Prima di iniziare, ricordiamo che il bonus carburante per i dipendenti era specificamente destinato al periodo d’imposta del 2022 e non è stato più esteso oltre quella data.
Tra le misure introdotte con l’articolo 2 del D.L 21 del 21 marzo 2022 e convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 2022, n. 512, è stato incluso il bonus carburante di 200 euro destinato ai lavoratori dipendenti (diverso dal bonus carburante autotrasportatori).
La misura prevedeva l’erogazione, solo per il periodo d’imposta 2022, di un massimo di 200 euro in buoni benzina (o titoli analoghi) destinati a ciascun lavoratore dipendente, esclusi dalla tassazione e interamente deducibili dal reddito d’impresa per il datore di lavoro.
I bonus, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, erano validi per rifornimenti di benzina, gasolio, GPL e metano, ma anche per la ricarica di veicoli elettrici, garantendo così non creare disparità di trattamento tra le diverse tipologie di veicoli.
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La misura mirava a contenere l’impatto economico derivante dall’aumento del prezzo dei carburanti e operava in sinergia con la manovra del taglio delle accise, prorogata fino al 18 novembre 2022.
Il bonus poteva essere erogato dal datore di lavoro su base volontaria, per un massimo di 200 euro sotto forma di buoni benzina o titoli analoghi, senza la necessità di un preventivo accordo contrattuale.
Il datore di lavoro, che sceglieva se elargire il bonus a tutta la platea di lavoratori subordinati, per fasce omogenee o ad personam, verrà poi rimborsato direttamente dallo Stato.
L’Agenzia delle Entrate, nella circolare del 14 luglio 2022, chiariva che il datore di lavoro, per poter erogare il bonus, doveva necessariamente operare nel settore privato. Rientravano nell’ambito di applicazione anche i soggetti che non svolgevano attività commerciale e i lavoratori autonomi, purché disponessero di dipendenti nel proprio asset aziendale.
Per quanto riguarda il lavoratore beneficiario, l’unico requisito per poter usufruire del contributo era quello di essere titolare di reddito da lavoro dipendente. Erano quindi compresi anche gli apprendisti, i lavoratori part-time, i lavoratori assunti a tempo determinato e i lavoratori intermittenti. Esclusi tutti i non subordinati: i liberi professionisti, gli autonomi con partita iva, i collaboratori coordinati continuativi e gli amministratori.
Come si richiedeva il bonus carburante dipendenti 2022
L’Agenzia delle Entrate specificava che non era necessaria la presentazione di alcuna domanda. Il bonus veniva concesso al dipendente in maniera automatica se il datore di lavoro decideva di aderire a questa misura.
Non erano previsti requisiti in termini di ISEE o limiti di reddito per poter accedere.
Il bonus di 200 euro poteva essere offerto in due diverse forme:
- uno o più buoni carburante;
- sotto forma di fringe benefits, i cosiddetti “compensi in natura”, mantenendo separata la somma di 200 euro dei buoni benzina dal limite di 258,23 euro destinato agli altri benefits.
In quest’ultima ipotesi, l’erogazione dei buoni carburante doveva avvenire in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali come sancito dall’art. 51 del d.lgs. 81 del 15 giugno 2015.
Il bonus carburante 2022 era una misura relativa al periodo d’imposta 2022, quindi il limite temporale concesso al datore di lavoro per distribuire i bonus è stato fissato al 12 gennaio 2023 facendo riferimento al c.d. principio di cassa allargato.
Nulla vietava al dipendente di poter utilizzare concretamente i buoni anche in momenti successivi, rispettando comunque la data di scadenza riportata.
I voucher potevano essere concessi in formato cartaceo o elettronico e dovevano sempre riportare il valore nominale.
Vantaggi fiscali per l’azienda e per il dipendente che usufruiva del bonus benzina
Anche in questo caso, la manovra messa a punto dal Governo per far fronte all’aumento del prezzo dei carburanti, si dimostrò essere vantaggiosa sia per le aziende che per i lavori che ne hanno beneficiato.
Sul versante aziendale, la spesa sostenuta dal datore di lavoro è stata integralmente deducibile dal reddito d’impresa, mentre per il dipendente i bonus erogati erano esenti da imposte.
Il bonus fino al limite di 200 euro non concorreva infatti alla formazione del reddito di lavoro dipendente e costituiva di fatto un’agevolazione ulteriore rispetto a quelle già sancite dall’articolo 51 dei Tuir.
Il tetto massimo previsto per la non imposizione del bonus benzina 2022 andava quindi conteggiato separatamente da quello degli altri benefits, il cui limite era fissato a 258,23 euro e al cui interno potevano essere ricompresi altri buoni benzina.
Nel caso in cui queste soglie fossero state superate, non la sola eccedenza ma gli interi importi, andavano assoggettati alla tassazione sostitutiva prevista per i premi di risultato.