Pensione reversibilità, quando Inps non può chiedere indietro i soldi

Inps non può revocare la pensione senza aver prima sospeso il pagamento. La Cassazione tutela i pensionati, ecco cosa cambia

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

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Il diritto alla pensione, come quella di reversibilità, non è incondizionato. La Cassazione, con la sentenza n. 33054 di poche settimane fa, ha fissato un principio cardine per i titolari di questo specifico trattamento e, più in generale, per tutti i beneficiari di prestazioni previdenziali collegate al fattore reddito.

Inps ha il potere di revocare la pensione — e recuperare le eventuali somme non dovute — per mancata comunicazione dei redditi. Ma può farlo soltanto se, prima, dispone una sospensione effettiva del pagamento. Questo vuol dire che, in termini pratici, non basta una lettera di avviso o una comunicazione formale. Ma serve uno stop reale del versamento con bonifico sul conto corrente.

Oltre a risolvere la disputa tra una cittadina e Inps, la decisione in oggetto ha, quindi, l’utilità di chiarire definitivamente una questione che ha dato origine a non pochi contenziosi. Si rafforza la tutela dei pensionati, soprattutto anziani e soggetti economicamente deboli, ed è finalmente chiaro lo scenario di riferimento sia per l’istituto di previdenza che per i beneficiari di prestazioni previdenziali.

Il caso, revoca della pensione senza sospensione effettiva

La vicenda concreta nasce dal ricorso di una pensionata, titolare di pensione di reversibilità, alla quale Inps aveva richiesto la restituzione di svariate migliaia di euro, perché valutati come non dovuti. La ragione risiedeva nella mancata comunicazione dei redditi da parte della donna, tramite modello RED.

Ricapitolando in breve i fatti di causa, più di dieci anni fa l’ente aveva richiesto alla beneficiaria della prestazione di dichiarare i redditi relativi all’annualità precedente. In assenza, le aveva inviato una comunicazione annunciando la sospensione della pensione, che però non veniva mai concretamente attuata. Di seguito, nel 2016, Inps procedeva direttamente alla revoca della prestazione e al recupero delle somme già versate.

La pensionata, nel frattempo, aveva comunque trasmesso i dati reddituali, dai quali emergeva che non aveva superato i limiti di reddito previsti dalla legge, per il diritto alla pensione di reversibilità. Da questa situazione nacque una disputa giunta fino in Cassazione.

Il contrasto tra i giudici di merito

I primi gradi di giudizio ebbero esiti diversi. Anzitutto il tribunale accolse il ricorso della donna, ritenendo ingiusta la revoca perché preceduta soltanto da una sospensione “annunciata”, ma non attuata. In appello le cose andarono diversamente. Infatti la magistratura ribaltò la prima sentenza, sostenendo fondamentalmente che:

Inoltre, la mancata comunicazione dei redditi all’Inps configurava una sorta di indebito speciale di natura sanzionatoria, indipendente dal superamento dei limiti reddituali. In breve, l’inerzia era stata ritenuta troppo lampante e grave per limitare i poteri di revoca e recupero dell’ente. L’esito negativo del secondo grado portò la pensionata a fare ricorso in Cassazione.

Il nodo giuridico: sospensione reale o solo comunicata?

Il cuore della controversia ruota attorno all’interpretazione dell’art. 35, comma 10-bis, del decreto-legge n. 207/2008. A ben vedere, la norma prevede una sequenza ben precisa:

La questione di fondo, risolta dalla Cassazione, è quindi questa: il termine di 60 giorni decorre dalla semplice comunicazione della sospensione o dalla sospensione effettiva del pagamento? Per i giudici la risposta è secca: la sospensione deve esserci e non deve essere meramente annunciata.

Il giudice d’appello non aveva quindi ragionato in modo pienamente corretto. La legge parla chiaramente di “sospensione della prestazione” e non di mera “comunicazione della sospensione”. E non si tratta affatto di differenze di scarso valore o di sinonimi. Anzi, lo stop temporaneo ha una funzione essenziale di sollecitazione finale. È un ammonimento concreto che deve incidere sul “bene vita”, cioè sul pagamento della pensione. Di conseguenza — e senza una sospensione effettiva — non può iniziare a decorrere il termine di 60 giorni previsto per la revoca.

In breve, se la pensione continua ad essere pagata regolarmente, il pensionato non viene posto nelle condizioni di percepire il rischio concreto di perdere il trattamento.

Il ripristino della prestazione, la natura sanzionatoria della revoca e l’interpretazione restrittiva

Un altro passaggio chiave riguarda le parole “ripristino della prestazione“. Infatti, la legge prevede che, se il pensionato comunica i redditi entro 60 giorni dalla sospensione, l’ente previdenziale debba ripristinare la prestazione sospesa dal mese successivo. Ma, fa notare la Cassazione, non si può ripristinare ciò che non è mai stato bloccato. Anche questo elemento testuale è molto utile, perché conferma che la sospensione deve essere un fatto tangibile e verificabile, non una mera promessa di punizione.

Fugando ogni dubbio su questi temi, la Corte inoltre ribadisce che la revoca della pensione per mancata comunicazione dei redditi ha natura sanzionatoria. Non dipende, cioè, dal superamento dei limiti reddituali, ma dall’inadempimento dell’obbligo informativo da parte del pensionato.

E, proprio per questo motivo, le regole che prevedono la perdita del diritto alla pensione devono essere interpretate in modo letterale e restrittivo. Conseguentemente, non sono ammesse interpretazioni estensive o escamotage procedurali a danno del beneficiario del trattamento previdenziale. La sospensione effettiva non può che essere un passaggio obbligato e non eludibile.

Ricapitolando, la Corte ha così annullato la sentenza di secondo grado e rinviato la causa al giudice d’appello affinché, in diversa composizione, riesamini il caso attenendosi strettamente ai principi in oggetto.

Che cosa cambia

Stabilendo un principio di “civiltà previdenziale”, la decisione della Cassazione n. 33054/2025 ha effetti concreti per i pensionati. Potenzialmente molti provvedimenti di revoca e di recupero crediti potranno ora essere contestati. Sarà, infatti, sufficiente verificare se, prima della revoca, l’ente previdenziale abbia realmente sospeso il pagamento della pensione sul conto corrente. Senza una sospensione effettiva, cadrà anche la pretesa restitutoria.

Per patronati, avvocati e cittadini, quella richiamata è quindi una pronuncia fondamentale. Si inserisce in una linea di tutela del pensionato come contraente debole nel rapporto con la pubblica amministrazione. In estrema sintesi, la pensione non è mai un beneficio revocabile con leggerezza, con scarsa attenzione alle procedure o con scorciatoie “burocratiche”. È invece un diritto che incide sulla dignità e sulla sopravvivenza delle persone.

La forma procedurale, nel diritto previdenziale, non è burocrazia sterile. È garanzia sostanziale dei diritti. E la sospensione effettiva non è tanto una sanzione quanto, invece, l’ultima possibilità per dichiarare e regolarizzare la propria posizione reddituale, evitando la perdita definitiva del trattamento. Senza quella possibilità, la revoca non può reggere.

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