Parte il censimento antievasione per le vendite online. Entro il 31 gennaio 2024 le piattaforme di vendita online devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle vendite e alle prestazioni effettuate dagli iscritti. A prevedere questo particolare adempimento è la Direttiva DAC7 (UE) 2021/514, varata dal Consiglio europeo del 22 marzo 2021, attraverso la quale sono state apportate delle modifiche alla direttiva 2011/16/UE che aveva come oggetto proprio lo scambio automatico delle informazioni fiscali. La novità introdotta dalla direttiva del 2021 coinvolge quanti stiano effettuando delle vendite di oggetti, beni o servizi direttamente online.
Nel caso in cui i suddetti utenti siano in possesso di determinati requisiti sono tenuti all’apertura della partita Iva. L’intento del legislatore europeo è quello di contribuire alla lotta all’evasione fiscale su internet.
L’Italia e gli altri paesi che hanno aderito all’Unione europea sono tenuti a dare attuazione alla direttiva europea. Con un provvedimento datato 20 novembre 2023, l’Agenzia delle Entrate ha fornito le disposizioni attuative del D. Lgs n. 32/2023 andando ad individuare le modalità ed i termini attraverso i quali i gestori di piattaforme digitali residenti in Italia devono fornire i dati sulle vendite. Sono state, inoltre, fornite le istruzioni ed alcune condizioni a cui devono sottostare i gestori stranieri non Ue.
È partito, quindi, in maniera ufficiale il censimento antievasione fiscale sul web. A questo punto tutte le piattaforme online sono tenute a comunicare i dati delle vendite effettuate dagli utenti entro e non oltre il 31 gennaio 2024. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa cambia per i diretti interessati.
Indice
Direttiva DAC7: ecco cosa prevede
Soffermiamoci un attimo sulla DAC7. Questa è, in estrema sintesi, una direttiva dell’Unione europea in materia fiscale, con la quale viene imposto alle piattaforme online di comunicare le informazioni che riguardano le vendite ed i guadagni degli utenti direttamente alle autorità fiscali nazionali. Siamo davanti ad una misura molto importante, il cui obiettivo è quello di creare un quadro normativo comune a tutti i paesi dell’Unione europea quando si tassano le attività di commercio online.
Per poter adempiere a questo obbligo, chi gestisce le piattaforme dovrà richiedere agli utenti la compilazione di un determinato modulo nel momento in cui sia stata raggiunta una di queste due condizioni:
- nel corso dell’anno solare siano state concluse 30 vendite;
- nel corso dell’anno solare siano stati maturati guadagni per oltre 2.000 euro.
Quanti non dovessero possedere questi requisiti sono automaticamente esclusi dalle previsioni previste dalla normativa.
Il venditore, invece, che rientra nei parametri appena menzionati e non dovesse fornire le informazioni dopo la richiesta formale e due ulteriori solleciti – il secondo deve essere effettuato a 60 giorni di distanza dal primo – si vedrà chiudere il profilo ed il conto dal gestore. Quest’ultimo potrà impedirgli di registrarsi nuovamente. In alternativa il gestore avrà la possibilità di trattenere il corrispettivo dovuto al venditore fino a quando questo non provveda a fornire tutti i dati.
Censimento antievasione: gli obblighi dei gestori
Il cosiddetto censimento antievasione online prevede degli obblighi in capo ai gestori delle piattaforme. Questi dovranno, anche appoggiandosi a soggetti terzi, reperire periodicamente delle informazioni specifiche sui venditori. Nel caso in cui si dovesse trattare di persone fisiche i dati richiesti sono i seguenti:
- nome;
- cognome;
- data di nascita;
- indirizzo;
- codice fiscale;
- eventuale partita Iva.
Per le persone giuridiche, invece, devono essere indicati:
- ragione sociale;
- indirizzo principale;
- numero di identificazione fiscale con indicazione del paese membro di rilascio;
- eventuale partita Iva;
- stabile organizzazione.
Una volta che i gestori delle piattaforme siano riusciti a raccogliere i dati dei venditori, dovranno provvedere a comunicarli alle autorità fiscali di ogni singolo paese dell’Unione europea. Dovranno essere indicati anche questi dati:
- i dati relativi al conto corrente utilizzato per effettuare i trasferimenti;
- il titolare del conto corrente;
- l’importo relativo al reddito maturato attraverso la vendita effettuata;
- il numero delle operazioni che sono state concluse attraverso la piattaforma.
I dati devono essere comunicati entro e non oltre il 31 dicembre del periodo di riferimento. Solo e soltanto per il 2023, però, il termine è stato posticipato al 31 gennaio 2024.
Censimento antievasione: quali sono le attività monitorate online
Attraverso la DAC7 sono state stabilite quali sono le attività che sono oggetto del censimento antievasione. Tra queste rientrano:
- e-commerce;
- affitto di beni immobili;
- offerta di servizi personali;
- attività di noleggio di qualsiasi mezzo di trasporto.
Da questi obblighi rimangono sostanzialmente esclusi i grandi fornitori di alloggi nel settore alberghiero – quelli, per intenderci con oltre 2.000 attività pertinenti – per i quali l’Agenzia delle Entrate è già in possesso di altri flussi. Esclusi, inoltre, i piccoli inserzionisti, ossia i venditori per i quali la piattaforma ha facilitato meno di trenta attività pertinenti nel corso dell’anno e per i quali il corrispettivo versato risulti essere inferiore a 2.000 nel corso dell’anno solare.
Cosa comporta per chi opera online
La Direttiva DAC7 comporta una serie di cambiamenti significativi per quanti stiano operando e guadagnando online. Questo perché le piattaforme sono tenute a comunicare i dati di tutti i venditori.
Grazie a questa serie di dati, l’Agenzia delle Entrate sarà in grado di effettuare dei controlli sulle vendite effettuate online e sui redditi che sono stati prodotti.
Quanti svolgono questa attività in maniera professionale e continuativa, sarà tenuto ad aprire una partita Iva. Nulla cambierà, invece, per quanti effettueranno delle vendite sporadiche, magari di un semplice oggetto usato, che continueranno a non essere assoggettati ad alcuna tassazione e per i quali non è prevista l’apertura della partita Iva.
In sintesi
Cosa comporta, in estrema sintesi, la nuova direttiva europea? Per chi dovesse effettuare meno di 30 operazioni nel corso dell’anno, il cui importo complessivo sia inferiore a 2.000 euro, sostanzialmente non cambia nulla.
Diverso, invece, il discorso per chi dovesse effettuare queste operazioni in maniera continuativa e professionale: questi soggetti sono obbligati a regolarizzare la propria posizione fiscale.