Casa, stangata del governo anche sui bonifici: cosa cambia

Per effetto della legge di bilancio per il 2024, nei primi mesi del 2024 l’importo della ritenuta sui bonifici potrebbe aumentare all’11% rispetto all’8% attualmente in vigore

Pubblicato: 29 Ottobre 2023 16:00

Giorgio Pirani

Giornalista economico-culturale

Giornalista professionista esperto di tematiche di attualità, cultura ed economia. Collabora con diverse testate giornalistiche a livello nazionale.

A partire dal 1° aprile 2024, come previsto nella bozza del disegno di Legge di Bilancio 2024, la ritenuta d’acconto applicata ai bonifici relativi a spese deducibili o per le quali è prevista una detrazione fiscale aumenterà dal 8% all’11%. Questa ritenuta è obbligatoria quando si effettuano bonifici bancari o postali per pagamenti legati a tali agevolazioni fiscali. Al contrario, se il pagamento avviene in altre forme, la ritenuta non si applica.

Ritenuta su bonifico ristrutturazione: come funziona

L’aumento al 11% della ritenuta riguarda gli istituti di credito e Poste Italiane e avviene al momento dell’accredito dei pagamenti effettuati tramite bonifici parlanti da parte dei contribuenti. Questo cambiamento comporterà una riduzione della liquidità per le imprese che usufruiscono dei bonus casa per i quali sono previste detrazioni fiscali. Questi bonus includono il superbonus, l’ecobonus, il sismabonus, il bonus casa al 50%, il bonus per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%, ecc.

Per beneficiare delle detrazioni fiscali su queste spese, tranne per il bonus per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, è necessario che il pagamento delle fatture avvenga tramite bonifico, nel quale devono essere indicati il codice fiscale o la partita IVA del contribuente e del beneficiario, nonché il riferimento specifico alla legge che concede l’agevolazione. Le banche trattennero l’8% di questa somma come acconto e lo versarono all’Erario, ma ora questa trattenuta è destinata ad aumentare all’11%.

L’aumento della ritenuta, sebbene possa sembrare non coinvolgere direttamente i contribuenti, ha un impatto significativo sulle imprese, specialmente su quelle con risorse finanziarie limitate. Questo aumento nella ritenuta può portare le imprese a scaricare i costi aggiuntivi sui contribuenti per le nuove operazioni, in modo da coprire l’aumento della tassazione anticipata. In pratica, ciò potrebbe tradursi in costi più elevati per chi cerca di beneficiare delle agevolazioni fiscali legate ai bonus casa, come il superbonus.

Per quanto riguarda le unità immobiliari che rientrano nel superbonus, la bozza della Legge di Bilancio 2024 prevede una nuova misura che impone all’Agenzia delle Entrate di verificare se sono state presentate le dichiarazioni previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, del decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994, n. 701. Queste verifiche si baseranno su elenchi selettivi creati utilizzando tecnologie moderne di interoperabilità e analisi delle banche dati.

Seconde case e superbonus: cambia tutto

Una delle nuove disposizioni riguarda le seconde case che usufruiscono del superbonus. Chi acquista un appartamento diverso dalla propria abitazione principale e lo rivende entro cinque anni dall’ottenimento del bonus dovrà pagare un’imposta sul capital gain. I cinque anni non saranno calcolati a partire dalla data di acquisto, ma dal momento in cui si è ottenuto il bonus. Tuttavia, questa tassa non si applicherà agli immobili acquisiti per successione.

Inoltre, l’Agenzia delle Entrate rivedrà la classificazione catastale delle unità immobiliari che hanno beneficiato del Superbonus. Non ci sarà un aumento delle imposte se si tratta della prima casa, a meno che l’immobile venga riclassificato in categorie catastali più elevate come A/1 o A/8. In questo caso, potrebbero esserci conseguenze sulle agevolazioni fiscali legate al reddito a causa dell’aumento del valore catastale. In caso di vendita dell’immobile, l’acquirente potrebbe dover pagare di più.

Tuttavia, sono esclusi da queste regole gli immobili acquisiti per successione e quelli che sono stati adibiti ad abitazione principale del venditore o dei suoi familiari per la maggior parte dei cinque anni precedenti alla vendita, o per la maggior parte del periodo compreso tra la data di acquisto o costruzione e la data di vendita, se tale periodo è inferiore a cinque anni. Questa disposizione si applicherà alle vendite a partire dal 1° gennaio 2024.

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