Le spese universitarie possono essere portate in detrazione nella dichiarazione dei redditi? La risposta a questa domanda è la seguente: sì, è possibile farlo. A prevederlo è l’articolo 15, comma 1, del TUIR, il quale permette ai contribuenti di portare in detrazione, direttamente nella dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per la frequenza di corsi universitari. I contribuenti possono detrarre dall’imposta lorda il 19% per le spese sostenute per i corsi universitari, presso una qualsiasi università statale o privata.
Questo significa, in estrema sintesi, che le spese sostenute per frequentare i corsi universitari possono essere detratti ai fini Irpef, con una differenza: le spese sostenute per frequentare le Università statali risultano essere completamente detraibili. I costi affrontati per la frequenza di Università non statali italiane possono essere portati in detrazione per un importo non superiore rispetto a quello stabilito ogni anno da un apposito Decreto del Ministero dell’Istruzione, che tiene conto degli importi medi necessari per iscriversi presso degli enti statali.
Per quanto riguarda i costi, che possono essere portati in detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi nel 2023, il 14 febbraio di quest’anno è stato pubblicato direttamente nella Gazzetta Ufficiale il Decreto del MUR, il quale riporta gli importi massimi che possono essere gestiti dai contribuenti relativi ai costi sostenuti nelle università private.
Indice
Dichiarazione dei redditi, spese universitarie detraibili
Le spese universitarie sostenute per frequentare dei corsi di laurea presso delle Università statali o private, possono essere portati in detrazione nella misura del 19%. La stessa regola vale anche per i corsi di perfezionamento e di specializzazione universitaria, che possono essere tenuti e gestiti dalle università, dagli istituti universitari pubblici o privati. Anche se sono stranieri.
I contribuenti hanno la possibilità di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le spese universitarie sostenute per la frequenza di:
- master universitari;
- corsi di dottorato di ricerca;
- corsi universitari di specializzazione;
- corsi di perfezionamento;
- corsi di istruzione universitaria;
- istituti tecnici superiori (ITS) in quanto equiparati alle spese universitarie;
- corsi istituiti presso i Conservatori di Musica e gli Istituti musicali pareggiati.
Come funziona la detrazione Irpef
Entriamo un po’ più nel dettaglio. Sicuramente quello a cui devono stare attenti i contribuenti, nel momento in cui portano in detrazione le spese universitarie, è l’Università che è stata scelta. Nel caso in cui sia un ente pubblico, l’articolo 15 del DPR n. 917/86 permette di detrarre il 19% degli oneri dei costi sostenuti per ogni periodo d’imposta. Questo significa, in estrema sintesi, che è possibile usufruire di una detrazione, direttamente nella dichiarazione dei redditi, su tutto l’importo versato, senza che vi siano dei limiti di spesa. Le detrazioni possono essere ottenute presentando sia il Modello 730 che il Modello Redditi PF. Per le spese sostenute nelle università non statali, invece, la detrazione viene stabilità annualmente dal Ministero dell’Istruzione e dell’Università e della Ricerca: il tetto massimo tiene conto degli importi medi delle tasse e dei contributi, che sono dovuti nelle università statali.
Per quali spese universitarie è possibile ottenere la detrazione direttamente nella dichiarazione dei redditi? I costi ammessi sono i seguenti:
- tasse di iscrizione ed immatricolazione, anche per gli studenti fuori corso;
- soprattasse per gli esami di profitto e laurea;
- costi relativi alla partecipazione ai test di accesso ai corsi di laurea;
- frequenza dei Tirocini Formativi Attivi (TFA) per la formazione iniziale dei docenti istituiti, ai sensi del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca n. 249 del 10 settembre 2010.
Nella dichiarazione dei redditi 2023 sarà possibile usufruire della detrazione per le spese sostenute nel corso del 2022.
Conservatori musicali: spetta la detrazione?
Possono accedere alle detrazioni Irpef anche quanti sono iscritti ai conservatori musicali, purché siano riconosciuti con decreto dal MUR. In questo caso, le spese che vengono sostenute ai corsi istituiti ai sensi del DPR n. 12/2015, sono equiparate a tutti gli effetti a quelle sostenute per i corsi universitari. Attenzione, però, che le eventuali spese sostenute per iscriversi ai corsi di formazione, che sono stati istituiti sulla base del precedente ordinamento, vengono equiparate a quelle che vengono sostenute per la formazione scolastica secondaria.
Dalle detrazioni, invece, sono completamente escluse le spese che vengono sostenute presso istituti musicali privati, che non rientrano nell’ambito di azione dei conservatori pareggiati. Allo stesso modo, non è possibile beneficiare di sconti o detrazioni per le eventuali spese universitarie sostenute per conseguire delle lauree all’estero.
Le scuole di specializzazione
L’Agenzia delle Entrate ha specificato che devono essere considerati come dei corsi di istruzione universitaria anche quelli che vengono tenuti dalle scuole di specializzazione e che provvedano a rilasciare un diploma valido come titolo di ammissione a concorsi per l’insegnamento nella scuola.
Possono essere portate in detrazione, direttamente nella dichiarazione dei redditi, anche le spese sostenute per partecipare alle prove di accesso ai corsi universitari a numero chiuso, dovendo sostenere un test di verifica della preparazione. Sempre che tutto questo sia previsto dalla facoltà alla quale lo studente intende iscriversi e a condizione che siano richieste dall’ordinamento universitario.
Spese universitarie: vale il principio di cassa
Nel momento in cui si vuole portare in detrazione le spese universitarie, vale il principio di cassa: questo significa che non conta l’anno per il quale la spesa si riferisce, ma quello in cui la spesa è stata effettuata materialmente.
Per poter portare in detrazione le spese universitarie nella dichiarazione dei redditi non sono importanti né l’età, né la durata del corso di studio. Ne possono usufruire anche gli studenti fuori corso o i lavoratori. Nel caso in cui lo studente sia a carico di altri soggetti, come possono essere i genitori, possono usufruire delle detrazioni per le spese universitarie questi ultimi. Le spese devono essere ripartite tra i genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. Nel caso in cui lo studente sia a carico di un solo genitore, sarà proprio questo a beneficiare delle eventuali detrazioni.