Professione affascinante sotto molti punti di vista, ma quando si è un pilota è necessario gestire correttamente la tassazione, che cambia radicalmente quando si è impiegati nei voli domestici e in quelli internazionali. Quando si lavora su tratte interne – come può essere la Roma-Torino – devono essere pagate le tasse al 100% sul reddito percepito, mentre per i voli internazionali (Roma-New York solo per fare un esempio) il prelievo fiscale può scendere al 50%: in questo caso, infatti, entrano in gioco le convenzioni contro le doppie imposizioni, perché è necessario pagare le tasse anche all’estero.
Distinguere in modo corretto le tratte nazionali da quelle internazionali permette di gestire esattamente la dichiarazione dei redditi ed evitare di pagare più del dovuto. Nel peggiore dei casi, purtroppo, si corre il rischio di non gestire in modo corretto i redditi esteri.
L’attenzione dei singoli contribuenti nella gestione delle varie pratiche è indispensabile: nel corso degli ultimi anni l’Agenzia delle Entrate ha intensificato i controlli sui piloti. Non commettere degli errori è il primo passo per evitare di trovarsi in una situazione spiacevole dal punto di vista fiscale.
Indice
Traffico internazionale: quando viene considerato tale
Un volo viene considerato internazionale nel momento in cui l’aereo supera i confini nazionali mentre è in viaggio. Da un punto di vista puramente tecnico non è importante solo la destinazione finale, ma anche dove si sta operando concretamente nel corso dell’attività lavorativa.
Volendo fare un esempio strettamente pratico:
- il volo Milano-Tokyo è considerato internazionale;
- il volo Torino-Brindisi è domestico, anche se viene effettuato da una compagnia straniera.
A definire nel dettaglio quale sia il traffico internazionale ci hanno pensato le convenzioni Ocse, che considerano tale qualsiasi attività di trasporto effettuato con un aereo, con la sola eccezione di quelle effettuate all’interno di uno Stato.
È proprio questa distinzione tecnica che determina delle conseguenze importanti sulla tassazione dei piloti.
Per i voli domestici c’è la tassazione ordinaria
Operare sulle tratte nazionali significa vedersi applicata la tassazione ordinaria italiana al 100%: non sono previste delle riduzioni e non sono in vigore delle convenzioni internazionali. Il reddito che viene percepito dai piloti, in questo caso, viene tassato interamente a seconda dello scaglione Irpef di appartenenza.
In questo caso poco importa che la compagnia aerea per la quale il singolo soggetto lavora sia estera: nel momento in cui il volo rimane in Italia devono essere pagate le imposte nel nostro Paese. Non c’è alcuna convenzione contro le doppie imposizioni: nel lavoro che viene svolto non c’è alcun elemento di internazionalità.
La regola che abbiamo appena visto vale per i piloti e gli assistenti di volo, anche quando hanno sottoscritto un contratto di lavoro con EasyJet, Ryanair o qualsiasi altra compagnia extra-Ue.
Voli internazionali: quando sono previste le convenzioni
La situazione cambia completamente quando il volo parte dall’Italia e ha una destinazione oltre confine, come può essere un volo tra Roma e Parigi o uno tra Torino e Londra. Sono a tutti gli effetti dei voli internazionali, per i quali devono essere applicate le regole fiscali specifiche che sono contenute nelle convenzioni contro le doppie imposizioni.
L’articolo 15, paragrafo 3 delle varie convenzioni serve espressamente a disciplinare il personale di volo. Attraverso questa norma sono state di fatto superate le regole ordinarie e sono state introdotte delle norme speciali per quanti lavorano a bordo di un aereo che sta percorrendo una tratta internazionale.
In questo caso non conta dove viene prestata materialmente l’attività. La maggior parte delle convenzioni prevede che il reddito venga tassato nello Stato in cui la compagnia ha la direzione effettiva, indipendentemente da dove il pilota sia residente fiscalmente.
Ci sono, però, due differenti Modelli Ocse a cui fare riferimento per il personale di volo, che cambiano completamente l’impostazione fiscale.
La tassazione concorrente
L’Italia ha sottoscritto molte convenzioni seguendo il Modello Ocse 2014, il quale prevede la tassazione delle remunerazioni sia nello Stato di residenza del personale di volo che in quello nel quale la compagnia ha la sede direttiva effettiva. Attraverso il meccanismo del credito d’imposta per le imposte pagate all’estero la doppia tassazione viene attenuata.
Proviamo ad analizzare la situazione da un punto di vista strettamente pratico: un pilota impegnato in una compagnia aerea tedesca deve dichiarare il proprio reddito in Italia e in Germania, dove ha sede la compagnia. Attraverso il credito d’imposta recupera le imposte versate in Germania con la dichiarazione dei redditi presentata in Italia.
Il meccanismo, indubbiamente, è complesso: serve ottenere e custodire in modo preciso la documentazione delle imposte che sono state versate all’estero.
Tassazione esclusiva
Con il Modello Ocse aggiornato nel 2017 è stato cambiato completamente approccio. Le nuove convenzioni prevedono che il lavoratore venga tassato esclusivamente nello stato di residenza, non più in quello della compagnia. È una soluzione che semplifica gli oneri fiscali dei piloti che lavorano in ambito internazionale.
Se è stato adottato Il Modello Ocse 17, in altre parole, devono essere pagate le imposte solo nello stato di residenza: non è prevista la doppia tassazione e la dichiarazione deve essere presentata esclusivamente nel paese di residenza.
Uno dei casi da manuale in questo senso è la convenzione stipulata da Italia e Olanda, che prevede che il personale di volo impiegato nel traffico internazionale dichiari le imposte solo in Italia. Un assunto confermato dalla risposta all’interpello n. 290/2021 dell’Agenzia delle Entrate, che ha ribadito che le imposte debbano essere pagate solo in Italia.
Come gestire l’indennità di volo
Per l’indennità di volo l’articolo 51, comma 6 del Tuir ha introdotto la tassazione ridotta al 50%. Questa particolare agevolazione si applica sia ai voli domestici che a quelli internazionali.
Questa sorta di bonus concorre alla formazione del reddito nella misura del 50%: in altre parole si pagano le imposte solo sul 50% di quanto è stato percepito.
È importante sottolineare, però, che l’agevolazione spetta solo e soltanto se il lavoratore svolge effettivamente servizio di volo: nel caso in cui l’indennità venga erogata senza prestare attività di bordo, l’importo è tassato al 100%.