Il disegno di legge sulle semplificazioni, approvato dal Senato e in attesa del via libera definitivo alla Camera, introduce una serie di misure che toccano direttamente il settore sanitario e, in particolare, le farmacie. Le novità fanno parte di un pacchetto più ampio composto da 73 articoli che mirano a ridurre la burocrazia e rendere più accessibili i servizi ai cittadini. Tra i punti principali, emerge la trasformazione della farmacia in un presidio sanitario sempre più centrale nella rete della salute pubblica.
Nuovi servizi sanitari in farmacia
Con l’articolo 25 del Ddl viene ridefinito il ruolo delle farmacie all’interno del Servizio sanitario nazionale, ampliando i servizi offerti ai cittadini. Le farmacie potranno ora eseguire test diagnostici tramite prelievi nasali, salivari o orofaringei, effettuare screening per l’epatite C e somministrare tutti i vaccini previsti dal Piano nazionale di prevenzione vaccinale a partire dai 12 anni di età. Finora, la somministrazione era limitata ai maggiorenni e a specifiche campagne come quella antinfluenzale o anti-Covid.
Accanto a questi interventi, viene confermata la possibilità di offrire servizi di telemedicina come elettrocardiogrammi, holter pressori e cardiaci, permettendo ai cittadini di effettuare controlli di base senza doversi recare in strutture ospedaliere. La farmacia diventa così un punto di riferimento anche per il monitoraggio e la prevenzione.
Scelta del medico in farmacia e nuovi test
Una delle novità più significative riguarda la possibilità per i cittadini di scegliere o cambiare il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta direttamente in farmacia, senza dover passare dagli sportelli delle Asl. Si tratta di un passo importante verso la semplificazione delle procedure amministrative e una maggiore vicinanza tra cittadino e sistema sanitario, soprattutto nei piccoli centri o per le persone con difficoltà di spostamento.
Il Ddl estende la cosiddetta “distribuzione per conto”, che non riguarderà più solo i farmaci ma anche i dispositivi medici necessari per i trattamenti dei pazienti. Ciò rafforza la collaborazione tra farmacie e strutture sanitarie, semplificando l’erogazione di strumenti utili alla terapia domiciliare. Le farmacie potranno inoltre eseguire analisi di prima istanza anche al di fuori dell’ambito dell’autocontrollo, ampliando la loro offerta diagnostica sul territorio. Rientrano tra queste le analisi rapide per la prevenzione dell’antibiotico-resistenza, fenomeno in crescita e considerato prioritario dall’OMS.
Nuovi spazi e rete tra farmacie
Per facilitare l’erogazione dei servizi sanitari, la legge consente alle farmacie di operare anche in locali separati, purché autorizzati e conformi ai requisiti igienico-sanitari previsti. In tali spazi, contrassegnati dall’insegna “Farmacia dei servizi”, non sarà possibile vendere farmaci o altri prodotti commerciali, ma solo erogare prestazioni sanitarie. Inoltre, due o più farmacie potranno condividere gli stessi locali per offrire servizi, attraverso contratti di rete.
Questa innovazione consente di coprire meglio i territori con bassa densità di presidi sanitari, ottimizzando le risorse e garantendo maggiore accessibilità alle cure. Il Ddl interviene anche sul fronte della telemedicina. Le certificazioni mediche rilasciate a distanza avranno la stessa validità di quelle tradizionali, ma saranno sottoposte alle stesse sanzioni in caso di falsificazione o negligenza.
L’articolo 22 stabilisce che le diagnosi digitali dovranno basarsi su dati clinici documentati, a tutela della qualità del servizio e della sicurezza dei pazienti. Un Accordo tra Stato e Regioni definirà le modalità operative per l’uso della telemedicina, al fine di uniformare le prassi sul territorio nazionale e favorire la piena integrazione di questo strumento nel sistema sanitario.
Meno burocrazia per i pazienti cronici
Il provvedimento introduce misure per semplificare la vita ai pazienti cronici. I medici potranno ora prescrivere, tramite ricetta dematerializzata, farmaci per terapie fino a 12 mesi, evitando visite ripetute solo per il rinnovo della terapia. Il farmacista potrà consegnare ogni mese la quantità necessaria per 30 giorni di trattamento e segnalare eventuali problemi di aderenza terapeutica al medico curante.
I farmaci potranno essere erogati anche sulla base di documentazione ospedaliera, come la lettera di dimissione o i referti del pronto soccorso, senza dover attendere una nuova prescrizione. Questa misura punta a garantire continuità nelle cure e a ridurre i tempi d’attesa per i pazienti. Tutte le nuove disposizioni dovranno essere attuate entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Sarà il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero dell’Economia e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, a definire i criteri per l’adesione delle farmacie ai nuovi servizi.
| Ambito | Cosa cambia | Dettagli / Note operative |
|---|---|---|
| Vaccinazioni in farmacia | Estensione a tutti i vaccini del Piano nazionale | Somministrazione dai 12 anni in su; richiede spazi idonei |
| Test diagnostici | Esecuzione in farmacia | Prelievi nasali, salivari e orofaringei; analisi di prima istanza anche oltre l’autocontrollo |
| Screening epatite C | Disponibile in farmacia | Erogazione con personale abilitato |
| Antibiotico-resistenza | Test rapidi decentrati | Per la prevenzione e il contrasto del fenomeno |
| Telemedicina | Servizi erogabili in farmacia | ECG, holter pressorio e cardiaco; nel rispetto delle linee guida nazionali |
| Scelta del medico | Scelta/cambio MMG o pediatra in farmacia | Non serve più recarsi allo sportello ASL |
| Distribuzione per conto | Estesa anche ai dispositivi medici | Rafforza il collegamento con le strutture sanitarie |
| Spazi e rete tra farmacie | Servizi anche in locali separati e condivisi | Locali autorizzati, insegna “Farmacia dei servizi”; vietata la vendita di prodotti |
| Tele-certificazioni | Validità e sanzioni come le certificazioni tradizionali | Basate su dati clinici documentati; Accordo Stato-Regioni definirà modalità |
| Pazienti cronici | Ricette SSN fino a 12 mesi | Consegna mensile per 30 giorni di terapia; farmacista segnala criticità di aderenza |
| Continuità terapeutica | Erogazione farmaci con documenti ospedalieri | Validi lettera di dimissione e referti di PS senza nuova prescrizione |