Donazione e trasferimento della proprietà, quando l’imposta non deve essere versata

La donazione e il trasferimento della proprietà devono essere strettamente connesse, in questo modo si può evitare di pagare le tasse

Pubblicato: 10 Settembre 2024 06:00

Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Le donazioni connesse a degli atti che comportino il trasferimento di un diritto reale immobiliare o di un’azienda non erodono la franchigia nel momento in cui ci sia un collegamento tra l’atto e l’acquisto dell’immobile o dell’azienda. Ma spieghiamo meglio: nel momento in cui è necessario effettuare un passaggio di proprietà – di un immobile o di un’azienda – è necessario versare l’imposta di successione. Nel caso in cui l’atto con il quale si effettua il passaggio di proprietà viene effettuato contestualmente alla donazione, l’operazione non va ad erodere la franchigia relativa all’imposta di successione e donazione. A fare il punto della situazione è stata direttamente la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 20974 del 26 luglio 2024.

Ma entriamo un po’ più nel dettaglio e cerchiamo di comprendere come questa situazione vada ad impattare sulle donazioni e sui passaggi di proprietà.

Il caso preso in esame

La vicenda analizzata dai giudici della Corte di Cassazione parte da un caso ben preciso, che affonda le sue radici in quanto disposto con l’articolo 1 del Testo Unico sull’Imposta di Successione e Donazione, ossia il Dlgs n. 346/1990. Attraverso questo provvedimento il legislatore ha previsto chiaramente che l’imposta di donazione non deve essere applicata:

Nei casi di donazioni o di altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l’atto sia prevista l’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, o dell’imposta sul valore aggiunto.

L’indicazione che abbiamo appena citato è stata prevista dalla Legge n. 242/200, attraverso la quale il legislatore ha voluto rendere più trasparenti i corrispettivi relativi ai trasferimenti immobiliari e delle aziende.

Donazione, il caso analizzato dalla Corte di Cassazione

A finire sotto la lente d’ingrandimento della Corte di Cassazione, in estrema sintesi, sono due diversi atti di donazione, attraverso i quali due genitori hanno donato al proprio figlio alcune somme di denaro. Per entrambe le operazioni è stato posto un vincolo a carico del donatario, che doveva costituire una rendita vitalizia a favore del donante.

A rendere in un certo senso unica la donazione è proprio la particolarità della rendita vitalizia. Per il pagamento dell’imposta di donazione era stato deciso di sottrarre dalla somma di denaro che veniva donata, il valore della rendita vitalizia. L’importo che è stato ottenuto in questo modo è stato ulteriormente ridotto per effetto della franchigia da 1 milione di euro, che è in vigore per le donazioni che avvengono tra parenti in linea diretta, così come prevede l’articolo 2, comma 49 del Decreto Legge n. 262/2006. Gli atti di donazione – che sostanzialmente erano due – citavano diverse donazioni indirette di denaro, che sono state effettuare tramite adempimento del terzo ai sensi dell’articolo 1180 del Codice Civile.

Le precedenti donazioni

Il notaio, che ha provveduto a redigere l’atto donazione, ha ritenuto che le liberalità pregresse non dovessero andare a ridurre la franchigia da un milione di euro. In quel caso, infatti, si trattava di liberalità che dovevano essere disciplinate attraverso il comma 4-bis dell’articolo 1 del Dlgs n. 346/1990.

L’imposta di donazione, a questo punto, è stata calcolata e versata sull’importo ottenuto, a cui si è sottratta dalla somma oggetto di donazione l’importo della rendita vitalizia e la franchigia da 1 milione di euro. Sul totale che si è ottenuto in questo modo, in sede di registrazione, si è provveduto a versare l’imposta di registro con un’aliquota del 4%.

Le contestazioni dell’Agenzia delle Entrate

Di parere contrario sono stati, invece, gli uffici presso i quali si è provveduto a registrare l’atto di donazione, che ha rettificato la base imponibile. L’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente ha ritenuto che le liberalità citate all’interno degli atti di donazione avevano contribuito a ridurre la franchigia di un milione di euro.

Si è quindi provveduto ad emettere due diversi avvisi di liquidazione, in modo da recuperare la maggiore imposta dovuta. Entrando un po’ più nel dettaglio, l’ufficio ha sostanzialmente ritenuto che le pregresse liberalità indirette si riferissero a degli atti di compravendita stipulati in un periodo precedente rispetto a quello nel quale è è stata introdotta la norma attraverso la quale è stata prevista la non applicabilità dell’impostazione di donazione per gli atti che fossero collegati al trasferimento di un immobile o di un’azienda.

Negli atti, che erano stati sottoscritti, non risultava nulla che potesse far ritenere che fossero stati compiuti degli atti di liberalità da parte dei genitori nei confronti del figlio.

Attraverso la sentenza n. 807 del 20 dicembre 2019 la Ctp di Brescia ha deciso di annullare gli avvisi di liquidazione. In questa sede si è ritenuto che le liberalità previste dal citato comma 4-bis non dovessero incidere sulle franchigie che spettavano. Diversa, invece, è stata la presa di posizione del Ctr della Lombardia, che con la decisione n. 639 del 18 febbraio 2021 ha deciso di accogliere l’appello degli uffici amministrativi. Nella stessa sede è stato messo in evidenza che – almeno nel caso preso in esame – non risultasse alcun collegamento tra la liberalità indiretta e gli acquisti immobiliari effettuati dal figlio in veste di donatario.

La decisione della Corte di Cassazione

Richiamando direttamente al propria pronuncia n. 13133/2016, la Corte di Cassazione ha affermato che:

Ciò che rileva ai fini dell’applicabilità dell’esclusione di cui all’art.1, comma 4-bis, del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, è solo il dato di un obiettivo collegamento tra la liberalità (diretta o indiretta) ed il trasferimento del diritto immobiliare o dell’azienda assoggettabile ad imposta proporzionale di registro o di Iva e che di tale collegamento il contribuente sia in grado di darne prova.

I giudici, inoltre, hanno sottolineato che all’interno degli atti veniva richiamato dalle parti un altro atto nel quale il venditore aveva dichiarato espressamente di aver ricevuto l’intero prezzo di vendita dalla parte acquirente. Questa circostanza ha dato valore alla tesi sostenuta dall’ufficio, secondo il quale non c’era alcun collegamento tra le liberalità indiretta e gli acquisti immobiliari compiuti dal donante.

La Corte di Cassazione ha ritenuto legittimi gli avvisi di liquidazione.

In sintesi

Gli atti di donazione devono essere strettamente collegati con il trasferimento di una proprietà immobiliare o di un’azienda, per poter beneficiare della franchigia prevista per gli atti di liberalità. Nel caso in cui viene a mancare questa stretta connessione, decadono i benefici previsti dalla normativa.

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