Premesso che si parla di infortunio sul lavoro quando un eventuale incidente si è verificato a causa di un fattore esterno durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa con conseguente danno alla persona, l’INAIL tutela anche i lavoratori che subiscono un infortunio c.d. in itinere ossia nel percorso di andata e ritorno tra la propria abitazione e il luogo lavoro e non solo.
Il pagamento dell’indennità in caso di infortunio in itinere è stato introdotto dall’art. 12 del d.lgs. n.38 del 23 febbraio 2000 modificando il “Testo Unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
Indice
Condizioni dell’infortunio in itinere
Perché si possa parlare di infortunio in itinere è necessario che siano soddisfatte queste condizioni:
- deve accadere nel c.d. normale percorso;
- deve sussistere un nesso causale tra il tragitto e l’attività lavorativa e il percorso non sia effettuato per ragioni personali o in orari non congrui con quelli lavorativi;
- la modalità con cui avviene lo spostamento deve essere con mezzi ordinari salvo eccezioni.
Con “normale tragitto” si definisce il percorso effettuato:
- tra la propria casa e il posto di lavoro;
- tra due luoghi o più luoghi di lavoro qualora si abbia più datori di lavoro;
- tra il luogo di lavoro e quello di consumazione abituale dei pasti e viceversa laddove non vi sia un servizio di mensa aziendale.
Il “normale percorso” è comunque quello più breve e diretto percorribile dal lavoratore e pertanto eventuali interruzioni o variazioni effettuate lungo lo stesso potrebbero escludere il pagamento come infortunio salvo non ricorrano specifiche condizioni di necessità dovute a causa di forza maggiore.
Vi sono delle situazioni in cui le interruzioni e le deviazioni sono ammesse ai fini della copertura assicurativa e in particolare:
- quelle effettuate in seguito a una direttiva del datore di lavoro;
- quelle dovute a causa di forza maggiore (ad esempio un incidente stradale o un guasto meccanico);
- quelle dovute a esigenze essenziali e improrogabili (ad esempio per accompagnare i figli a scuola o per impellenze fisiologiche o comunque per brevi soste);
- quelle effettuate per adempiere ad obblighi penalmente rilevanti (ad esempio per prestare soccorso alle vittime di un incidente stradale).
Modalità di spostamento
Per quanto attiene alle modalità di spostamento, sono indennizzabili quegli infortuni avvenuti spostandosi a piedi o a bordo di mezzi pubblici.
Nel caso invece di utilizzo del mezzo privato (automobile, moto o altro mezzo di trasporto non pubblico), l’infortunio è riconosciuto tale quando può considerarsi necessitato e qualora si verifica una delle seguenti condizioni:
- il mezzo è dato o prescritto dal datore di lavoro per esigenze lavorative;
- mancanza di mezzi pubblici oppure il luogo è raggiungibile ma non in tempo utile rispetto al turno di lavoro;
- l’orario dei mezzi pubblici non coincide con quello del lavorativo;
- i mezzi pubblici comportano un rilevante dispendio di tempo rispetto all’utilizzo del mezzo privato pari oltre a un’ora;
- la distanza della più vicina fermata del mezzo pubblico, dal luogo di abitazione o dal luogo di lavoro, deve essere percorsa a piedi ed è troppo lunga.
L’utilizzo della bicicletta come mezzo privato per raggiungere il luogo di lavoro è stato oggetto di varie discussioni e chiarimenti che lo hanno portato a essere poi considerato come necessitato in linea con una visione di mobilità sempre più a tutela dell’ambiente.
Non sono indennizzati quegli incidenti che si sono verificati per le seguenti cause:
- abuso di alcolici, psicofarmaci e uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- mancanza dell’abilitazione alla guida o violazione del codice della strada.
Obblighi del lavoratore e del datore di lavoro
Il lavoratore deve recarsi al Pronto soccorso per ricevere le prime cure e avvisare immediatamente il datore di lavoro dell’incidente subito.
In secondo luogo, deve fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi o comunque il cartaceo rilasciato in modo che possa provvedere alla denuncia o comunicazione di infortunio all’INAIL.
Allo scadere dei giorni di prognosi indicati nel primo certificato medico, il lavoratore deve recarsi presso gli ambulatori INAIL per effettuare la visita per il rilascio del certificato di chiusura dell’infortunio da consegnare in azienda ai fini della ripresa della normale attività lavorativa. Se, invece, il lavoratore non è ritenuto idoneo verrà emesso un certificato medico di continuazione ai fini della prosecuzione dell’astensione dall’attività lavorativa.
Il datore di lavoro, una volta ricevuto il certificato, dovrà inviare la comunicazione (in caso di prognosi e assenza del lavoratore per almeno un giorno successivo a quello dell’evento o prolungata fino a tre giorni) o la denuncia di infortunio (nel caso in cui ci sia una prognosi oltre i 3 giorni successivi a quello dell’evento) entro 48 ore (24 ore nei casi più gravi con morte del lavoratore).
Pagamento indennità
L’INAIL procede al pagamento di una indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta al fine di assicurare un trattamento economico durante l’assenza dal lavoro e coprire alcune spese sanitarie.
I primi tre giorni di infortunio sono normalmente a carico del datore di lavoro secondo queste percentuali:
- 100% della sua normale retribuzione giornaliera per il giorno nel quale l’infortunio è avvenuto;
- 60% della normale retribuzione per i giorni successivi fino al terzo giorno.
A partire dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio è erogata l’indennità conto INAIL pari al:
- 60% della retribuzione media giornaliera del lavoratore fino al novantesimo giorno;
- 75% della retribuzione media giornaliera del lavoratore dal novantunesimo giorno sino alla guarigione del lavoratore.
Sono indennizzate dell’INAIL tutte le giornate di calendario comprese nel periodo di inabilità temporanea assoluta conseguenti l’infortunio (inclusi i sabato e le domenica).
Laddove l’infortunio provoca delle menomazioni dell’integrità psicofisica con conseguente danno biologico, l’INAIL eroga delle prestazioni secondo quanto indicato dalla “Tabella delle menomazioni” prevista dal d.lgs. 38/2000 purché l’entità del danno sia superiore al 6% e fino al 100%.
In caso di morte del lavoratore, a sostegno della famiglia, l’ente eroga ai congiunti una rendita o un beneficio una tantum e copre mediante il c.d. assegno funerario le spese relative al funerale.