L’assegno sociale Inps è una delle principali forme di tutela assistenziale previste dalla legge, per le persone anziane in condizioni di difficoltà economica. In virtù della protezione del cosiddetto minimo vitale, l’accesso alla prestazione è spesso oggetto di contenzioso, soprattutto quando entrano in gioco vicende familiari delicate e complesse, come separazioni e rinunce all’assegno di mantenimento.
Una recente ordinanza della Cassazione, la n. 33316/2205, interviene su un tema di grande rilevanza pratica: la rinuncia all‘assegno di mantenimento da parte dell‘ex coniuge può impedire il riconoscimento dell’assegno?
La risposta della Suprema Corte è netta e si inserisce in un orientamento ormai consolidato. Vediamo qual è e scopriamo quali diritti sono in gioco.
Indice
Il caso concreto, l’assegno sociale negato dopo la separazione
L’esito in Cassazione trae origine da una disputa giudiziaria tra un cittadino e Inps. Inizialmente, l’ente previdenziale gli aveva negato il riconoscimento del diritto all’assegno sociale, mentre — in seguito — sono stati il giudice di primo grado e corte d’appello a respingere la sua richiesta.
Secondo i giudici di merito, infatti, il richiedente non aveva provato un reale stato di bisogno economico né l’impossibilità di contare su un’altra fonte di reddito. In particolare, la corte territoriale aveva valorizzato alcuni aspetti concreti:
- in fase di separazione consensuale, ambo i coniugi avevano rinunciato reciprocamente all’assegno di mantenimento, dichiarandosi economicamente indipendenti;
- la domanda di assegno sociale Inps era stata presentata solo due mesi dopo l’omologazione della separazione, avvenuta anni fa;
- dall’estratto contributivo emergeva che il richiedente aveva svolto attività lavorativa propria ed era stato a carico della moglie dal 2003;
- da informazioni reperite su internet risultava che l’uomo fosse attivo nel settore teatrale, artistico e letterario, con partecipazione a iniziative definite “proficue”;
- l’ex coniuge era titolare di pensione e percettrice di assegni familiari, mentre i figli erano maggiorenni e autosufficienti.
Nell’insieme, secondo il giudice di secondo grado, le circostanze giustificavano il dubbio sull’effettiva esistenza dello stato di bisogno. Quest’ultimo è un requisito imprescindibile per l’assegno e la magistratura confermava una visione sussidiaria dell’assegno sociale. Prima di gravare sulla collettività, il cittadino avrebbe dovuto rivolgersi al coniuge tenuto agli obblighi derivanti dal matrimonio.
Il ricorso in Cassazione e i limiti della sussidiarietà
Non arresosi all’esito favorevole all’Inps, il richiedente ha impugnato la sentenza in Cassazione. Per farlo, ha criticato la sentenza d’appello perché, a suo dire, scritta in violazione della normativa della legge n. 335/1995, riguardante espressamente l’assegno sociale.
Per tutelarsi davanti ai magistrati di piazza Cavour, il ricorrente — in sintesi — ha sostenuto che la legge:
- tutela il diritto all’assistenza sociale nel rispetto dell’art. 38 Costituzione, il quale garantisce il minimo vitale degli anziani bisognosi;
- prevede solo due requisiti, anagrafico e reddituale, per l’assegno sociale;
- non fissa alcun obbligo normativo di chiedere, preventivamente, il mantenimento al coniuge o ai familiari;
- non stabilisce che la rinuncia all’assegno di mantenimento possa essere utilizzata, per negare una prestazione assistenziale come l’assegno sociale Inps.
Non solo. La presunta attività in campo artistico-culturale, emersa dalle carte, non dimostrava — di per sé — la presenza di redditi effettivi. Inps, dal canto suo, ha chiesto il rigetto del ricorso, affermando sostanzialmente che lo stato di bisogno fosse apparente o addirittura “autoindotto”.
Perché per la Corte il ricorso contro Inps è fondato
Dando ragione al cittadino, la Suprema Corte ha ribaltato l’esito del precedente giudizio. Ha così cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla corte d’appello. Quest’ultima, in diversa composizione, si pronuncerà di nuovo sul caso.
Per farlo, applicherà i principi segnalati qui dalla Cassazione. E, in particolare, considererà il punto chiave della decisione: lo stato di bisogno nella sua oggettività. Infatti, il requisito socio-economico previsto dall’art. 3, comma 6, della legge n. 335/1995, conta in sé stesso. Ai fini dell’assegno sociale Inps, deve essere desunto:
- o dall’assenza di redditi
- o dall’insufficienza dei redditi percepiti, se inferiori alla soglia fissata annualmente dalla legge
Per la Cassazione non hanno invece peso né i redditi potenziali, né gli indici astratti di autosufficienza economica. E non l’ha neanche l’assegno di mantenimento che il cittadino avrebbe potuto chiedere, ma non l’ha fatto.
Non solo. Autorevole giurisprudenza ha già affermato che la mancata richiesta del mantenimento, o degli alimenti, non equivale all’assenza di stato di bisogno (Cass. n. 14513/2020).
Nessun obbligo di stato di bisogno incolpevole
Un altro significativo chiarimento riguarda la natura dello stato di bisogno. Infatti, la Corte precisa che:
non è previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente rilevante, debba essere anche incolpevole (cfr. Cass. sent. n. 24954/2021).
In altre parole, la legge prevede la tutela dell’assegno Inps anche se il beneficiario sia finito — non senza sua responsabilità, negligenza o imprudenza — in una situazione di precarietà economica. Ecco perché, anche chi si trovi in difficoltà per scelte personali o vicende pregresse, può accedere all’assegno. A patto però che sussistano i requisiti di legge (Cass. n. 24954/2021).
Nessuna incompatibilità salva la frode e l’accertamento di un reddito effettivo
L’assegno sociale Inps è, invece, precluso se in tribunale viene dimostrato un intento fraudolento. Ma non basta presumerlo sulla base di elementi generici. Occorre provare che il beneficiario abbia architettato un piano elusivo o una “messinscena” per intascare l’assegno della pubblica assistenza, senza averne alcuna necessità economica.
Offrendo indicazioni di valore generale, la Corte ha altresì chiarito che l’attività lavorativa o un contratto, non sono spie inequivocabili di assenza di disagio economico. Infatti, il semplice riferimento allo svolgimento di attività artistiche o culturali non dimostra automaticamente l’esistenza di redditi. E tanto meno consente di stabilirne l’ammontare e controllare il superamento della soglia reddituale di legge.
Mancandone, come in questa vicenda, l’accurato e circostanziato accertamento da parte del giudice di merito, non si può dedurre la perdita del diritto all’assegno sociale Inps.
Che cosa cambia
La recente sentenza della Cassazione ci ricorda che la tutela del minimo vitale viene prima di tutto. Infatti, il sistema di sicurezza sociale delineato dalla Costituzione, non consente di subordinare l’assistenza pubblica all’inesistenza di obbligati al mantenimento, o agli alimenti.
A ben vedere, è un principio di civiltà giuridica fondamentale. In mancanza di pensione ordinaria, l’assegno sociale serve a garantire l’essenziale agli anziani in difficoltà economica. Non può essere negato sulla base di valutazioni presuntive, o scelte personali, come ad es. la rinuncia al mantenimento. Semmai, deve esservi prova concreta dell’intento di ingannare l’Inps.
Concludendo, quello fornito dalla sentenza n. 33316 è un chiarimento molto significativo, perché rafforza la funzione assistenziale dell’assegno sociale e circoscrive con precisione i confini, tra solidarietà familiare e solidarietà collettiva.