L’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 628 recante il “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026”.
In sintesi, si vanno a rivedere le tabelle per le prestazioni dedicate a persone con invalidità, compresi videolesi e sordomuti. Con questo Messaggio, L’Inps ha corretto le tabelle M.1, M.2 e M.3 allegate alla circolare 153/2025, aggiornando importi e limiti reddituali alla luce della rivalutazione. Non si introducono, quindi, nuove prestazioni ma si corregge quanto già in opera.
Indice
Ciechi civili
Cambiano così gli importi dei trattamenti assistenziali per i ciechi civili per l’anno 2026.
Per i ciechi civili con sola indennità speciale, ricoverati e non, la prestazione che viene erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione passa a questi importi:
- per la decorrenza dal 1° gennaio 2025 = importo mensile 229,30 euro;
- per la decorrenza dal 1° gennaio 2026 = importo mensile 237,14 euro.
La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.
Per i ciechi civili con pensione e indennità speciale la situazione è la seguente:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 = importo mensile 336 euro e indennità speciale 229,30 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 = importo mensile 340,71 euro e indennità speciale 237,14 euro.
Le misure si applicano a
- ciechi parziali, non ricoverati, con pensione ed indennità speciale (fascia 12);
- ciechi parziali, ricoverati, con pensione ed indennità speciale (fascia 13);
- ciechi parziali, minori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale (fascia 16);
- ciechi parziali, maggiori anni 18, ricoverati e non, con pensione ed indennità speciale fascia provvisoria – in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nella fascia 12-13 (fascia 17).
L’indennità speciale è indipendente da redditi.
Sordomuti
Per i sordomuti con pensione e indennità di comunicazione si applica quanto segue:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 euro = importo mensile 336 euro e indennità di comunicazione 267,83 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 euro = importo mensile 340,71 euro e indennità di comunicazione 272,13 euro.
Le misure si applicano a
- sordomuti, non ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 20);
- sordomuti, ricoverati, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 21);
- sordomuti, non ricoverati titolari di altro reddito, con pensione ed indennità di comunicazione (fascia 22).
L’indennità di comunicazione è indipendente da redditi.
Per i sordomuti con sola indennità di comunicazione si applica quanto segue:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 = importo mensile 267,83 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 = importo mensile 272,13 euro.
Per entrambi i casi la misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.
Invalidi civili
Per gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 19.772,50 = importo mensile 336 euro e indennità di accompagnamento 542,02 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 20.029,55 = importo mensile 340,71 euro e indennità di accompagnamento 551,53 euro.
La misura è rivolta a invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento (fascia 33).
L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi.
Per gli invalidi civili con sola indennità di accompagnamento si applica quanto segue:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 = indennità di accompagnamento 542,02 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 = indennità di accompagnamento 551,53 euro.
La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.
La misura si applica a
- invalidi totali, maggiori di anni 18, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accomp.to (fascia provvisoria, in attesa di essere inseriti da parte del CPABP nelle fasce 33-41) (fascia 38);
- invalidi totali, non ricoverati titolari di reddito superiore al limite previsto, con sola indennità di accompagnamento (fascia 41);
- invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, ultrasessantacinquenni, con sola indennità di accompagnamento (fascia 42);
- invalidi totali, minori, non ricoverati gratuitamente, con sola indennità di accompagnamento (fascia 44);
- invalidi parziali, con indennità di accompagnamento per effetto della concausa della cecità parziale (Corte costituzionale n. 346/89) (fascia 45).
Per gli invalidi civili parziali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:
- con decorrenza 1° gennaio 2025 e limite di reddito annuo personale 5.771,35 euro = importo mensile 343,97 euro e indennità di accompagnamento 542,02 euro;
- con decorrenza 1° gennaio 2026 e limite di reddito annuo personale 5.852,21 = importo mensile 348,79 euro e indennità di accompagnamento 551,53 euro.
La misura si applica a invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età (fascia 46).
L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi e l’importo mensile spettante è diverso se con regole Ps o As.