti o forniscono servizi attraverso le piattaforme digitali, come recepita nell’ordinamento italiano dal Dlgs n. 32/2023.
La normativa, nello specifico, indica come soggetti obbligati alla comunicazione i gestori di “piattaforme” ovvero i gestori di qualsiasi software accessibile agli utenti, compresi i siti web o parti di essi e le applicazioni, anche mobili, che consentono ai venditori di essere collegati con altri utenti allo scopo di svolgere, direttamente o indirettamente, un’attività pertinente per gli utenti stessi. Rientrano in questa categoria anche coloro i quali hanno un accordo con siti web o piattaforme online che include la riscossione e il pagamento di un corrispettivo in relazione all’attività’ pertinente.
In particolare, rientrano nell’obbligo di comunicazione le attività di:
- e-commerce;
- affitto di beni immobili;
- offerta di servizi personali;
- noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Al contrario, restano fuori dall’obbligo di comunicazione sia i dati relativi ai grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero (quelli con oltre 2mila attività “pertinenti”), per i quali l’Amministrazione finanziaria dispone di altri flussi di dati, sia quelli relativi ai “piccoli inserzionisti” (venditori per i quali il gestore di piattaforma ha facilitato meno di 30 attività “pertinenti” e l’importo totale del relativo corrispettivo versato o accreditato non è superiore a 2mila euro nell’anno).
In generale, quindi, a dover comunicare i dati all’Agenzia delle Entrate sono, nello specifico, i gestori di piattaforme residenti ai fini fiscali o costituiti o gestiti in Italia o dotati di una stabile organizzazione nel nostro Paese, mentre i gestori esonerati sono comunque chiamati a inviare una “Comunicazione di assenza di dati da comunicare”.
Quali dati vanno comunicati
I gestori di piattaforma obbligati alla comunicazione devono, con le modalità e nei termini previsti, inviare all’Agenzia delle Entrate le seguenti informazioni:
- il codice fiscale, ovvero l’IIN, del soggetto che effettua la comunicazione;
- l’indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- il codice fiscale italiano, ove presente, dei venditori oggetto di comunicazione cui si riferiscono le informazioni.
I gestori di piattaforma esclusi, invece, al fine di dimostrare di essere esenti da obbligo, sono tenuti a comunicare le seguenti informazioni, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate:
- denominazione;
- codice fiscale;
- stato Membro di residenza;
- domicilio fiscale individuato ai sensi dell’art. 58 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600;
- indirizzi elettronici, inclusi i siti web;
- attestazione sotto la propria responsabilità del motivo di esclusione;
- anno per cui si ritengono escluso.
Modalità e termini comunicazione
I soggetti obbligati devono trasmettere le informazioni richieste utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, mediante l’apposita sezione del sito internet (qui la guida alla domanda, con tutti passaggi illustrati). Possono, in questo caso, farlo direttamente o avvalersi di un intermediario.
La comunicazione deve avvenire entro il 31 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferisce. Le prime informazioni, con riguardo al 2023, dovranno quindi essere comunicate entro il 31 gennaio 2024. L’Agenzia delle entrate e le altre Autorità degli Stati membri condivideranno i dati relativi ai venditori entro due mesi dalla fine del periodo di comunicazione. Il primo scambio quindi, sarà effettuato entro il 29 febbraio 2024.
Nell’immediato, però, l’Amministrazione finanziaria si occuperà di verificare l’avvenuta presentazione delle comunicazioni, a seguito di elaborazione di controllo. Di conseguenza, verrà certificato:
- esito positivo;
- oppure esito negativo – scarto;
Salvo cause di forza maggiore, la ricevuta è resa disponibile entro cinque giorni lavorativi successivi a quello di protocollazione del file.
In caso di esito negativo – scarto, i soggetti obbligati effettuano un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare entro il 31 dicembre (quelle inviate dopo saranno considerate tardive ma comunque acquisite).
A questo punto, le informazioni verranno comunicate dall’Agenzia delle Entrate alle altre Autorità Competenti degli Stati membri di residenza dei venditori oggetto di comunicazione e, qualora tali venditori forniscano servizi di locazione di beni immobili, alle Autorità competenti degli Stati membri in cui i beni immobili sono situati, entro i due mesi successivi alla fine del periodo di comunicazione cui le stesse si riferiscono.
Il primo scambio di informazioni con le autorità estere, quindi, è confermato entro il 29 febbraio 2024.