Pensioni e contributi a enti diversi: ecco come si calcolano

Una nuova norma permette ai lavoratori che hanno contributi in diverse gestioni previdenziali di cumulare i periodi assicurativi senza oneri

Pubblicato: 21 Marzo 2024 11:29

Alessandra Di Bartolomeo

Giornalista di economia

Giornalista esperta di risparmio, ha maturato una vasta esperienza nella divulgazione di questioni economiche.

Oggi, molte persone si trovano a cambiare lavoro di frequente per migliorare le opportunità di carriera, soddisfare nuove priorità personali, affrontare l’insoddisfazione professionale, cercare sviluppo professionale, superare limiti di crescita o rispondere a cambiamenti nell’industria o nell’azienda. Spesso sorgono dubbi riguardo al passaggio a un nuovo sistema previdenziale e la domanda che sorge quindi spontanea è come calcolare pensioni e contributi quando questi sono gestiti da enti diversi. Ecco maggiori dettagli in merito a questa spinosa questione.

Pensioni e contributi: le novità a partire dalla legge di Bilancio 2017

Il cumulo dei periodi contributivi, come stabilito dal decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, permette ai lavoratori iscritti a più regimi pensionistici obbligatori di aggregare i contributi accumulati presso le diverse istituzioni previdenziali, al fine di ricevere un’unica pensione calcolata secondo il sistema contributivo.

Questo beneficio è rivolto ai lavoratori che risultano iscritti ad almeno due delle seguenti gestioni previdenziali, le quali liquidano le pensioni esclusivamente in base al sistema contributivo:
• Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO), che comprende l’FLPD ovvero il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti nonché le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
• Alternative che sostituiscono e sono esclusive dell’Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO)
• La gestione separata contemplata nell’articolo 2, comma 26, della legge numero 335 dell’8 agosto 1995.

Ecco come funziona la ricongiunzione dei contributi inerenti alle pensioni

Non tutti sanno che la ricongiunzione è un meccanismo che consente a coloro che hanno contributi previdenziali in più gestioni di unificarli in un’unica gestione al fine di ottenere la pensione. Possono presentare domanda sia il lavoratore diretto che i suoi eredi. La richiesta deve includere tutti i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) accumulati in almeno due differenti entità previdenziali fino al momento della richiesta e non già utilizzati per la pensione.

I periodi combinati sono considerati come se fossero stati sempre pagati nella stessa gestione e concedono il diritto alla pensione in base ai criteri stabiliti da tale fondo. La ricongiunzione gratuita è per dipendenti trasferiti da enti soppressi a nuove entità nella Gestione Dipendenti Pubblici. Regolamentata dalle leggi 29/1979 e 482/1988. Quella onerosa, invece, è per tutti i lavoratori dipendenti e i superstiti per unire tutti i periodi contributivi in un’unica pensione. È regolata dalla legge 29/1979 e consente di combinare contributi da varie fonti senza possibilità di selezione parziale.

I contributi maturati all’estero

Per quanto riguarda il diritto alla pensione, è possibile considerare in cumulo i periodi contributivi accumulati presso le Casse professionali che hanno adottato il sistema contributivo, anche se non influenzano direttamente l’importo della pensione.
La valutazione di questi contributi, inclusi quelli versati presso le Casse professionali, però, è soggetta all’approvazione delle stesse Casse professionali.

Inoltre, contribuiscono alla valutazione del diritto e dell’entità delle prestazioni in cumulo anche i contributi versati all’estero in determinate circostanze:
• Se sono stati accumulati in paesi in cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale;
• Se sono stati maturati in paesi esteri con cui l’Italia ha firmato accordi bilaterali sulla sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. Tuttavia, è necessario soddisfare i requisiti minimi di contribuzione richiesti dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dai singoli accordi bilaterali, anche se la finalizzazione in Italia di tali contributi è richiesta solo per accedere alla totalizzazione.

Nel caso in cui i contributi esteri abbiano portato alla concessione di una pensione all’estero, vengono presi in considerazione solo per quanto riguarda il diritto alla pensione in cumulo.

Come calcolare pensioni e contributi a enti diversi

Il modo in cui viene calcolata, determinata e pagata la pensione è il seguente: l’importo è stabilito in base alla proporzione dei periodi di iscrizione accumulati presso ciascuna istituzione previdenziale coinvolta. Di solito, le pensioni erogate dagli enti previdenziali pubblici sono calcolate utilizzando le regole del sistema contributivo. Se un lavoratore si è iscritto prima del 1996 e ha già soddisfatto i requisiti minimi per ottenere una pensione autonoma presso uno di questi enti, però, viene effettuato un calcolo basato sul sistema retributivo o misto in quella specifica gestione. Se poi un individuo ha diritto a una pensione autonoma, ha comunque la possibilità di richiedere il calcolo basato sul sistema contributivo se risulta più vantaggioso.

L’importo totale della pensione derivante dalla combinazione dei periodi contributivi viene pagato dall’INPS, anche per conto di altre istituzioni con cui sono state stipulate convenzioni appropriate. L’Istituto della Previdenza, infatti, gestisce il pagamento delle pensioni anche nei casi in cui non ci siano quote contributive a suo carico.

Il cumulo, in ogni caso, deve interessare tutti i periodi contributivi non coincidenti, accreditati presso le diverse gestioni assicurative. Inoltre, gli assicurati non devono risultare già titolari di un trattamento pensionistico diretto in una delle gestioni interessate dal cumulo stesso.
Attraverso questo sistema è possibile conseguire sia la pensione anticipata che quella di vecchiaia.

Liquidazione pensione anticipata con il cumulo dei contributi

È possibile utilizzare l’accumulo dei contributi anche per ottenere una pensione anticipata dopo aver accumulato 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi per le donne). In ogni caso, per calcolare il reddito della pensione che si percepirà, si può utilizzare il simulatore “La mia pensione” messo a disposizione dall’INPS sul sito ufficiale.
Tale servizio offre la possibilità di verificare e segnalare contributi mancanti, conoscere la data di maturazione del diritto alla pensione, calcolare l’importo stimato della pensione “a moneta costante” e di ottenere una stima del tasso di sostituzione tra la prima rata di pensione e l’ultimo stipendio. Inoltre permette di ipotizzare la sospensione del lavoro con indicazione della data di interruzione e scegliere il fondo per la simulazione.

A chi è consentito il cumulo dei contributi

Il cumulo dei periodi assicurativi è consentito a coloro che:
• Non ricevono già una pensione diretta o un assegno di invalidità da una delle istituzioni coinvolte;
• Hanno contribuito in tutte le istituzioni coinvolte dal 1° gennaio 1996;
• Hanno scelto il sistema contributivo secondo la legge n. 335 del 8 agosto 1995.

Inoltre, bisogna considerare che: il cumulo deve riguardare l’intera durata dei periodi assicurativi e che non è possibile fare un cumulo parziale. I periodi contributivi coincidenti vengono conteggiati una sola volta per il diritto pensionistico, ma tutti sono considerati per la misura complessiva.

Sfruttando l’opzione di cumulo dei periodi assicurativi, infine, ricordiamo che è possibile ottenere:
• Pensione di vecchiaia:
• quella anticipata:
• di inabilità (escluso l’assegno ordinario di invalidità);
• quella indiretta per i superstiti.

Tali trattamenti, però, sono soggetti a:
• Requisiti di accesso;
• Normative generali;
• Metodi di calcolo previsti per i trattamenti basati sul sistema contributivo.

Se il soggetto ha scelto il sistema contributivo per le gestioni con contributi prima del 1° gennaio 1996, i requisiti di accesso ai trattamenti seguono quelli per i lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (sistema retributivo/misto), mentre le normative e i calcoli seguono quelli del sistema contributivo.

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