Non ogni errore sulla terapia dà diritto al risarcimento. La legge non tutela il paziente perché una cura “non ha funzionato”, ma solo se l’errore medico ha causato un danno evitabile. È su questo punto che si decide se il danno è risarcibile oppure no.
Indice
Quando un errore di terapia dà diritto al risarcimento?
Un errore nella cura può aprire la strada a un risarcimento per errore medico, solo se la cura adottata si discosta dalle buone pratiche clinico – assistenziali e provoca un danno evitabile al paziente. Non è sufficiente che la terapia non abbia funzionato o che l’esito sia stato negativo, la responsabilità sanitaria sorge solo se l’evento dannoso è conseguenza di una condotta colposa del medico.
Rientrano tra gli errori terapeutici più ricorrenti:
- la prescrizione di un farmaco errato o controindicato;
- un dosaggio sbagliato, eccessivo o insufficiente;
- la mancata sospensione di una terapia non più appropriata;
- la mancata valutazione di interazioni farmacologiche;
- l’assenza di un adeguato monitoraggio clinico durante il trattamento.
In questi casi si parla di possibile colpa medica.
“Il risarcimento non tutela l’insuccesso terapeutico, ma l’errore evitabile che ha causato un danno”.
Il medico è tenuto ad attenersi alle raccomandazioni scientifiche accreditate, adattandole al caso concreto. Infatti, la Legge Gelli – Bianco (art. 5, l. n. 24/2017) richiama rispetto delle linee guida e delle buone pratiche clinico-assistenziali. Se la terapia si discosta ingiustificatamente da questi standard, l’errore assume rilievo sul piano della responsabilità civile.
Le 3 domande che decidono se si può chiedere il risarcimento
- c’è stato un errore nella terapia? La condotta si è discostata da linee guida, buone pratiche o regole di diligenza professionale?
- c’è un danno alla salute? È documentabile un peggioramento clinico, una lesione o una conseguenza patrimoniale o non patrimoniale?
- quel danno è conseguenza dell’errore? È possibile affermare, secondo un criterio di probabilità scientifica, che senza l’errore il danno non si sarebbe verificato?
Solo se la risposta a queste domande è positiva, l’errore di terapia può tradursi in un diritto al risarcimento.
Cosa bisogna dimostrare per ottenere il risarcimento da errore medico
Nel giudizio civile, per avere il risarcimento danni da errore medico occorre dimostrare, la compresenza di tre elementi: la condotta, nesso causale e danno.
- la condotta colposa, cioè una terapia gestita in modo scorretto rispetto alle regole mediche;
- il nesso causale, cioè il collegamento tra errore e danno;
- il danno alla salute, reale e documentata.
Questi tre elementi spiegano cosa occorre provare. Il passo successivo riguarda chi deve provarlo e in che modo: il cosiddetto onere della prova.
Se si agisce contro la struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata), la responsabilità è contrattuale ex art. 1218 c.c. Invece, se si fa causa direttamente al medico, la responsabilità è extracontrattuale (art. 2043 c.c.). In entrambi i casi è il paziente che deve dimostrare che la terapia adottata si è discostata dalle linee guida e che questo scostamento è una colpa professionale.
Il nodo centrale è il nesso causale. Non basta che l’errore esista, occorre dimostrare che con elevata probabilità, proprio quell’errore abbia causato il danno. Occorre accertare che, se la terapia fosse stata corretta, il danno non si sarebbe verificato oppure sarebbe stato meno grave. E’ questo il significato del criterio “più probabile che non” usato nei processi per malasanità
Chi paga il risarcimento se il medico sbaglia terapia?
In caso di malasanità, occorre anche stabilire contro chi agire. La risposta dipende dal contesto in cui la terapia è stata prescritta o gestita. L’ordinamento prevede un doppio binario di responsabilità, che distingue tra struttura sanitaria e singolo professionista a seconda dell’ambito in cui è avvenuta la cura medica.
Nella maggior parte dei casi, il risarcimento viene richiesto alla struttura sanitaria. Ospedali pubblici, cliniche private e case di cura rispondono a titolo contrattuale per le prestazioni rese ai pazienti, anche se l’errore è stato materialmente commesso dal medico che vi opera.
L’azione diretta contro il singolo medico è possibile, ma meno frequente. È tipica dei casi in cui il professionista opera senza una struttura alle spalle, come accade per il medico di base o se il paziente sceglie di agire anche contro il sanitario. In questi casi la responsabilità ricade sul patrimonio e sull’assicurazione professionale del medico.
“Il sistema tutela il paziente anche sul piano concreto, perché l’ospedale è normalmente più solvibile del singolo medico e dispone di coperture assicurative idonee”.
| Dove avviene l’errore medico | Chi risponde | Cosa bisogna dimostrare |
|---|---|---|
| Ospedale pubblico | Struttura sanitaria | Inadempimento contrattuale, errore terapeutico e nesso causale |
| Clinica privata | Struttura sanitaria | Violazione delle buone pratiche e danno evitabile |
| Attività intramoenia | Struttura (e talvolta medico) | Condotta colposa e collegamento causale con il danno |
| Medico di base | Medico (assicurazione) | Colpa professionale e danno direttamente riconducibile |
Il risarcimento al paziente è distinto dalle conseguenze per il medico. L’errore terapeutico può avere riflessi disciplinari, assicurativi o penali, ma questi profili seguono percorsi autonomi.
Entro quanto tempo si può chiedere il risarcimento
I termini di prescrizione variano in base al soggetto contro cui si agisce.
Se la domanda è rivolta alla struttura sanitaria (ospedale pubblico o clinica privata), la responsabilità è contrattuale e il diritto al risarcimento si prescrive in 10 anni (art. 2946 c.c.). Se invece l’azione è proposta direttamente contro il medico, la responsabilità è extracontrattuale e il termine scende a 5 anni (art. 2947 c.c.).
La decorrenza del termine di prescrizione non coincide necessariamente con il giorno in cui la terapia è stata somministrata. La prescrizione inizia a decorrere dal momento in cui il danno si manifesta ed è percepibile come conseguenza dell’errore, non da quando l’errore è stato commesso in astratto.
Prima di avviare una causa per malasanità, la legge prevede una condizione di procedibilità (art. 8, l. n. 24/2017): il tentativo obbligatorio di risoluzione preventiva della controversia. Ciò può avvenire tramite accertamento tecnico preventivo (ATP) oppure con il procedimento di mediazione. Senza uno di questi strumenti, il giudice non può esaminare la domanda.
“Il risarcimento per errore medico è un’azione civile, non una denuncia. Nella maggior parte dei casi non è necessario presentare querela, ciò che conta è dimostrare l’errore, il danno e il nesso causale secondo le regole del processo civile”.
Che tipo di risarcimento si può ottenere per una terapia sbagliata
In caso di errore di terapia accertato, l’ordinamento non prevede indennizzi automatici o somme fisse, ma il risarcimento integrale dei danni effettivamente subiti. Le voci di danno che possono essere riconosciute sono principalmente:
- Danno biologico è la lesione dell’integrità psicofisica medicalmente accertabile, temporanea o permanente. Viene valutato in base a criteri medico-legali, considerando quanto l’errore terapeutico abbia inciso sulla salute e sulle normali attività di vita del paziente.
- Danno morale riguarda la sofferenza interiore, il turbamento e il disagio psicologico derivanti dalla terapia sbagliata e dalle sue conseguenze. Non è automatico: deve emergere dalla gravità del caso e dall’impatto concreto sulla sfera personale.
- Danno patrimoniale comprende le spese mediche già sostenute, i costi per cure future, l’eventuale perdita o riduzione del reddito e ogni esborso economicamente collegato all’errore sanitario.
La liquidazione del risarcimento per errore medico avviene sulla base di criteri uniformi, spesso facendo riferimento alle tabelle utilizzate dai tribunali, ad esempio le Tabelle di Milano, come parametro di equità e proporzionalità. Le tabelle non garantiscono una cifra prestabilita, ma servono a calibrare il risarcimento in relazione al danno provato.
Cosa fare subito se si sospetta un errore medico
Quando si ipotizza un errore di terapia, la priorità è conservare e ordinare le prove. Senza una base documentale solida, anche un errore medico effettivo rischia di non essere dimostrabile sul piano giuridico.
Documenti da raccogliere:
- cartella clinica integrale comprensiva di anamnesi, diario clinico e dimissioni;
- fogli di terapia e somministrazioni, per ricostruire farmaci, dosaggi, durata e variazioni del trattamento;
- referti ed esami diagnostici, utili a confrontare lo stato di salute prima e dopo la terapia;
- prescrizioni e piani terapeutici; per verificare la correttezza delle scelte mediche
- spese sostenute rilevanti ai fini del danno patrimoniale;
- comunicazioni con la struttura sanitaria.
Prima di avviare una causa, è quasi sempre necessaria una perizia medico-legale.
Nella fase preliminare può essere svolta da un medico legale di parte, per valutare se esistono davvero errore, danno e nesso causale. Se si procede con l’accertamento tecnico preventivo, il giudice nomina invece un consulente tecnico d’ufficio (CTU).
I costi della perizia iniziale sono anticipati da chi agisce, ma possono essere recuperati nel giudizio se la domanda è fondata. La perizia serve a evitare cause inutili e a capire, prima del processo, se l’errore di terapia è giuridicamente dimostrabile.