Accompagnatore turistico, quale regime fiscale dev’essere adottato

Lavoratore dipendente o partita Iva? Quale soluzione si addice meglio per un professionista che avvia un'attività da accompagnatore turistico

Pubblicato:

Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Sono diversi gli aspetti normativi a cui deve prestare attenzione l’accompagnatore turistico prima di avviare l’attività. I nodi più importanti da sciogliere sono legati alle modalità attraverso le quali devono essere emesse le fatture e ai relativi adempimenti Iva.

Il compito di un accompagnatore turistico è quello di assistere i turisti nei viaggi che effettuano in Italia. Siamo davanti ad una professione che si differenzia da quella di guida turistica, perché fornisce delle informazioni relative alle località che fuoriescono dalle competenze delle guide.

Quali sono i compiti di un accompagnatore turistico

L’accompagnatore turistico è un professionista che accompagna un gruppo di persone nel corso di un viaggio alla scoperta di una determinata zona o di uno Stato. In Italia viene considerato tale il soggetto che:

L’attività dell’accompagnatore turistico si differenzia da quella della guida turistica: il compito di quest’ultima è quello di guidare un gruppo di turisti all’interno di una città o di una provincia, delle quali spiega quale sia la storia, la bellezza, i monumenti e così via.

L’accompagnatore turistico, in altre parole, segue passo a passo il il percorso delle visite che effettuano i suoi clienti, ma non si sofferma a spiegare quali siano le bellezze che incontrano durante il percorso. In un certo senso si limita ad accompagnare il turista in un determinato viaggio: il suo compito è verificare che tutti i programmi vengano rispettati e che non ci siano degli intoppi strada facendo.

Quali norme inquadrano questa figura

A definire ufficialmente l’attività di accompagnatore turistico è il Decreto legislativo n. 7/2011 – ossia il Codice del Turismo -, al cui articolo 3, comma 1, lettera f provvede ad identificarlo come:

Colui che accompagna persone singole o gruppi durante viaggi, trasferimenti o visite in uno o più paesi, senza fornire spiegazioni o informazioni su specifici beni culturali.

Siamo davanti ad un’importante presa di posizione, che ha dei risvolti dal punto di vista fiscale, perché prevede che vengano applicati dei regimi Iva differenti. Attraverso la circolare n. 37/E/2013 l’Agenzia delle Entrate ha ribadito che l’attività di accompagnatore turistico rientra tra i servizi turistici: per questo motivo devono essere applicate delle particolari regolamentazioni fiscali.

Partita Iva o lavoro dipendente

In questa sede non ci soffermiamo sul percorso formativo che deve seguire un accompagnatore turistico, ma ci soffermiamo unicamente sugli aspetti fiscali. Quella che stiamo trattando è una professione, che richiede l’iscrizione ad un albo e ha uno specifico sindacato. Seguire un percorso formativo specifico è passo necessario per poter svolgere questa attività.

Dopo aver superato gli esami per permettono di svolgere l’attività, dovranno essere individuati i bandi che le province e le regioni italiane pubblica. È possibile svolgere la professione di accompagnatore turistico per conto di:

L’attività può essere svolta come:

Lavoro dipendente

Per poter fare l’accompagnatore turistico come lavoratore dipendente è necessario trovare un’azienda – uno di quelle che abbiamo elencato al paragrafo precedente – che sia disposta ad assumere delle nuove figure professionali per accompagnare i turisti nei loro viaggi.

Verrà sottoscritto un contratto di lavoro, che deve essere redatto rispettando alcune normative.

Partita Iva

Superato l’esame ed ottenuto il patentino è possibile iniziare l’attività aprendo la partita Iva. L’obbligo scaturisce nel momento in cui l’attività viene svolta in modo abituale e professionale. È possibile evitare questo onere – nel caso in cui non si sia stati assunti – solo e soltanto se la professione viene svolta in modo saltuario, perché si accompagna un solo gruppo turistico all’anno. In questo caso si tratta di lavoro occasionale.

Svolgere l’attività in modo professionale, però, prevede l’apertura della partita Iva presso gli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti territorialmente.

Quale regime fiscale scegliere

Una volta appurata l’abitualità dell’attività è necessario aprire la partita Iva. Per ottenerla è necessario compilare il Modello AA9/11, nel quale deve essere indicata l’attività economica che si ha intenzione di svolgere. Nel caso che stiamo analizzando devono essere impiegati i seguenti codici:

Regime forfettario

L’apertura della partita Iva preoccupa molte persone. A spaventare sono le imposte, i contributi e il costo della sua gestione. Onde evitare di sostenere dei costi troppo alti è possibile optare per il regime forfettario.

Nel caso in cui il fatturato nel corso dell’anno dovesse rimanere sotto gli 85.000 euro è possibile usufruire di una tassazione vantaggiosa, alternativa all’Irpef. Le imposte sono pari al 15% (nel corso dei primi cinque anni sono addirittura al 5%). Questo regime, inoltre, prevede l’esonero dall’applicazione dell’Iva, che, a questo punto, non deve essere nemmeno gestita da un punto di vista fiscale.

Contributi, l’agevolazione per il settore turistico

Importante dare uno sguardo anche ai risvolti previdenziali dell’attività di accompagnatore turistico. Il costo dei contributi Inps varia a seconda di come viene svolta l’attività:

Obbligo di presentazione della Scia

Nel momento in cui si ha intenzione di avviare l’attività di accompagnatore turistico è necessario presentare al Comune di residenza la Scia, ossia la Segnalazione Certificata di Inizio Attività. Il documento può essere presentato telematicamente o attraverso una la Posta Elettronica Certificata: in entrambi i casi è indispensabile essere in possesso di un indirizzo Pec e di una firma digitale.

La Scia deve essere presentata obbligatoriamente un giorno prima rispetto a quando viene avviata l’attività: questo strumento serve a dimostrare al Comune di essere in possesso di tutti i requisiti per svolgere questo tipo di attività.

© Italiaonline S.p.A. 2025Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963