Auto distrutta in un incidente stradale: chi paga il danno totale?

Se l’auto è distrutta, il risarcimento incidente stradale paga il valore del veicolo prima del sinistro: risponde l’assicurazione del responsabile, con importo ridotto in caso di concorso di colpa.

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

“Avvocato, la mia auto è distrutta. L’assicurazione dice che mi pagherà solo il valore commerciale. Ma l’ho acquistata da poco, è possibile che perda così tanti soldi?” È una delle sorprese più amare che possono seguire un sinistro.

Se il danno supera il valore del veicolo, il risarcimento incidente stradale non coincide quasi mai con il prezzo pagato, ma con il valore economico dell’auto al momento dell’incidente. In altre parole, il danno totale non garantisce un rimborso integrale. E l’importo può cambiare in base alla responsabilità del sinistro e alla perizia.

Auto distrutta: chi paga il danno?

Se un veicolo è inutilizzabile dopo un incidente, paga l’assicurazione del responsabile, salvo concorso di colpa o garanzie accessorie.
L’art. 2054 c.c. presume la responsabilità del conducente, salvo prova contraria. Quindi, il proprietario dell’auto danneggiata ha diritto a ottenere un risarcimento che compensi la perdita patrimoniale subita.

“Il risarcimento reintegra il valore del bene perduto, non il prezzo pagato per acquistarlo”.

Ciò emerge con evidenza in caso di danno totale, cioè se il veicolo non è più tecnicamente idoneo alla circolazione (danno tecnico totale) oppure, se il costo della riparazione supera il suo valore di mercato, rendendo l’intervento antieconomico (danno economico totale). In entrambe le situazioni, la liquidazione è ancorata al valore commerciale dell’auto immediatamente prima del sinistro.

Non sempre, inoltre, la distruzione del mezzo coincide con la perdita totale. Ciò che resta del veicolo può conservare un valore economico e, quando il relitto resta nella disponibilità del proprietario, tale importo viene detratto dal risarcimento. Diversamente, se il relitto viene ceduto o ritirato nell’ambito della liquidazione, la detrazione deve essere valutata in modo coerente con l’effettiva perdita patrimoniale.

Se ricorrono i presupposti previsti dagli artt. 149 e ss. del D. lgs. n. 209/2005, la richiesta può essere gestita attraverso l’indennizzo diretto. Si tratta, in particolare, dei sinistri che coinvolgono due veicoli a motore identificati e assicurati. In queste ipotesi il danneggiato si rivolge alla propria compagnia, che liquida il danno e recupera poi l’importo dall’assicuratore del responsabile.

Tuttavia, non tutti gli incidenti presentano una responsabilità esclusiva. Se viene accertato un concorso di colpa, il risarcimento è ridotto in misura proporzionale.
Il quadro muta se il proprietario del veicolo è anche responsabile dell’incidente. L’assicurazione obbligatoria copre i danni causati ai terzi, non quelli subiti dal proprio mezzo. In assenza di garanzie accessorie, come la kasko, la perdita resta a carico del titolare del veicolo.

Il danno supera il valore dell’auto: ho diritto all’intero risarcimento?

“Il ristoro del danno deve comprendere la perdita subita e le conseguenze economiche immediate dell’evento dannoso, senza tradursi in un vantaggio per chi lo riceve” (art. 1223 c.c.)

Quindi, aver comprato l’auto da poco non garantisce un rimborso pari alla spesa sostenuta; il risarcimento resta parametrato al valore di mercato del veicolo al momento dell’incidente.

“Il danneggiato deve essere riportato nella situazione patrimoniale precedente al sinistro, non collocato in una condizione economicamente migliore”.

È su questo principio che si fonda la nozione di riparazione antieconomica. Quando il costo degli interventi supera il valore commerciale del veicolo, il risarcimento avviene normalmente per equivalente, cioè sulla base del valore che l’auto aveva immediatamente prima del sinistro.
Questo criterio non è però assoluto. La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10686/2023, ha chiarito che:

“La riparazione può essere risarcita anche se più onerosa del valore di mercato, purché non determini un aumento patrimoniale rispetto alla situazione precedente all’incidente. In tal caso non si realizza alcun indebito arricchimento, ma solo il ripristino della perdita subita”.

Può quindi trovare spazio la reintegrazione in forma specifica (art. 2058 c.c.), mentre il risarcimento per equivalente resta la soluzione prevalente quando la riparazione risulti eccessivamente gravosa rispetto al valore del bene.

Come si calcola il risarcimento per un’auto distrutta?

Se c’è danno totale la quantificazione del risarcimento si basa sul valore di mercato che l’auto aveva al momento del sinistro. Per ricostruirlo si guarda alla convergenza di più elementi, quotazioni correnti, condizioni d’uso, percorrenza, manutenzione, dotazioni, nel tentativo di individuare il prezzo realisticamente ottenibile per un mezzo analogo.

In questa fase, la perizia è il passaggio dirimente. Infatti, nel danno totale la liquidazione del danno può formarsi solo dopo la perizia, senza una stima attendibile del valore ante sinistro, l’offerta risarcitoria rischia di risultare generica o non congrua. In genere viene effettuata da un perito incaricato dalla compagnia assicurativa, che verifica la sostenibilità della riparazione e traduce la perdita in un importo su cui si basa la proposta economica. Tuttavia, il danneggiato non è vincolato a questa valutazione, può chiedere una perizia automobilistica di parte, affidando la stima del danno a un tecnico indipendente. Quando emergono differenze rilevanti tra le valutazioni, il confronto tra i due accertamenti è dirimente per determinare il risarcimento di fatto dovuto.

“La stima non misura il danno in astratto, ma il valore concreto di ciò che è stato perduto”.

Proprio perché incide sulla liquidazione, una valutazione che non rifletta il mercato, o che trascuri caratteristiche capaci di influenzare il prezzo, merita attenzione. Optional rilevanti, stato di conservazione particolarmente buono o quotazioni non aggiornate possono alterare in modo sensibile l’equilibrio economico del risarcimento.
Quando emergono scostamenti una perizia di parte può contribuire a riallineare la stima alla perdita effettiva.

Inoltre, il danno patrimoniale non si esaurisce sempre nel valore del veicolo. Spese collegate al sinistro, come il recupero del mezzo, la rottamazione o alcuni costi necessari alla sostituzione, possono rientrare nel risarcimento se costituiscono una conseguenza immediata dell’evento (art. 1223 c.c.).
In determinate circostanze può assumere rilievo anche il fermo tecnico, cioè la perdita derivante dall’impossibilità di usare l’auto. È una voce che può essere riconosciuta se l’indisponibilità del mezzo comporta un pregiudizio economicamente apprezzabile.

Cosa fare per ottenere il risarcimento se l’auto è distrutta

In caso di danno totale all’auto, occorre una denuncia del sinistro precisa e coerente, perché eventuali incertezze nella ricostruzione possono riflettersi sulla responsabilità e, nei casi più complessi, sulla percentuale di concorso di colpa.
Nel danno totale la questione raramente riguarda l’esistenza del pregiudizio, ma la sua quantificazione. Occorre dunque dimostrare il valore reale dell’auto con tutti gli elementi che incidono sulla stima. La valutazione tecnica posta a base dell’offerta risarcitoria non esaurisce tuttavia il confronto possibile, quando il valore attribuito non riflette il mercato o le reali condizioni del veicolo.

Prima di accettare la liquidazione è opportuno verificare che siano state considerate tutte le conseguenze economiche del sinistro. Il risarcimento, infatti, può comprendere anche spese direttamente collegate alla perdita del mezzo, non solo il suo valore commerciale.
L’offerta non è un passaggio automatico né irrevocabile, ma una proposta negoziale, valutarla con attenzione evita che una distruzione materiale si traduca in un ristoro solo parziale.

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963