Lavori di ristrutturazione in ritardo o non terminati: quali danni si possono richiedere

Il ritardo o l'abbandono dei lavori di ristrutturazione non è solo un disagio: è un danno risarcibile, dalla diffida alle voci da richiedere

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

Affidare lavori di ristrutturazione a un’impresa per il miglioramento della propria casa può comportare alcuni rischi. Purtroppo, non è raro che l’impresa accumuli ritardi ingiustificati oppure che abbandoni del tutto i lavori lasciando l’opera incompleta. A favore del committente che abbia subito un pregiudizio il nostro ordinamento prevede specifiche tutele e consente di richiedere il risarcimento dei danni.

Vediamo cosa accade quando un intervento di ristrutturazione non viene portato a termine, quali responsabilità possono sorgere e quali voci di danno possono essere richieste.

In quali casi l’appaltatore è inadempiente

L’inadempimento dell’impresa che esegue i lavori di ristrutturazione può manifestarsi in forme diverse. Talvolta l’impresa interrompe i lavori senza alcuna giustificazione, altre volte continua l’attività ma accumula ritardi tali da rendere impossibile rispettare i tempi concordati. In altri casi ancora i lavori vengono dichiarati conclusi pur essendo presenti opere mancanti o incomplete.

Per stabilire se vi sia un inadempimento è necessario esaminare il contratto di appalto e ogni altro documento che definisce le prestazioni dovute dall’impresa.

Il punto centrale è verificare se l’appaltatore abbia eseguito esattamente quanto pattuito nei tempi concordati. Se ciò non avviene, il committente può contestare formalmente l’inadempimento e attivare gli strumenti di tutela previsti dalla legge.

Quando l’impresa interrompe in via definitiva l’esecuzione dei lavori si configura una responsabilità contrattuale.

L’appaltatore, infatti, si è obbligato a realizzare una determinata opera dietro corrispettivo. Se non adempie correttamente ai propri obblighi non eseguendo la prestazione dovuta, risponde delle conseguenze dannose causate al committente.

L’impresa può liberarsi dalla responsabilità soltanto dimostrando che l’inadempimento dipende da cause a essa non imputabili, come eventi imprevedibili e inevitabili che abbiano reso impossibile l’esecuzione dell’opera. Tali cause, per essere liberato da responsabilità, dovranno essere identificate. Si pensi ad esempio al caso fortuito, ad un evento di forza maggiore o al fatto compiuto da un terzo fuori dalla sfera di controllo dell’appaltatore.

In assenza di una valida giustificazione, il committente può chiedere:

Quando il ritardo costituisce un inadempimento

Diverso dalla definitiva interruzione dei lavori è il ritardo nel completamento dell’opera. Molto spesso i lavori procedono lentamente e si protraggono per mesi oltre i termini previsti.

Il ritardo può assumere rilevanza giuridica quando supera i limiti della normale tollerabilità e risulta imputabile all’impresa. Si precisa che la prestazione eseguita per essere esatta e conforme alle clausole contrattuali deve rispettare anche i termini di scadenza stabiliti; deve cioè essere esatta sotto il profilo temporale.

Se nel contratto è prevista una data di ultimazione dei lavori, il mancato rispetto di tale data costituisce un importante elemento di prova dell’inadempimento.

L’inadempimento dunque sussiste sia nel caso in cui la prestazione non venga del tutto eseguita sia qualora venga eseguita in modo non conforme o con ritardo.

In questi casi il committente può contestare formalmente il ritardo e diffidare l’impresa a completare l’opera entro un termine congruo.

Cosa fare se l’impresa non rispetta la scadenza

Per contestare la mancata esecuzione della prestazione o il ritardo è fondamentale raccogliere prove e documentare accuratamente la situazione. È opportuno quindi:

Successivamente è opportuno inviare una contestazione scritta, preferibilmente tramite PEC o raccomandata, con la quale si evidenziano le opere mancanti e si invita l’impresa a riprendere i lavori a fronte del termine scaduto.

La diffida ad adempiere

Se la situazione non si risolve spontaneamente, il committente può ricorrere alla diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile.

Si tratta di una comunicazione formale con cui viene assegnato all’impresa un nuovo termine entro il quale completare le opere dovute. Decorso inutilmente tale lasso di tempo, il contratto può considerarsi risolto.

La diffida costituisce uno strumento particolarmente efficace perché mette l’appaltatore di fronte a una scelta chiara: eseguire i lavori oppure assumersi le conseguenze della propria inadempienza, ovvero la risoluzione del contratto e il risarcimento dei danni arrecati al committente.

Quali danni possono essere risarciti

In base a quanto disposto dall’articolo 1223 del codice civile il debitore inadempiente deve al creditore una somma di denaro che sia l’equivalente monetario dei danni che l’inadempimento o il ritardo nell’esecuzione della prestazione gli hanno cagionato. Quindi, qualora l’appaltatore non esegua il lavoro nei termini uno degli aspetti più importanti riguarda la prova del danno subito. Non è sufficiente lamentare genericamente il comportamento dell’impresa. Occorre dimostrare:

Per questo motivo assumono particolare rilevanza documenti come preventivi, fotografie, relazioni tecniche, fatture e ricevute di pagamento.

Le voci risarcitorie possono essere numerose e dipendono dalle conseguenze concrete provocate dalla mancata ultimazione dei lavori.

Il danno da risarcire è costituito essenzialmente da due componenti:

Quando entrambe le voci di danno non possono essere provate nel loro preciso ammontare, sono liquidate dal giudice con valutazione equitativa.

La penale contrattuale

Abbiamo visto che l’impresa esecutrice è tenuta a risarcire il danno al committente.

La parte che chiede il risarcimento del danno costituito dalle voci che abbiamo sopra descritto, ha l’onere di provare l’ammontare del pregiudizio subito. Tuttavia il contratto può prevedere una penale per ogni giorno di ritardo che ha un duplice effetto:

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