Il referendum sulla Giustizia del 22 e 23 marzo si avvicina e infiamma il dibattito pubblico, con il centro-destra che sostiene quella che ritiene essere una riforma di civiltà e il centro-sinistra che accusa il Governo di voler depotenziare la magistratura.
In questo referendum ogni voto conta, perché il quorum non c’è e l’esito sarà valido qualunque sia il numero di persone che andranno a votare.
Indice
I quesiti del Referendum sulla Giustizia
Trattandosi infatti di un referendum costituzionale, previsto dall’articolo 138 della Costituzione, la validità del risultato non dipende dall’affluenza.
I quesiti del referendum sulla Giustizia sono cinque:
- riforma del Csm;
- equa valutazione dei magistrati;
- separazione delle carriere dei magistrati;
- limite agli abusi della custodia cautelare;
- abolizione del decreto Severino.
1 – Riforma del Csm
Il quesito:
Volete voi che sia abrogata la Legge 24 marzo 1958, n. 195 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della Magistratura), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 25, comma 3, limitatamente alle parole “unitamente ad una lista di magistrati presentatori non inferiore a venticinque e non superiore a cinquanta. I magistrati presentatori non possono presentare più di una candidatura in ciascuno dei collegi di cui al comma 2 dell’articolo 23, né possono candidarsi a loro volta?
Il primo quesito intende modificare il funzionamento del Csm, il Consiglio superiore della magistratura che è l’organo di autogoverno dei magistrati. Il Csm regola la carriera delle toghe. Oggi, di fatto, le carriere sono decise dalle correnti (di destra, di sinistra o indipendenti). Se un magistrato intende entrare nel Csm deve raccogliere consenso, e il supporto delle correnti è vitale.
Ma l’ex membro laico Nicolò Zanon ha svelato una strana deriva: al Csm, in sintesi, sarebbero lottizzati pure autisti e personale delle pulizie. E anche i tavoli della buvette sarebbero assegnati con criteri politici: i tavoli migliori alla corrente più forte, i tavoli meno belli alla corrente più debole. I membri laici sono avvocati e professori.
Che succede votando SÌ: il potere delle correnti nella scelta dei membri del Csm verrebbe azzerato e i magistrati verrebbero scelti per sorteggio. Questo distruggerebbe per sempre il potere delle correnti.
2 – Equa valutazione dei magistrati
Il quesito:
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 (Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei Consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c) della legge 25 luglio 2005 n. 150), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alle seguenti parti: art. 8, comma 1, limitatamente alle parole “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a)”; art. 16, comma 1, limitatamente alle parole: “esclusivamente” e “relative all’esercizio delle competenze di cui all’articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e)”?
La valutazione della professionalità e delle competenze dei magistrati è affidata al Csm e solo i magistrati hanno potere decisionale. Il fronte del SÌ sostiene che ci sia una sorta di commistione tra chi valuta e chi è valutato, elemento che rischia di compromettere l’imparzialità del giudizio, alimentando dinamiche corporative. Il referendum punta a dare anche ai membri laici la possibilità di partecipare al processo valutativo.
Che succede votando SÌ: viene riconosciuto anche ai membri laici di partecipare alla valutazione dell’operato dei magistrati.
3 – Separazione delle carriere dei magistrati sulla base della distinzione tra funzioni giudicanti e requirenti
Il quesito:
Volete voi che siano abrogati: l’ “Ordinamento giudiziario” approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma 6, limitatamente alle parole: “, salvo che per tale passaggio esista il parere favorevole del consiglio superiore della magistratura”; la Legge 4 gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l’aumento degli organici della Magistratura e per le promozioni), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: “La Commissione di scrutinio dichiara, per ciascun magistrato scrutinato, se è idoneo a funzioni direttive, se è idoneo alle funzioni giudicanti o alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle une a preferenza delle altre”…
Il testo propone la separazione delle carriere tra magistratura requirente (il pubblico ministero) e giudicante per garantire un sistema giudiziario che si sostiene divenire più equo: attualmente i magistrati possono alternare i ruoli di accusa e giudizio, creando potenziali conflitti di interesse e compromettendo l’imparzialità del giudice. La proposta: obbligare i magistrati a scegliere una delle due funzioni all’inizio della carriera, mantenendola per tutta la vita professionale.
Che succede votando SÌ: o magistrato giudicante o magistrato requirente, la scelta dovrà essere fatta subito dopo la vincita del concorso e durerà per tutta la vita.
4 – Limite agli abusi della custodia cautelare
Il quesito:
Volete voi che sia abrogato il Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447 (Approvazione del codice di procedura penale), risultante dalle modificazioni e integrazioni successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte: articolo 274, comma 1, lettera c), limitatamente alle parole: “o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché’ per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e successive modificazioni.”?
In pratica, si vuole mantenere il carcere prima del processo solo per i crimini più gravi cancellando la possibilità di arrestare qualcuno nel timore che torni a delinquere. Questa giustificazione è oggi la più comune, ma per i promotori della riforma della Giustizia viene spesso usata dai giudici anche quando il rischio di un nuovo reato non è concreto.
Che succede votando SÌ: resterebbe in vigore la carcerazione preventiva solo per chi commette reati gravi mentre salta la possibilità di applicare restrizioni alla libertà anche nell’ipotesi che qualcuno possa tornare a delinquere.
5 – Abolizione del decreto Severino
Il quesito:
Volete voi che sia abrogato il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190)?
La Legge Severino (che venne applicata anche a Silvio Berlusconi) stabilisce che chi riceve una condanna penale non può candidarsi, non può essere eletto e, se è già in carica, deve lasciare immediatamente il suo posto. Questo vale per tutti i livelli della politica: dai parlamentari e membri del governo fino ai sindaci e ai consiglieri comunali.
Che succede votando SÌ: si va a cancellare l’obbligo di interdizione dai pubblici uffici per i condannati, trasformandolo da sanzione automatica a scelta del giudice, basata sul caso concreto.
Referendum, raccolta di 500mila firme
Intanto ha superato quota 500mila firme la raccolta promossa da quindici cittadini (essenzialmente giuristi) per chiedere un referendum contro la riforma costituzionale della giustizia.
L’iniziativa, avviata il 22 dicembre, si è conclusa a tempo di record e viene rivendicata dai promotori come una risposta alla scelta del Governo di fissare il voto per il 22 e 23 marzo. Sul punto è pendente un ricorso al Tar del Lazio, che ha respinto la richiesta di sospensiva: si discuterà nel merito il 27 gennaio.
Ipotesi nuovo quesito
Il nodo della questione è il seguente: esistono ora due versioni dei quesiti per il referendum: una generica sulla riforma e una nuova, redatta dai quindici giuristi, che elenca nel dettaglio le leggi che verrebbero cancellate. La Cassazione dovrà ora decidere quale testo stampare sulla scheda elettorale.
Secondo chi ha proposto il referendum, l’esecutivo avrebbe applicato in modo restrittivo la legge, interpretando in 60 giorni, anziché 90, il termine per indire la consultazione dopo l’ordinanza della Cassazione. Dalle opposizioni parte l’accusa al Governo di voler accelerare i tempi temendo una avanzata del fronte del NO.
Il ministro della Giustizia Carlo Nordio, invece, definisce i ricorsi “inutili”, pur rimettendosi alla decisione del giudice amministrativo. Quanto a eventuali modifiche della data o dei quesiti, il ministro invita ad attendere la decisione del Tar.
A cosa serve la raccolta di 500mila firme
Sul piano giuridico rimane aperta una questione di merito: da più parti si sottolinea come la raccolta delle firme non incida sull’iter del referendum costituzionale. L’articolo 138 della Costituzione prevede infatti tre modalità alternative per richiederlo:
- firme;
- richiesta di quinto dei parlamentari;
- richiesta di cinque Consigli regionali.
In questo caso la richiesta era già stata avanzata da 314 parlamentari attivando regolarmente la procedura conclusa con l’indizione del voto. Secondo questa interpretazione, la raccolta firme sarebbe dunque superflua e rischierebbe di alimentare confusione nell’opinione pubblica, facendo credere che il referendum dipenda dalla sottoscrizione popolare o che si tratti di una consultazione contro la riforma, quando si tratta invece di un referendum confermativo.