Congedo di paternità e maternità lavoratori autonomi, le novità

Indennità di maternità estesa in legge di Bilancio. Tre mesi in più per le lavoratrici autonome e novità per i congedi di paternità

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

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Congedo di maternità e paternità, arrivano importanti novità per le lavoratrici e i lavoratori autonomi. Con la nuova legge di Bilancio appena approvata, vengono previsti 3 mesi ulteriori di indennità di maternità o paternità, nel rispetto dei requisiti reddituali, per le lavoratrici e i lavoratori autonomi.

Viene inoltre resa strutturale e confermata la durata di dieci giorni del congedo obbligatorio e di un giorno del congedo facoltativo del padre, in sostituzione di quello della madre.

Indennità di maternità e paternità autonomi, le novità

L’articolo 1, comma 239 della legge di Bilancio si occupa di estendere l’indennità di maternità per le lavoratrici autonome o parasubordinate, in possesso di determinati requisiti reddituali, iscritte all’Inps o alle rispettive Casse di previdenza.
L’estensione è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità, e una delle condizioni per richiederla è che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.

Come riporta l’articolo 1, “alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell’aumento derivante dalla variazione annuale dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l’indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità”.

La disposizione normativa cita le sole lavoratrici, tuttavia la tutela deve essere riconosciuta anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla Gestione separata, se si verificano le condizioni previste dalla normativa vigente e nel rispetto del suddetto limite reddituale.

Indennità di maternità, tre mensilità aggiuntive 2022: destinatari

Con la circolare numero 1 del 3 gennaio 2022 l’Inps fornisce i requisiti e le istruzioni per le mensilità aggiuntive. La novità riguarda le seguenti categorie di lavoratrici:

La misura è estesa anche ai padri lavoratori autonomi o iscritti alla gestione separata che si trovino nelle stesse condizioni reddituali.

Indennità di maternità, tre mensilità aggiuntive 2022: requisiti

Per poter richiedere gli ulteriori 3 mesi di indennità di maternità/paternità è necessario che il reddito dichiarato nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità sia inferiore a 8.145 euro.
Il riferimento temporale deve intendersi nel senso di anno civile precedente l’inizio del periodo di maternità/paternità, ossia il periodo compreso dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il reddito è quello fiscalmente dichiarato.

Indennità di maternità estesa, come fare richiesta

Hanno diritto all’ulteriore periodo di indennità di maternità, nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, le madri lavoratrici autonome il cui periodo di maternità sia iniziato a partire dal 1° gennaio 2022.
Tuttavia le lavoratrici hanno diritto all’ulteriore indennità anche se il periodo di maternità sia iniziato prima del 1° gennaio 2022 ma si estenda parzialmente dopo tale data.
L’indennità non può essere concessa, invece, nei casi in cui il periodo di maternità o di paternità si sia concluso prima del 1° gennaio 2022.

La domanda di estensione potrà essere presentata all’Inps attraverso i consueti canali:

Il rilascio della procedura telematica per la presentazione della domanda verrà comunicato dall’Inps con una successiva comunicazione.

Congedo di paternità lavoratori dipendenti, le novità

La legge di Bilancio rende strutturale la misura del congedo obbligatorio di paternità già previsto lo scorso anno dalla manovra 2021. Viene dunque confermata la durata di 10 giorni del congedo obbligatorio di paternità, e per il lavoratore dipendente è previsto un giorno di congedo facoltativo, in sostituzione della madre.

Entrambi i periodi di congedo sono fruibili entro e non oltre il quinto mese di vita del figlio, termine valido anche nel caso di parto prematuro. Il congedo obbligatorio del padre è indipendente dal diritto della madre mentre il congedo facoltativo deve essere preceduto da un accordo di sostituzione della madre, relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.

I congedi sono fruibili anche nei seguenti casi:

La domanda deve essere presentata all’Inps soltanto nei casi in cui le indennità sono erogate direttamente dall’Istituto.

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