Il canone Rai, nome con cui è più conosciuto il canone TV, anche per il 2026 costa 90 euro. Sono addebitati in 10 rate mensili da 9 euro nella bolletta dell’energia elettrica da gennaio a ottobre. Tre categorie di contribuenti, però, hanno diritto a non pagarlo. Le esenzioni valgono per:
- gli ultrasettantacinquenni con reddito basso;
- chi non possiede un apparecchio televisivo;
- i diplomatici e militari stranieri.
C’è tempo solo fino al 30 giugno per chiedere l’esonero (parziale) se non possiede una tv. Chi ha già pagato, invece, potrebbe avere diritto a un rimborso anche in altri casi.
Quanto si paga e perché in bolletta
Il canone TV è dovuto da chiunque detenga un apparecchio televisivo nell’abitazione di residenza.
Dal 2016, per effetto della Legge di Stabilità di quell’anno (commi 152-159 dell’articolo 1 della legge 208/2015), vale la presunzione di detenzione: se esiste un’utenza elettrica residenziale, si presume che ci sia anche la tv e il canone viene addebitato in bolletta.
Si paga una volta sola per famiglia anagrafica, a condizione che i familiari abbiano la residenza nella stessa abitazione.
L’importo è stato ridotto a 70 euro solo per il 2024, poi è tornato a 90 euro nel 2025 e confermato in Legge di Bilancio 2026.
Over 75 con reddito non superiore a 8.000 euro
È la prima e più diffusa esenzione, introdotta dalla Legge 244/2007 (Finanziaria 2008) e poi adeguata nei limiti reddituali. Ne ha diritto chi:
- ha compiuto 75 anni;
- ha un reddito annuo proprio e del coniuge non superiore complessivamente a 8.000 euro;
- non convive con altri soggetti titolari di reddito proprio, fatta eccezione per collaboratori domestici, colf e badanti.
L’agevolazione spetta:
- per l’intero anno se il compimento dei 75 anni è avvenuto entro il 31 gennaio;
- per il secondo semestre se i 75 anni sono stati compiuti tra il 1° febbraio e il 31 luglio.
Va presentata una dichiarazione sostitutiva. Una volta inviata, non va ripetuta ogni anno: vale finché restano i requisiti.
Attenzione ai tempi. Se la richiesta arriva entro il 15 del mese, l’addebito in bolletta si interrompe dalla rata del mese successivo; se arriva dal 16 in poi, slitta al secondo mese successivo. Chi ha già pagato pur avendo diritto all’esenzione può chiedere il rimborso con il modello apposito.
Dichiarazione di non detenzione per chi non ha la tv
Chi è intestatario di un contratto elettrico residenziale e non possiede un apparecchio televisivo può presentare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, purché nessun componente della famiglia anagrafica detenga una tv. La dichiarazione vale un anno e va ripresentata ogni anno se la condizione persiste.
Le scadenze sono:
- dal 1° luglio 2025 al 2 febbraio 2026 per l’esonero per l’intero anno;
- dal 3 febbraio al 30 giugno 2026 per l’esonero per il secondo semestre 2026 (da luglio a dicembre).
Stesso meccanismo per gli eredi che hanno ancora un’utenza elettrica intestata al defunto.
Diplomatici e militari stranieri
L’esenzione per gli stranieri, prevista da convenzioni internazionali, riguarda:
- agenti diplomatici;
- funzionari e impiegati consolari;
- funzionari di organizzazioni internazionali;
- personale militare e civile non italiano delle forze Nato di stanza in Italia.
Anche in questo caso serve una dichiarazione sostitutiva, da presentare in qualunque momento dell’anno.
Come si presenta la dichiarazione
Tutte le dichiarazioni sostitutive possono essere inviate con quattro modalità:
- applicazione web dell’Agenzia delle Entrate (con Spid, Cie o Cns);
- intermediario abilitato (Caf, commercialista);
- posta elettronica certificata all’indirizzo cp22.canonetv[at]postacertificata.rai.it;
- raccomandata senza busta, allegando copia di un documento di identità, a Agenzia delle entrate – Direzione Provinciale I di Torino – Ufficio Canone TV – Casella postale 22 – 10121 Torino.
Come chiedere il rimborso del canone non dovuto
Chi ha pagato il canone pur non essendo tenuto a farlo può chiederne il rimborso con il modello dedicato dell’Agenzia delle Entrate. Le cause ammesse, identificate da un codice nel modello, sono 6:
- codice 1, il richiedente o un familiare aveva i requisiti dell’esenzione over 75 e aveva presentato la dichiarazione sostitutiva;
- codice 2, il richiedente o un familiare è esente per convenzione internazionale, come diplomatici e militari stranieri;
- codice 3, il canone è stato pagato in bolletta e anche con un’altra modalità, per esempio sulla pensione;
- codice 4, il canone è stato addebitato due volte in famiglia, su due utenze elettriche di componenti della stessa famiglia anagrafica;
- codice 5, il richiedente aveva presentato la dichiarazione di non detenzione dell’apparecchio televisivo;
- codice 6, motivazione diversa dalle precedenti, da specificare in sintesi nell’istanza.
L’istanza deve essere presentata dal titolare dell’utenza elettrica (o dagli eredi) nelle stesse modalità delle richieste di esenzione.
Il rimborso viene accreditato sulla prima fattura utile dall’impresa elettrica entro 45 giorni dalla ricezione dei dati dell’Agenzia. Se questa strada non va a buon fine, il rimborso è pagato direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Doppio addebito in famiglia
Tra le cause di rimborso, il doppio addebito in famiglia (codice 4) è il caso più ricorrente: due componenti della stessa famiglia anagrafica hanno utenze elettriche diverse e il canone finisce per essere pagato due volte.
Oltre alla richiesta di rimborso per gli importi già versati, va presentata anche la dichiarazione sostitutiva, indicando il codice fiscale del familiare che già paga e la data di inizio dell’appartenenza alla stessa famiglia. Può essere inviata in qualunque momento dell’anno e non va ripresentata se la situazione non cambia.