Disposta la sospensione delle rate dei mutui in Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi fra il 2023 e il 2024. L’ordinanza è in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale e recepisce i contenuti dell’accordo sottoscritto da Abi (Associazione bancaria italiana) e dalle associazioni dei consumatori per assicurare tempestività degli interventi a favore delle popolazioni colpite da calamità naturali. Con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale sarà possibile per le banche dar seguito alla richiesta dell’Abi di dare immediata attuazione alla sospensione dei mutui per questo territorio. L’ordinanza è stata inizialmente pubblicata sul sito del Dipartimento della protezione civile, poi l’Abi ha inviato una circolare agli associati.
Come richiedere la sospensione del mutuo
Le sospensioni riguardano:
- Valle d’Aosta per gli eventi del 29 e 30 giugno 2024;
- Veneto per gli eventi dal 15 maggio al 4 giugno 2024 nel territorio della città metropolitana di Venezia, delle province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del comune di Badia Polesine, in provincia di Rovigo e nei i territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce;
- Emilia-Romagna per gli eventi dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena.
I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolte nei medesimi edifici dovranno presentazione l’autocertificazione del danno subito redatta ai sensi del Dpr n.445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Costoro hanno diritto di chiedere alle banche la sospensione delle rate dei mutui, optando tra quella dell’intera rata e quella della sola quota capitale. La misura si applica fino all’agibilità o all’abitabilità dell’immobile interessato e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.
Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall’accordo del 18 dicembre 2009 tra l’Abi e le associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a 30 giorni, per l’esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l’intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 22 luglio 2025, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro tale data.
Congelati gli insoluti
La misura non è obbligatoria: chi non volesse approfittarne potrà evitare di presentare l’autocertificazione o potrà presentare una rinuncia espressa tramite i canali disposti dalla banca di appartenenza. Per chi invece decidesse di approfittarne, l’importo delle rate (o della sola quota capitale delle rate oggetto di sospensione) dovrà essere restituito alla banca di appartenenza senza spese né oneri aggiuntivi, ferma restando comunque la maturazione degli interessi contrattuali sulle quote di capitale posticipate con le stesse modalità e condizioni previste nel contratto di mutuo. Durante il periodo di sospensione, nessuna banca avrà la facoltà di procedere a eventuali segnalazioni di insoluto relativamente alle rate sospese. La sospensione delle rate può essere richiesta anche per mutui oggetto di cessione per cartolarizzazione o emissione di obbligazioni bancarie garantite.
Il Decreto Alluvione
Oltre alle sospensioni delle rate dei mutui messe in atto nelle Regioni e nelle Province colpite da eventi metereologici estremi, restano fermi i benefici stanziati dal governo Meloni tramite il Decreto Alluvione.