Un debito non saldato, una cartella esattoriale dimenticata e la tua auto non può più circolare. Il fermo amministrativo – le famigerate “ganasce fiscali” – è uno strumento potente nelle mani dell’Erario, ma è sempre legittimo? Negli ultimi mesi, diverse sentenze hanno annullato fermi imposti senza preavviso o su debiti prescritti, dando nuova speranza ai contribuenti. Inoltre, se il veicolo è essenziale per il lavoro, la legge offre tutele che spesso non vengono applicate.
Indice
Quali sono i requisiti per la legittimità del fermo amministrativo?
Il fermo amministrativo (art. 86 del D.P.R. n. 602/1973) è un provvedimento con il quale le autorità competenti, mediante i concessionari della riscossione, “bloccano” un bene mobile registrato, come un autoveicolo, per riscuotere crediti non pagati e iscritti a ruolo, tra cui tasse o multe stradali. Tale strumento limita la circolazione del veicolo, ne impedisce la radiazione e può portare alla vendita forzata se il debito non viene saldato. Perché il fermo sia legittimo, devono sussistere i seguenti presupposti:
- Esistenza di un debito certo, liquido ed esigibile: Il debito deve essere determinato nell’ammontare e non contestato.
- Notifica della cartella esattoriale: Il contribuente deve aver ricevuto regolare notifica della cartella di pagamento relativa al debito in questione.
Procedura corretta per l’iscrizione del fermo
La legittimità del fermo amministrativo dipende anche dal rispetto di una procedura ad hoc:
- Notifica della cartella esattoriale: Il debitore deve aver ricevuto la cartella di pagamento. In mancanza di tale notifica, il fermo è illegittimo.
- Preavviso di fermo: Prima di iscrivere il fermo, l’Agente della Riscossione è tenuto a notificare al debitore un preavviso, concedendo un termine (generalmente 30 giorni) per adempiere al pagamento o presentare opposizione. L’assenza di tale preavviso rende nullo il fermo.
- Iscrizione del fermo al PRA: Decorsi i termini senza che il debitore abbia adempiuto o presentato opposizione, l’Agente della Riscossione procede all’iscrizione del fermo nel Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
Eccezioni e casi in cui il fermo non può essere disposto
Il fermo amministrativo non può essere legittimamente applicato in alcune situazioni specifiche. Se il fermo viene disposto senza che siano stati notificati regolarmente gli atti presupposti, come cartelle esattoriali o avvisi di accertamento, il provvedimento è nullo. Inoltre, se il debito è prescritto, l’ente creditore non ha più il diritto di riscuoterlo e l’iscrizione del fermo risulta illegittima. Un ulteriore limite deriva dalla violazione del principio di proporzionalità: il fermo non può essere imposto per importi esigui che non giustifichino una misura così restrittiva.
Come impugnare un fermo amministrativo ritenuto illegittimo?
La scelta del ricorso e dell’autorità competente dipende dalla natura del debito sottostante al fermo. Per impugnare fermi derivanti da tributi, come IRPEF, IVA, IMU, il contribuente deve presentare ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica del fermo. Invece, se il fermo origina da multe stradali o altre sanzioni amministrative, il ricorso va presentato al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Per fermi legati a debiti diversi, come contributi previdenziali, la competenza spetta al Tribunale Ordinario. In alternativa, è possibile presentare un’istanza in autotutela all’ente che ha emesso il fermo, allegando la documentazione che dimostra l’errore. Durante la pendenza del ricorso, è possibile richiedere la sospensione del fermo amministrativo. Tale istanza va presentata al giudice competente e, se accolta, consente al debitore di utilizzare nuovamente il veicolo fino al provvedimento.
Si può circolare con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo?
La normativa vigente stabilisce che un veicolo sottoposto a fermo amministrativo non può circolare né sostare su strade pubbliche o private aperte al pubblico. La violazione di questo divieto comporta sanzioni amministrative pecuniarie significative, con importi che possono variare da €1.984 a €7.937 (art. 214 del Codice della Strada). Inoltre, è prevista la confisca del veicolo.
Cosa fare se il veicolo è indispensabile per il lavoro? Esenzione dal fermo per i veicoli strumentali
Esistono specifiche esenzioni al fermo amministrativo per i veicoli strumentali all’attività lavorativa del debitore o destinati al trasporto di persone con disabilità. L’art. 86, co. 2, del D.P.R. n. 602/1973 prevede che la procedura di fermo non possa essere avviata se il debitore dimostra, entro 30 giorni dal ricevimento del preavviso, che il veicolo è indispensabile per l’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale o se è destinato a una persona con disabilità.
Per ottenere l’esenzione, è necessario presentare un’istanza all’ente creditore, utilizzando il modello F2 “Istanza di annullamento preavviso fermo bene strumentale”, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione. All’istanza devono essere allegati documenti che attestino la strumentalità del veicolo, come l’iscrizione al registro delle imprese, la partita IVA e qualsiasi altra documentazione che dimostri l’utilizzo del mezzo nell’attività lavorativa.
Un artigiano che usa il proprio furgone per svolgere interventi di riparazione può dimostrare l’uso strumentale presentando la visura camerale, le fatture di acquisto di attrezzature trasportate nel veicolo e i contratti di servizio con clienti.
Nel caso di un veicolo destinato a una persona con disabilità, invece, si deve allegare una certificazione medica che attesti la condizione di disabilità e l’effettivo utilizzo del mezzo per il trasporto della persona interessata.
Una famiglia con un figlio con disabilità può ottenere l’esenzione dal fermo fornendo il certificato di invalidità e dimostrando che l’auto è utilizzata per il trasporto della persona disabile.
Tempi e costi per la cancellazione del fermo amministrativo
La cancellazione del fermo amministrativo è connessa all’estinzione del debito che ha originato il provvedimento. Una volta effettuato il pagamento, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione trasmette telematicamente al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) il provvedimento di revoca del fermo (D.lgs. n. 98/2017). Le tempistiche per l’effettiva cancellazione possono variare. Generalmente, il PRA processa la revoca entro un periodo compreso tra 3 e 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione. Tuttavia, è consigliabile verificare l’avvenuta cancellazione effettuando una visura presso il PRA o utilizzando i servizi online messi a disposizione dall’ACI.
Costi da sostenere
Per i provvedimenti di revoca emessi dopo il 1° gennaio 2020, la cancellazione del fermo amministrativo al PRA è esente da costi per il contribuente. Questo significa che, una volta saldato il debito, non sono previsti ulteriori oneri per la rimozione del fermo. Per i provvedimenti di revoca emessi prima di tale data, la procedura richiede l’invio di una richiesta al PRA da parte del contribuente o di un suo rappresentante legale. In questo caso, è previsto il pagamento di un’imposta di bollo pari a €32,00. È importante notare che, in entrambe le situazioni, non è necessaria la presentazione del Certificato di Proprietà (CdP) o del Documento Unico di circolazione (DU).