Pensioni di invalidità e indennità Inps, nuovi importi e limiti di reddito

La correzione delle tabelle Inps per ciechi, sordomuti e persone con disabilità ritocca importi senza modificare le platee dei beneficiari

Pubblicato:

Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

L’Inps ha pubblicato il Messaggio n. 628 recante il “Rinnovo delle pensioni, delle prestazioni assistenziali e delle prestazioni di accompagnamento alla pensione per l’anno 2026”.

In sintesi, si vanno a rivedere le tabelle per le prestazioni dedicate a persone con invalidità, compresi videolesi e sordomuti. Con questo Messaggio, L’Inps ha corretto le tabelle M.1, M.2 e M.3 allegate alla circolare 153/2025, aggiornando importi e limiti reddituali alla luce della rivalutazione. Non si introducono, quindi, nuove prestazioni ma si corregge quanto già in opera.

Ciechi civili

Cambiano così gli importi dei trattamenti assistenziali per i ciechi civili per l’anno 2026.

Per i ciechi civili con sola indennità speciale, ricoverati e non, la prestazione che viene erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione passa a questi importi:

La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

Per i ciechi civili con pensione e indennità speciale la situazione è la seguente:

Le misure si applicano a

L’indennità speciale è indipendente da redditi.

Sordomuti

Per i sordomuti con pensione e indennità di comunicazione si applica quanto segue:

Le misure si applicano a

L’indennità di comunicazione è indipendente da redditi.

Per i sordomuti con sola indennità di comunicazione si applica quanto segue:

Per entrambi i casi la misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

Invalidi civili

Per gli invalidi civili totali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

La misura è rivolta a invalidi totali, non ricoverati gratuitamente, con pensione e indennità di accompagnamento (fascia 33).

L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi.

Per gli invalidi civili con sola indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

La misura è erogata indipendentemente dalle condizioni economiche, ma solamente a titolo della minorazione.

La misura si applica a

Per gli invalidi civili parziali con pensione e indennità di accompagnamento si applica quanto segue:

La misura si applica a invalidi parziali, con pensione e con indennità di accompagnamento accertata dopo il compimento del 65° anno di età (fascia 46).

L’indennità di accompagnamento è indipendente da redditi e l’importo mensile spettante è diverso se con regole Ps o As.

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