Il Ministero del Turismo ha deciso di prorogare la richiesta del Cin per gli affitti brevi e turistici. Una decisione che era nell’aria, dopo la richiesta avanzata dalle strutture presenti in Italia che hanno fatto fatica a ottenere il Codice Identificativo Nazionale per gli affitti brevi, con la scadenza che si avvicinava sempre più (2 novembre 2024), ufficializzata martedì 22 ottobre dal dicastero del Turismo. E ora, col rinvio e una nuova scadenza fissata al 1° gennaio 2025, è corsa contro il tempo per ottenere il codice.
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Le risposte nelle Faq del Ministero
Una proroga che è stata accolta positivamente da parte dei gestori delle strutture di affitti brevi e turistici, ma che ancora non basta. La richiesta fatta al Ministero guidato da Daniela Santanchè, infatti, è quella di avere una scadenza più in là nel tempo, magari a marzo 2025.
Intanto quella di gennaio è una prima conquista, con i gestori che dovranno correre per ottenere quanto prima il Cin per non compromettere l’operatività delle strutture ricettive, soprattutto di quelle piccole a conduzione familiare. Ma chi dovrà richiederlo obbligatoriamente e come si ottiene?
Tutte le risposte alle domande sono presenti sul sito del Ministero del Turismo che ha predisposto un’area dedicata alle Faq (Frequently Asked Question) relative alla Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del Codice Identificativo Nazionale.
Tutte le Faq, specifica il Ministero, sono state aggiornate al 22 ottobre 2024, giorno in cui è stata decisa la proroga per la richiesta del Cin.
Per chi è obbligatorio e chi deve richiederlo
Innanzitutto il Cin è obbligatorio per:
- i titolari o gestori delle strutture turistico-ricettive alberghiere ed extralberghiere definite ai sensi delle vigenti normative regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate a contratti di locazione per finalità turistiche;
- i locatori di unità immobiliari ad uso abitativo destinate alle locazioni brevi ai sensi dell’articolo 4 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
Sono escluse dall’obbligatorietà di possedere il Cin le case religiose di ospitalità no profit qualora l’attività di ospitalità sia svolta a titolo meramente gratuito. Le libere donazioni corrisposte dagli ospiti non fanno venir meno la gratuità della prestazione offerta.
Obbligatorio, invece, per gli agriturismi che, seppur non sia contemplata all’interno delle normative regionali in materia di turismo (con la conseguenza che tale categoria sembrerebbe essere esclusa dall’alveo di applicazione dell’art. 13-ter, comma 1 del Decreto Legge n. 145/2023), è una delle categorie per cui si rende necessaria l’acquisizione del Cin.
La differenza tra Cin e codice identificativo regionale/provinciale
L’obbligo di possedere ed esporre il Cin è generalizzato e non prevede eccezioni ed è quindi obbligatorio anche per chi era già tenuto a esporre il codice regionale o provinciale. Questi, infatti, dovranno richiedere anche il Cin e saranno tenuti a esporre entrambi i codici.
Il Cin, riferisce il Ministero del Turismo, non sostituisce il codice identificativo regionale/provinciale e le disposizioni relative ai codici identificativi previsti dalle normative delle Regioni, delle Province Autonome e dei Comuni rimangono, in ogni caso, valide così come i relativi obblighi di esposizione.
Quindi, i due codici possono e devono coesistere. Per chi non ha il codice regionale/provinciale perché la Regione/Provincia di appartenenza non lo prevede, deve comunque richiedere il Cin.
Se invece il codice regionale/provinciale è richiesto nel territorio ma la struttura non lo possiede, deve prima essere richiesto questo codice per poi presentare domanda per il Cin.
Come si ottiene
Per richiedere il Cin bisognerà accedere alla Banca Dati nazionale delle Strutture Ricettive (Bdsr) tramite la piattaforma dedicata attraverso Spid o Cie. Una volta controllati i dati relativi alla struttura o locazione di pertinenza, si potrà procedere con l’istanza.
Nel caso in cui una volta effettuato l’accesso la struttura non risulta essere tra quelle associate al codice fiscale del richiedente, il titolare della struttura deve assicurarsi di aver già ottemperato agli obblighi di registrazione eventualmente previsti dalle amministrazioni territoriali. Se, pur essendo in regola con i suddetti adempimenti, la struttura non è presente in Bdsr, può essere inviata una segnalazione tramite apposito form presente in piattaforma cliccando sul bottone “Segnala Struttura mancante”.
La segnalazione sarà lavorata presso la Regione/Provincia di appartenenza ed entro 30 giorni verrà effettuata un’istruttoria coinvolgendo l’utente ove necessario per verificare l’esistenza della struttura nella propria banca dati e la conformità dell’attività svolta alle rispettive normative regionali, delle Province autonome e locali.
La verifica può dare esito positivo (col Bdsr che rilascia all’utente il Cin avvisandolo attraverso il canale comunicativo scelto dall’utente stesso al momento della richiesta), negativo (è precluso il rilascio del Cin) o nullo (rilascio del Cin con stato “non verificato” che può fin da subito essere utilizzato ai fini della pubblicazione degli annunci e per l’esposizione all’esterno dello stabile e resta valido fino a che la Regione o Provincia autonoma non avrà completato la verifica).
I termini per richiedere il Cin
Come detto, grazie alla decisione presa il 22 ottobre la richiesta per ottenere il Cin è stata prorogata al 1° gennaio 2025, con i titolari delle strutture che possono essere suscettibili di sanzioni a partire dal giorno successivo (2 gennaio 2025).
In generale per richiedere il Cin si hanno 30 giorni di tempo dalla data di attribuzione del codice identificativo regionale o provinciale. Se i 30 giorni scadono prima del 1° gennaio 2025, si ha comunque tempo fino a quella data per ottenere il Cin. Una volta decorsi questi termini, si può incappare in sanzioni.
I requisiti di sicurezza
Sul sito del Ministero del Turismo, alla voce “dispositivi e requisiti di sicurezza” viene specificato che le locazioni che devono rispondere ai requisiti presenti nel D.L. n. 145/2023 (art. 13-ter, comma 7) sono le unità immobiliari destinate a contratti di locazione breve (ai sensi del D.L. n. 50/2017) o di locazione per finalità turistiche, anche nei casi in cui l’attività sia stata avviata prima dell’effettiva applicazione dell’art. 13-ter del D.L. n. 145/2023.
Tutte le unità immobiliari destinate alla locazione breve o per finalità turistiche, gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere munite di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio funzionanti nonché di estintori portatili a norma di legge. Le unità immobiliari destinate alla locazione breve o turistica gestite in forma imprenditoriale (anche ai sensi dell’art. 1, comma 595, L. n. 178/2020) devono, inoltre, essere munite dei requisiti di sicurezza degli impianti prescritti dalla normativa statale e regionale vigente.
Anche gli immobili locati, ma condotti in forma non imprenditoriale, devono essere muniti degli estintori e dei rilevatori di gas combustibili e di monossido di carbonio. Diversa invece la situazione di B&B e Affittacamere che non sono soggetti a tali obblighi. Sono esonerati dall’obbligatorietà installazione dei dispositivi di rilevazione di gas combustibili e di monossido di carbonio anche i locatori di unità immobiliari non dotate di impianto a gas e rispetto alle quali sia escluso, con certezza, il rischio di rilasci incontrollati di gas combustibili o di formazione di monossido di carbonio.
Viene specificato che gli estintori devono essere ubicati in posizioni accessibili e visibili, in particolare in prossimità degli accessi e in vicinanza delle aree di maggior pericolo. Inoltre deve essere installato un estintore ogni 200 metri quadrati di pavimento o frazione e, comunque, almeno un estintore per piano. Se l’unità immobiliare si sviluppa su un solo piano ed ha:
- superficie inferiore ai 200 mq, è sufficiente installare un solo estintore;
- superficie maggiore di 200 mq (ma inferiore a 400 mq), dovrai installare 2 estintori.
Se l’unità immobiliare si sviluppa su due o più piani, dovrai comunque installare un estintore per ogni piano, sebbene la superficie complessiva sia inferiore a 200 mq. Inoltre, dovrai installare almeno un estintore supplementare su ogni piano di superficie maggiore di 200 mq. Ogni appartamento oggetto di locazione breve o turistica dovrà essere munito dei propri dispositivi di sicurezza: rilevatori di monossido di carbonio e di gas combustibile ed estintori.
Gli estintori devono essere controllati periodicamente, secondo le istruzioni contenute nella norma tecnica UNI 9994-1 e nel manuale d’uso e manutenzione rilasciato dal produttore dell’apparecchiatura. Per obblighi di legge devono avere capacità estinguente minima non inferiore a 13A e carica minima non inferiore a 6 kg o 6 litri (decreto del Ministro dell’interno 3 settembre 2021, Allegato I, punto 4.4).
Esposizione e obblighi
Il Cin, specifica il Ministero del Turismo, va esposto all’esterno dello stabile in cui è collocato l’appartamento o la struttura, assicurando il rispetto di eventuali vincoli urbanistici e paesaggistici, nonché ad indicarlo in ogni annuncio ovunque pubblicato e comunicato. I locatori e i titolari delle strutture sono tenuti a osservare gli obblighi previsti dall’articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dalle normative regionali e provinciali di settore.
I soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e i soggetti che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati e comunicati, il Cin dell’unità immobiliare destinata alla locazione breve o per finalità turistiche, ovvero della struttura turistico-ricettiva alberghiera o extralberghiera.