Un prof perde il posto in un concorso, per aver spuntato la casella sbagliata nel modulo online. L’algoritmo, infatti, non gli riconosce la riserva dei posti. Ma il giudice interviene e stabilisce un principio importante: nelle procedure digitalizzate delle selezioni pubbliche deve sempre restare una “riserva di umanità”.
Una fresca decisione della magistratura segna un passaggio chiave nel rapporto tra tecnologia e pubblica amministrazione. Il Tar Lazio con la sentenza 1895/2026 ha, infatti, chiarito che l’uso di sistemi informatici e algoritmi, nei concorsi, non può trasformarsi in una delega totale delle decisioni alla macchina.
L’appena citata riserva è il controllo umano concreto, in grado di correggere errori meramente formali e interpretare correttamente la volontà dei candidati.
Vediamola allora più da vicino.
Indice
Il caso, un docente penalizzato da un errore nel modulo online
La vicenda riguarda un docente che aveva partecipato a un concorso per insegnanti di scuola secondaria, nella Regione Lazio. In particolare, nella domanda l’uomo aveva indicato di possedere almeno tre anni di servizio, requisito che gli avrebbe consentito di avvalersi della riserva del 30% dei posti prevista dal bando, per chi ha maturato esperienze di insegnamento.
Il sistema informatico, che gestiva le singole candidature, ha effettivamente attribuito il punteggio relativo agli anni di servizio, perché il requisito era stato indicato nella domanda. Tuttavia, non ha applicato la riserva del 30% dei posti.
Il perché della beffa? Una banale distrazione. Il candidato aveva, infatti, inserito il requisito nel campo sbagliato del modulo online, dimenticando di spuntare la casella specifica che consentiva di richiedere formalmente la riserva.
Poiché l’algoritmo era programmato per riconoscere la riserva solo quando il dato compariva nella casella corretta, la sua richiesta non è stata considerata. Di conseguenza, il docente non è stato collocato tra i vincitori utili per l’immissione in ruolo.
Il ricorso al Tar del candidato
Per far valere i suoi diritti, il partecipante al concorso ha impugnato la graduatoria davanti al giudice amministrativo, contestando tre elementi:
- il mancato riconoscimento della riserva del 30%;
- la mancata valutazione di un ulteriore titolo di studio;
- la mancanza di una graduatoria completa degli idonei.
Il Tar Lazio ha accolto il suo ricorso in modo parziale, ma ha stabilito un principio molto significativo. Da un lato, i giudici hanno riconosciuto che il candidato non è stato diligente nella redazione del modulo digitale. Dall’altro, hanno osservato che il requisito richiesto era, comunque, presente nella domanda e che la PA lo aveva addirittura utilizzato per attribuire il relativo punteggio.
In questo contesto, ignorare la riserva soltanto perché il dato — pur dichiarato — era stato inserito nel posto sbagliato, significava applicare un formalismo eccessivo. Ma il principio di fondo è che la sostanza prevale sulla forma.
Non a caso, il Tar Lazio ha richiamato un orientamento giurisprudenziale già consolidato. Quando un candidato dichiara un titolo o un requisito, l’amministrazione deve valutarlo anche se è stato inserito in una sezione non perfettamente corretta del modulo.
La “riserva di umanità” nelle procedure automatizzate
Ma la vera novità della sentenza riguarda l’applicazione dell’appena citato principio, alle procedure gestite da algoritmi. In particolare, nella sentenza si trova scritto che:
il Consiglio di Stato ha affermato che l’utilizzo di procedure algoritmiche è legittimo solo se l’Amministrazione conserva un effettivo potere di controllo e di imputazione della decisione, restando esclusa l’adozione di determinazioni amministrative basate su meccanismi caratterizzati dalla mera automazione (Cons. St., sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 8472; sez. VI 8 aprile 2019, n. 2270).
Il Tar Lazio afferma che lo stesso ragionamento deve valere non soltanto per le procedure amministrative, ma anche quando i concorsi sono gestiti da sistemi informatici.
Non è ammissibile che la macchina ignori informazioni presenti nella domanda, soltanto perché collocate in un campo diverso. Ecco perché il Collegio ha introdotto il concetto di “riserva di umanità“.
Il controllo umano effettivo ha un fondamento costituzionale (artt. 3, 24 e 97) e legale (d. lgs. 82/2005 e legge 241/1990). E ha il pregio di correggere le sviste e gli errori puramente formali e superabili, verificando la reale intenzione del candidato. Ma, soprattutto, impedendo che uno sbaglio banale faccia perdere contratto e posto di lavoro.
Gli algoritmi, spiega il Tar Lazio, sono atti amministrativi informatici, non semplici strumenti tecnici. Con essi, l’amministrazione esercita il suo potere. Conseguentemente, debbono essere utilizzati rispettando alcuni principi di tutela. Altrimenti la delega totale nei procedimenti, potrebbe danneggiare diritti e posizioni dei cittadini.
Il collegamento con il regolamento europeo sull’IA
La decisione del Tar Lazio è particolarmente innovativa, perché richiama anche il futuro quadro normativo europeo sull’intelligenza artificiale. Il riferimento va al regolamento UE 2024/1689, il citato AI Act.
Vero è che questo regolamento è già entrato formalmente in vigore, ma molte delle sue disposizioni saranno pienamente applicabili soltanto tra alcuni mesi. Ebbene, tra i sistemi informatici considerati “ad alto rischio” dall’AI Act rientrano proprio quelli utilizzati per:
- selezionare candidati per un lavoro;
- valutare persone nei concorsi pubblici;
- decidere l’accesso a un impiego.
Per questi sistemi il regolamento prevede obblighi molto rigidi, tra cui la supervisione umana obbligatoria.
Nel caso in oggetto, il Tar Lazio ha chiarito che il regolamento europeo non era ancora direttamente applicabile al concorso. Tuttavia, insieme alla legge 132/2025, può essere utilizzato come criterio interpretativo, cioè come riferimento per orientare le decisioni delle amministrazioni.
Ricapitolando, la magistratura ha così accolto la richiesta del candidato, riconoscendo la riserva del 30%. Gli altri motivi di ricorso, relativi al possesso di uno specifico titolo di studio e alla mancata pubblicazione di una graduatoria completa degli idonei, sono stati respinti.
Che cosa cambia
Non è di certo la prima volta che la giustizia amministrativa si occupa di concorsi. Basti pensare, ad esempio, alla recente pronuncia sul bonus punti per neolaureati. Ora, la sentenza 1895/2026 del Tar Lazio è destinata a influenzare tutti i concorsi, essendo un punto di riferimento per il futuro della digitalizzazione nella PA.
Oggi, la tecnologia deve essere uno strumento al servizio dell’interesse pubblico, non un meccanismo rigido che penalizza i cittadini. Il messaggio dei giudici, nei confronti dei candidati e degli enti pubblici, è palese: l’intelligenza artificiale può rendere i concorsi più veloci ed efficienti, ma non può mai sostituire completamente il giudizio umano.
Quando un candidato possiede davvero un requisito, e lo ha dichiarato, l’amministrazione è sempre tenuta a verificarlo, anche se è stato inserito nel campo errato di un modulo digitale.
In altre parole, la rigidità del software non può trasformarsi in un ostacolo ingiusto all’accesso al lavoro pubblico. La digitalizzazione delle procedure amministrative deve, quindi, sempre rispettare un principio fondamentale: la sostanza e il merito prevalgono sui tecnicismi dei sistemi informatici.