A settembre è previsto l’arrivo dell’Assegno di Inclusione (Adi). Il calendario ufficiale conferma la consueta doppia scansione mensile, con una finestra dedicata ai nuovi accrediti e agli arretrati e una seconda riservata ai rinnovi per chi è già in pagamento.
E per qualcuno l’assegno sarà più ricco del previsto. La novità riguarda invece la possibilità, in alcuni casi, di recuperare le mensilità non corrisposte dopo la sospensione dell’Adi, alla luce di una recente ordinanza del Tribunale di Taranto.
Indice
Pagamenti di settembre, le due date
Per settembre, l’erogazione segue la consueta doppia finestra mensile prevista per il 2026:
- 15 settembre 2026: primo accredito per chi ha completato l’istruttoria e sottoscritto il Patto di Attivazione Digitale (Pad), inclusi eventuali arretrati.
- 25 settembre 2026: rinnovo mensile per i nuclei già in pagamento che continuano a rispettare i requisiti.
La doppia finestra distingue quindi i nuovi ingressi, previsti a metà mese, dai rinnovi per i nuclei già beneficiari, attesi a fine settembre. Una scansione che consente alle famiglie di avere maggiore certezza sui tempi di accredito.
Come funziona l’erogazione
L’Adi viene accreditato sulla Carta di Inclusione di Poste Italiane, utilizzabile come una carta di debito negli esercizi convenzionati e nei punti vendita fisici. Il pagamento è automatico per chi ha già completato la procedura e mantiene i requisiti.
L’importo varia in base alla composizione del nucleo, al reddito e all’Isee aggiornato, con possibili maggiorazioni per i nuclei con minori, persone con disabilità o over 60. Chi presenta domanda per la prima volta riceve la prima mensilità dopo la conclusione dell’istruttoria, di norma entro la metà del mese successivo alla sottoscrizione del Pad.
Quando l’Adi può essere ripristinato con gli arretrati
Accanto al calendario dei pagamenti, settembre porta anche l’attenzione su una pronuncia rilevante per chi ha subito sospensioni o mancati rinnovi dell’Adi. Con un’ordinanza dell’11 agosto 2026, la Sezione lavoro del Tribunale di Taranto ha ordinato all’Inps di ripristinare l’Assegno di Inclusione a una cittadina e di versare le mensilità arretrate a partire da febbraio 2026, oltre alle spese di giudizio.
Il nodo centrale era il requisito di disabilità. La donna aveva ottenuto, in sede giudiziaria, il riconoscimento di un’invalidità civile non inferiore al 67% tramite un accertamento tecnico preventivo poi omologato con decreto. Quel procedimento era stato avviato per un’altra finalità, ovvero l’esenzione dal ticket sanitario, e l’Inps aveva ritenuto che quell’accertamento non fosse sufficiente per il rinnovo dell’Adi.
Il giudice ha invece stabilito che, ai fini del requisito per l’Adi, conta l’invalidità civile concretamente accertata in sede giudiziaria. Il riconoscimento può quindi essere rilevante indipendentemente dalla finalità originaria del procedimento sanitario. Nel caso specifico, il decreto di omologa aveva riconosciuto un’invalidità civile pari o superiore al 67%, percentuale idonea a integrare il requisito di “disabilità media” previsto per l’Adi.
Il provvedimento non si limita al ripristino, ma porta anche al pagamento delle mensilità non corrisposte da febbraio 2026 (quindi gli arretrati per diversi mesi).
Chi può essere interessato
È però importante evitare possibili fraintendimenti ed è utile precisare una cosa:
- l’ordinanza riguarda un caso specifico e non crea un rimborso automatico per tutti coloro a cui è stato tolto l’Adi;
- non basta aver perso la misura per ottenere automaticamente gli arretrati: serve una situazione analoga, con un accertamento giudiziario dell’invalidità civile compatibile con i requisiti Adi.
La decisione può rappresentare un riferimento per chi ha ricevuto un diniego o un’interruzione dell’Adi durante il rinnovo. Può essere rilevante anche per chi dispone di un accertamento giudiziario dell’invalidità, anche se originariamente richiesto per altre agevolazioni, che attesti una percentuale compatibile con i requisiti della misura.