Una delle novità più rilevanti, entrate in vigore nel 2023, è il nuovo calendario per il versamento del bollo sulle fatture elettroniche. Lo scadenzario è stato rinnovato ed aggiornato introducendo alcune modifiche rese disponibili dal Decreto Legge Semplificazioni.
Una delle novità più importante introdotte dal legislatore è quella relativa alla soglia sotto la quale è possibile posticipare il versamento del bollo sulle fatture elettroniche, che è passata da 250 a 5.000 euro. Continua a rimanere di fondamentale importanza, quindi, conoscere l’importo da versare per seguire la tabella di marcia corretta e provvedere nei tempi e nei modi previsti dal calendario.
Non sono state sostanzialmente modificate le regole generali da seguire per il pagamento del bollo. Il contribuente, infatti, ha la possibilità di ritardare il versamento dei primi due trimestri. Il Decreto Semplificazioni è intervenuto unicamente sul tetto da rispettare per far slittare il pagamento.
Il pagamento, che non prevede sanzioni o interessi, può essere effettuato:
- per quanto riguarda l’imposta di bollo sulle fatture del primo trimestre entro la scadenza del secondo trimestre. Il pagamento deve essere effettuato solo e soltanto se l’importo dovuto è superiore a 5.000 euro;
- nel caso in cui l’importo da versare per il primo ed il secondo trimestre risulti essere inferiore a 5.000 euro, il versamento deve essere effettuato entro la scadenza prevista per il bollo sulle fatture elettroniche del terzo trimestre.
Indice
Bollo sulle fatture elettroniche: come deve essere gestito
La parziale modifica al calendario dei versamenti del bollo sulle fatture elettroniche, ci permette di fare il punto della situazione su questo adempimento. Uno dei riferimenti più importanti, in questo caso, per avere le indicazioni corrette sul calcolo e sul versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche è la circolare n. 14/E del 17 giugno 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
Le fatture, che vengono regolarmente trasmesse al Sdi ed al cui interno contengono la dicitura relativa all’imposta di bollo, vengono censite direttamente dall’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima effettua il calcolo e predispone il Modello F24 precompilato con l’importo corretto da versare. Il contribuente dovrà effettuare il versamento entro la data stabilita.
Attraverso un provvedimento pubblicato il 4 febbraio 2021, l’Agenzia delle Entrate ha indicato le modalità tecniche necessarie per effettuare le integrazioni sulle fatture elettroniche inviate al SdI, in modo da poter effettuare il versamento corretto dell’imposta.
Per effettuare il pagamento del bollo sulle fatture elettroniche è necessario utilizzare i codici tributo che sono stati istituiti con la risoluzione 43/E del 10 aprile 2019 dell’Agenzia delle Entrate.
È bene ricordare che il pagamento del bollo per atti, documenti e registri, che vengono emessi od utilizzati nel corso dell’anno, rimane annuale. Il versamento, in questo caso, deve essere effettuato in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il calendario dei pagamenti
Il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche – stando a quanto ha stabilito un Decreto del MEF pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 7 gennaio 2019 – deve avvenire entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento. Lo scadenziario dei versamenti, però, è stato modificato da un successivo Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze pubblicato il 19 dicembre 2020 sulla Gazzetta ufficiale. Questo nuovo calendario, che è entrato in vigore il 1° gennaio 2021, prevede:
- che per le fatture elettroniche emesse nel corso del primo, del terzo e del quarto trimestre, il versamento debba essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre. In altre parole il pagamento deve essere effettuato il: 31 maggio, 30 novembre e 28 febbraio dell’anno successivo;
- per quanto riguarda le fatture elettroniche emesse nel corso del secondo trimestre solare, il pagamento deve essere effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre: il 30 settembre.
Ad indicare l’importo da versare è direttamente l’Agenzia delle Entrate, che si basa direttamente sui dati dei documenti inviati al SdI. I contribuenti hanno la possibilità di trovare l’importo da versare direttamente all’interno della propria area riservata. L’imposta può essere pagata mediante il servizio che è presente online, con addebito diretto sul conto corrente. In alternativa è possibile utilizzare il Modello F24 predisposto direttamente dall’Agenzia delle Entrate.
Le novità del 2023
Volendosi soffermare ancora un attimo sul calendario delle scadenze, è importante ribadire quanto è stato introdotto dal legislatore per il 2023: il contribuente ha la possibilità di posticipare il versamento quando questo risulti essere inferiore a 5.000 euro (come abbiamo visto in precedenza questo importo era pari a 250 euro). Questo significa, in estrema sintesi, che da quest’anno il calendario dei pagamenti risulta essere strutturato in questo modo:
- imposta di bollo primo trimestre 2023 superiore a 5.000 euro: scadenza il 31 maggio 2023;
- imposta di bollo primo trimestre 2023 inferiore a 5.000 euro: scadenza il 30 settembre 2023;
- imposta di bollo secondo trimestre 2023: scadenza 30 settembre 2023;
- imposta di bollo primo e secondo trimestre 2023 inferiore a 5.000 euro: scadenza 30 novembre 2023;
- imposta di bollo terzo trimestre 2023: scadenza 30 novembre 2023;
- imposta di bollo quarto trimestre 2023: scadenza 28 febbraio 2024.
Il calcolo viene effettuato solo sulle fatture emesse
Per effettuare il calcolo dell’importo da versare è necessaria un’altra premessa. Il calcolo viene effettuato unicamente sui documenti realmente trasmessi al SdI.
Nel caso in cui una fattura elettronica venga scartata dal sistema, viene considerata come non emessa: questo significa, in estrema sintesi, che non sorge nemmeno il presupposto per il pagamento del tributo.
Bollo sulle fatture elettroniche: i codici tributo da utilizzare
Come abbiamo anticipato in precedenza il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture può essere effettuato anche con il Modello F24. Il contribuente può utilizzare quello precompilato messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. I codici tributi da utilizzare per il pagamento sono i seguenti:
- 2521: primo trimestre;
- 2522: secondo trimestre;
- 2523: terzo trimestre;
- 2524: quarto trimestre;
- 2525: sanzioni;
- 2526: interessi.