Con il 2026 sono arrivate delle importanti novità sulla tassazione dei dividendi: la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una stretta che va a impattare principalmente sui soggetti Ires che detengono delle partecipazioni ridotte. Anche i risparmiatori privati sono stati coinvolti da questo cambio di passo, anche se in misura minore.
Indice
Cosa cambia per le società
La Legge n. 199/2025 (ossia la Legge di Bilancio 2026) ha modificato la disciplina introdotta dall’articolo 89 del Tuir, andando, di fatto, a eliminare il regime di esclusione automatica prevista per i dividendi percepiti dalle società.
Dallo scorso 1° gennaio 2026 la tassazione agevolata non costituisce più un diritto incondizionato, ma è subordinato dalla consistenza dell’investimento.
Il regime di esclusione (95%) è stato confermato solo e soltanto per le partecipazioni esclusive. In questo caso il dividendo concorre alla formazione del reddito per il 5% del suo ammontare, con una pressione fiscale effettiva dell’1,2% (analiticamente parlando l’aliquota è del 24% sul 5%).
Nel momento in cui la partecipazione non dovesse superare determinate soglie, vi è la piena imponibilità: il dividendo viene tassato integralmente utilizzando l’aliquota Ires del 24%.
Le soglie per il regime di esclusione
La società, per poter evitare la tassazione piena, deve soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti nel momento in viene deliberata la distribuzione:
- soglia di capitale – deve essere in possesso di una quota non inferiore al 5% del capitale sociale della partecipata;
- soglia di valore fiscale – l’investimento deve avere un valore fiscale non inferiore a 500.000 euro.
All’interno della norma è stata inserita una clausola di salvaguardia riservata ai gruppi. Per calcolare la soglia del 5% vengono considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente attraverso delle società controllate ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile, tenendo conto dell’effetto di demoltiplicazione della catena partecipativa.
L’impatto su holding e società di investimento
La stretta sulla tassazione dei dividendi va a impattare pesantemente sulle holding che gestiscono dei portafogli diversificati con delle micro-quote e sulle società che investono liquidità in titoli azionari senza raggiungere delle soglie minime.
Per questi soggetti il prelievo fiscale su dividendi passa improvvisamente dall’1,2% al 24%, compromettendo drasticamente il rendimento netto dell’investimento.
A fronte di un dividendo incassato di 10.000 euro, nel 2026 si vengono a realizzare queste due situazioni:
- quota inferiore al 5% e valore inferiore a 500.000 euro – tasse pari a 2.400 euro (24%);
- quota pari o maggiore al 5% o valore pari o superiore a 500.000 euro – tasse pari a 120 euro (1,2%).
Cosa cambia per le persone fisiche
La nuova disciplina sulla tassazione dei dividendi non stravolge l’aliquota ordinaria prevista per le persone fisiche (i soci privati), ma ha introdotto dei costi più elevati per quanti avessero intenzione di blindare il valore fiscale dei propri asset o gestire le partecipazioni estere.
Continua a essere applicato il principio del prelievo alla fonte, che è stato introdotto attraverso la riforma del 2018. Indipendentemente dalla quota posseduta (non importa che sia qualificata o non qualificata) sui dividendi si applica una ritenuta a titolo d’imposta del 26%. Questa situazione:
- determina un vantaggio, perché il reddito non si cumula con gli altri redditi Irpef facendo alzare lo scaglione di appartenenza;
- comporta anche uno svantaggio, determinato dall’impossibilità di dedurre le spese o le perdite finanziarie derivanti da questi proventi.
La rivalutazione delle partecipazioni
Indubbiamente la novità più rilevante della Legge di Bilancio 2026 è la possibilità di affrancare il valore delle partecipazioni, che consiste nell’attribuire un nuovo valore di carico fiscale alla partecipazione per pagare meno tasse in caso di vendita futura.
Purtroppo optare per questa soluzione porta a delle condizioni peggiorative:
- l’imposta sostitutiva sale dal 18% del 2025 al 21% per il 2026;
- la perizia di stima e il versamento dell’imposta dovuta deve essere completata entro il 15 novembre 2026.
È importante sottolineare che questa operazione serve a ridurre le plusvalenze (ossia il capital gain), ma non le tasse dovute sui dividendi correnti. Al momento, però è l’unica strategia fiscale che si può adottare per proteggere il valore dell’investimento in previsione di una futura uscita.
Come gestire i dividendi esteri
La gestione dei titoli esteri, per i privati, risulta essere più onerosa a causa della doppia tassazione applicata in questa situazione:
- lo Stato estero nel quale risiede fiscalmente la società che distribuisce i dividendi applica una ritenuta che oscilla tra il 15% ed il 30% (a seconda delle varie legislazioni nazionali);
- sul valore residuo, il cosiddetto netto frontiera, l’intermediario italiano deve applicare un ulteriore 26%.
In questi casi è possibile richiedere il rimborso delle imposte versate all’estero grazie alle convenzioni contro le doppie imposizioni, ma spesso la procedura è complessa.
Effetti sulla Participation Exemption (Pex)
La riforma ha riscritto anche la tassazione delle plusvalenze (capital gain), che segue le stesse dinamiche di quella sui dividendi. Quando la partecipazione posseduta non raggiunge il 5% o i 500.000 euro di valore:
- la plusvalenza concorre integralmente alla formazione del reddito imponibile;
- la tassazione passa dall’1,2% (24% sul 5% imponibile) al 24% sull’intero guadagno per i soggetti Ires.
Come avevamo già visto per i dividendi, queste modifiche penalizzano fortemente le holding che detengono piccoli pacchetti azionari in numerose società, trasformando il capital gain da un’opportunità di reinvestimento a un pesante onere fiscale.
Gestione delle minusvalenze
Rispettando il principio di simmetria fiscale, le minusvalenze che derivano dalle partecipazioni che non rispettano le nuove soglie (sotto il 5% o i 500.000 euro) diventano pienamente deducibili dal reddito d’impresa.
Al contrario, le minusvalenze su partecipazioni sopra soglia restano indeducibili.
Come funziona il meccanismo degli acconti
Onde evitare dei salti d’imposta, il legislatore ha previsto una clausola per il calcolo degli acconti.
Nel momento in cui viene determinato l’acconto dovuto per il 2026, l’imposta del periodo precedente deve essere ricalcolata come se le nuove norme fossero già state in vigore. Questo significa che le società dovranno versare acconti più pesanti già nel corso del 2026.