Ferie e richiamo in servizio: diritti e obblighi del lavoratore e del datore di lavoro

Il datore di lavoro ha la possibilità di richiamare in servizio il personale che sia già in ferie purché sussistano ragioni valide e legittime. Ecco quali sono

Pubblicato: 25 Giugno 2024 16:44

Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Ai dipendenti, sia con contratto a termine che a tempo indeterminato, spettano dei giorni di ferie per poter recuperare le energie psicofisiche impiegate nell’attività lavorativa e partecipare alla vita familiare e sociale.

Le ferie sono un diritto irrinunciabile come previsto dal Codice Civile. L’art. 2109 prevede infatti quanto segue: “Il prestatore di lavoro ha diritto ad un giorno di riposo ogni settimana di regola in coincidenza con la domenica.
Ha anche diritto ad un periodo annuale di ferie retribuito, possibilmente continuativo, nel tempo che l’imprenditore stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell’impresa e degli interessi del prestatore di lavoro. La durata di tale periodo è stabilita dalla legge, dagli usi o secondo equità.”

Potere decisionale del datore di lavoro

Mentre la maturazione del numero di giorni annui di ferie, di norma, è stabilita dai contratti collettivi che regolamentano i rapporti tra le parti tenuto conto del periodo minimo di 4 settimane, è il datore di lavoro che ha il diritto di decidere il periodo feriale. La scelta, tuttavia, non dipende solo da necessità aziendali, ma deve considerare anche le esigenze personali del lavoratore.
Il potere di decidere le ferie rientra nel potere organizzativo dell’imprenditore al fine di gestire l’attività dell’azienda in base al personale a disposizione soprattutto in determinati periodi dell’anno legati a incrementi o decrementi produttivi.
A tal proposito si parla di ferie collettive quando si ha una chiusura aziendale con sospensione dell’attività per tutti i dipendenti come ad esempio nel periodo estivo o delle feste natalizie.
Il lavoratore di fatto non può scegliere arbitrariamente quando fruire delle ferie e in caso di assenza ingiustificata, in quanto non autorizzata dal datore di lavoro, è legittima l’applicazione delle sanzioni disciplinari. La contrattazione collettiva, tuttavia, può regolare la gestione dei giorni di ferie aggiuntivi rispetto al periodo minimo garantito dalle legge.

Le sanzioni per inosservanza godimento periodo minimo

Il datore di lavoro incorre in sanzioni amministrative in caso di inosservanza dell’art. 10 del D.lgs. 66/2003 che prevede come periodo minimo di ferie quattro settimane, di cui almeno due settimane devono essere godute, in maniera consecutiva su richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e le restanti due settimane nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

In particolare:

Per evitare tali sanzioni, il lavoratore può essere collocato obbligatoriamente in ferie al fine del recupero psico-fisico e il rispetto della normativa in essere.

Richiamo in servizio del lavoratore

La fruizione delle ferie può essere interrotta per varie cause derivanti da

Il datore di lavoro ha la possibilità di richiamare in servizio il personale che sia già in ferie purché sussistano ragioni valide e legittime.
Il lavoratore da parte sua è tenuto a riprendere l’attività lavorativa, ma alle condizioni che sono generalmente indicate dai contratti collettivi che regolamentano sia aspetti procedurali che di tipo economico (rimborsi, indennità sostitutive, spese).
Il periodo di ferie non fruito verrà poi recuperato in un momento successivo da concordare con il datore di lavoro.

Cosa dicono i principali CCNL

Si riportano le indicazioni sul tema estratte da alcuni tra i principali CCNL.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato

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