Una grande novità in arrivo per i lavoratori dipendenti. Il governo Meloni ha aumentato il cosiddetto Bonus bollette. Nel decreto Aiuti-quater approvato il 10 novembre, infatti, è stata prevista l’estensione fino a 3mila euro dei cosiddetti fringe benefit aziendali esentasse, fino al 31 dicembre.
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Il Bonus bollette passa dai 600 euro di Draghi ai 3mila di Meloni
Sul Bonus non si pagano tasse perché non è considerato reddito imponibile, sia per il lavoratore che per l’azienda che può detrarre la spesa per l’aiuto.
Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti guarda al modello tedesco: la Germania ha introdotto un premio fino a 3mila euro esentasse per tutti i datori di lavoro, entro dicembre 2024 in aggiunta alla retribuzione già dovuta.
La soglia era già stata innalzata dai tradizionali 258,23 euro a 600 euro era dal governo Draghi con il decreto Aiuti bis lo scorso 9 agosto. Ora, un ulteriore, importante, aumento. La ministra del Lavoro Marina Calderone ha definito i fringe benefit “un’integrazione delle tredicesime”.
Calderone ha spiegato che la novità consentirà entro il 31 dicembre alle imprese e a tutti i datori di lavoro di poter intervenire ulteriormente per sostenere i lavoratori: “Era una richiesta che era pervenuta” ha chiarito. “Questo è un modo per poter fare l’intervento senza dover gravare ulteriormente di costi le aziende e senza gravare i lavoratori del prelievo fiscale e contributivo. Un intervento importante che consente di sostenere anche le integrazioni alle tredicesime”. Difficile però capire di quali numeri stiamo parlando.
Bonus bollette fino a 3mila euro: a chi spetta
Il Bonus bollette da 3mila euro può esser erogato solo dalle aziende che operano nel settore privato, escluse invece le pubbliche amministrazioni. A beneficiare dei premi sono solo i lavoratori dipendenti, cioè tutti i titolari di redditi di lavoro dipendente e di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Rientrano nella nozione di reddito di lavoro dipendente anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari del coniuge del dipendente – in particolare i figli e le altre persone indicate nell’articolo 433 del Codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria -, e i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Cosa si può pagare con il Bonus
Il Bonus fino a 3mila euro può essere utilizzato dai lavoratori dipendenti per pagare le utenze domestiche. Ma cosa si intende per utenze domestiche?
A chiarirlo è una circolare dell’Agenzia delle entrate che fa riferimento al precedente Bonus 600 euro. Per utenze domestiche si intendono le utenze relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio.
Rientrano, quindi, anche le utenze per uso domestico intestate al condominio, ad esempio quelle idriche o di riscaldamento, e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell’immobile – il locatore – nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfettario a carico del lavoratore – il locatario – o dei propri coniugi e familiari, sempre a condizione che questi soggetti sostengano effettivamente la relativa spesa.
In questa ultima ipotesi, il locatore che viene rimborsato delle spese sostenute per le utenze non potrà, a sua volta, beneficiare dell’agevolazione per le stesse spese, visto che, essendo queste già oggetto di rimborso, non possono essere considerate effettivamente sostenute.
Rientrano tra i fringe benefit anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi. Questi benefit, inoltre, sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di redditi di lavoro dipendente che di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente.
Il Bonus bollette è compatibile con il Bonus benzina?
Una domanda che molti lavoratori si stanno facendo in queste ore è se il Bonus bollette fino a 3mila euro possa essere compatibile con il Bonus benzina anche riconosciuto ai dipendenti. Alla domanda risponde ancora la circolare dell’Agenzia delle entrate che fa riferimento al vecchio Bonus 600 euro.
Il Bonus bollette rappresenta un’agevolazione ulteriore, diversa e autonoma, rispetto al Bonus carburante, e quindi i beni e i servizi erogati nel periodo d’imposta 2022 dal datore di lavoro a favore di ciascun lavoratore dipendente possono raggiungere un valore di euro 200 per uno o più buoni benzina e un valore fino a 3mila euro per l’insieme degli altri beni e servizi, compresi eventuali ulteriori buoni benzina, nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Tradotto, i due Bonus sono compatibili tra loro: uno non esclude l’altro.
Se però il Bonus benzina è superiore a 200 euro, questo concorre interamente a formare il reddito ed è assoggettato a tassazione ordinaria.
Questa regola vale anche nel caso in cui il lavoratore dipendente abbia scelto la sostituzione dei premi di risultato con il bonus in parola e/o con i fringe benefit.
Al posto del prelievo sostitutivo in questo caso si applica quindi la tassazione ordinaria. In pratica, anche nell’ambito dei premi di risultato, nel caso in cui il valore dei beni ceduti, inclusi quelli relativi al Bonus benzina, dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, sia di importo superiore ai rispettivi e distinti limiti fissati dalle due norme – 3mila euro per il Bonus bollette e 200 per il Bonus benzina -, ciascun valore, per l’intero, è soggetto a tassazione ordinaria.