Contributi Inps, attenzione al Ccnl: conta l’attività reale dell’azienda

La Cassazione spiega come stabilire la retribuzione base di calcolo per i contributi Inps e quale Ccnl deve essere applicato in casi dubbi

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Claudio Garau

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La Sezione Quarta Civile della Corte di Cassazione ha chiarito con la sentenza 572/2026 che il calcolo dei contributi previdenziali deve basarsi sui minimi dei contratti collettivi del settore di attività effettiva dell’azienda. Ma come individuare correttamente il contratto collettivo per stabilire la retribuzione base di calcolo per il minimale contributivo?

È proprio questa la domanda a cui ha risposto la Suprema Corte, indicando un principio generale che va oltre il singolo caso concreto. Vediamo allora che cosa ha spiegato la Cassazione e qual è la portata generale della sua pronuncia.

Inps contro l’azienda per l’applicazione del Ccnl sbagliato

La disputa giudiziaria ha visto opposti una Srl, attiva nell’emittenza locale, e l’Inps.

Quest’ultimo le aveva notificato un avviso di addebito per contributi non versati, contestando il ricorso al contratto collettivo per le imprese radiotelevisive locali.

Infatti, l’ente pretendeva il calcolo basato sul contratto nazionale per le imprese radiotelevisive e cinematografiche, considerato più rappresentativo.

In appello, dopo un primo grado favorevole a Inps, la magistratura ha accolto in parte l’impugnazione della società.

Il giudice ha così dichiarato prescritto il credito contributivo azionato dall’istituto in precedenza. Ma, allo stesso tempo, ha confermato il resto della pronuncia di primo grado e, quindi, la correttezza dell’avviso di addebito notificato a titolo di contributi non versati e sanzioni.

A fondamento della sua decisione, la corte territoriale evidenziava che l’ente previdenziale:

In sintesi, la corte d’appello ha ritenuto sostanzialmente corretta la tesi di Inps, confermando l’applicazione — come parametro di calcolo dei contributi — del diverso contratto collettivo individuato dall’ente. È seguito il ricorso della Srl presso i giudici di piazza Cavour.

La sentenza della Cassazione: serve l’attività oggettiva

Con la pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha ribaltato l’esito dell’appello e rimarcato un fondamentale principio giuridico.

Sul solco di una giurisprudenza ben delineata, c’è una regola generale che impone di guardare all’attività oggettiva di un’azienda. Va cioè separato ambito locale e ambito nazionale, come definito dalla contrattazione collettiva.

Per legge, la retribuzione da considerare come base per il calcolo dei contributi previdenziali e assistenziali non può essere al di sotto dell’ammontare delle retribuzioni (minimi salariali), di cui ai Ccnl firmati dai sindacati, nello spazio di attività svolta dall’impresa (settore merceologico).

Il riferimento ai contratti nazionali è doveroso, come indica la giurisprudenza della stessa Cassazione. In passato, la sentenza 19284/2017 ha chiarito che considerare questi Ccnl assicura un parametro contributivo uniforme, senza intaccare la libertà sindacale.

In altre parole, la base imponibile per il versamento delle somme all’ente previdenziale non può essere inferiore alla retribuzione indicata dal contratto del settore in cui l’impresa è attiva.

Ecco perché l’individuazione della soglia minima contributiva non è lasciata alla discrezionalità dell’azienda o ente previdenziale, ma deve sempre rispondere a criteri oggettivi.

Vero è che la pluralità dei contratti collettivi è espressione di libertà sindacale. Ma questa pluralità non comporta anche che ogni contratto possa essere utilizzato come parametro contributivo.

In sintesi, il contratto collettivo rilevante ai fini previdenziali deve essere coerente con l’attività effettivamente svolta dall’impresa, evitando applicazioni estensive o analogiche riferite a settori non omogenei.

La Cassazione ha così deciso di rinviare la causa al giudice d’appello, che, in un nuovo esame, verificherà la reale natura dell’attività svolta dalla Srl.

Contrasto al dumping contrattuale e tutele ai lavoratori

L’orientamento giurisprudenziale della Cassazione risponde a un duplice obiettivo:

Quest’ultimo è una scorrettezza che consiste nel ridurre artificialmente il costo del lavoro, pagando meno contributi di quelli dovuti per legge.

In pratica un’azienda risparmia sui contributi Inps e Inail e riesce così a offrire prezzi più bassi o margini più alti, facendo concorrenza scorretta a chi invece rispetta le regole.

È il caso tipico in cui si applica un contratto collettivo non rappresentativo (il classico “contratto pirata“), si inquadrano male i lavoratori (livello più basso, part-time fittizio, false collaborazioni) oppure quando si dichiara meno lavoro di quello realmente svolto.

Spesso di pari passo con il dumping salariale e il lavoro nero, la concorrenza contributiva al ribasso danneggia i lavoratori, i quali avranno meno tutele e pensioni più basse. Parallelamente, colpisce le imprese corrette perché risulteranno meno competitive. E a rimetterci sarà anche Inps che, inevitabilmente, risulterà “impoverito”.

Ben si comprende, allora, l’utilità dell’intervento della Cassazione. Come accennato, al fine di individuare il corretto perimetro di calcolo, è necessario analizzare oggetto sociale e mansioni realmente compiute dai lavoratori nell’organizzazione aziendale.

D’altronde la parità tra imprese, nel finanziamento del sistema pubblico di previdenza, è un valore da proteggere con l’applicazione rigorosa dei Ccnl di categoria.

Che cosa cambia per aziende e lavoratori

La sentenza 572/2025 è significativa per le imprese radiotelevisive, ma non solo. A prescindere dal settore, chiarisce il criterio di scelta del contratto collettivo “parametro”, distinguendo tra attività effettuata in ambito locale e attività svolta in ambito nazionale. Sono evidenti le conseguenze sul minimale contributivo dovuto all’ente previdenziale.

In proposito, la Suprema Corte ha ricordato come sia necessario adottare un metodo oggettivo e predeterminato, senza discrezionalità, per proteggere gli interessi pubblici in gioco.

Ha così stabilito che, per il calcolo dei contributi, il contratto di riferimento deve necessariamente corrispondere al settore di attività economica effettiva. Va tenuto in debito conto se un’impresa operi localmente o nazionalmente.

In sostanza, non si può imporre il minimale di un contratto “nazionale” a un’impresa che esercita la sua attività soltanto su base locale, se la contrattazione collettiva include un’apposita distinzione tra i due campi.

Concludendo, oltre a non poter ridurre i contributi con accordo interno, le aziende non possono scegliere liberamente il Ccnl più conveniente sotto il profilo contributivo. Parallelamente, l’ente previdenziale non può imporre parametri sganciati dalla concreta organizzazione produttiva.

La decisione conferma, dunque, che il minimale contributivo è ancorato a criteri verificabili e predeterminati, con importanti effetti sia in chiave di prevenzione del contenzioso, sia in ottica di contrasto strutturale al dumping contributivo.

È un indirizzo che impone alle imprese una maggiore attenzione nella scelta del contratto collettivo di riferimento e nella coerenza tra attività dichiarata, mansioni svolte e contribuzione versata.

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