Spesso ci si chiede cosa succede se non pago una multa entro i termini. Si va incontro a severe conseguenze. Infatti, se la multa non viene pagata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione, l’importo originario subisce un incremento. L’art. 203 C.d.S., stabilisce che la sanzione amministrativa pecuniaria è dovuta nella misura minima edittale prevista per la violazione commessa. Tuttavia, decorso il termine di 60 giorni senza pagamento, l’importo viene maggiorato. Inoltre, si applicano gli interessi di mora, cioè gli interessi per il ritardo nel pagamento, per ogni semestre di ritardo, come previsto dall’art. 27 della l. n. 689/1981.
Modalità di Pagamento |
Termine |
Sconto/Conseguenze |
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Entro 5 giorni |
Sconto del 30% |
Nessuna conseguenza |
Entro 60 giorni |
Importo pieno |
Nessuna conseguenza |
Oltre 60 giorni |
Maggiorazione + Mora |
Iscrizione a ruolo, riscossione coattiva |
Indice
Iscrizione a ruolo e cartella esattoriale
Trascorsi i 60 giorni senza pagamento, l’ente accertatore iscrive a ruolo l’importo dovuto, affidando la riscossione all’Agenzia delle Entrate-Riscossione. Ciò comporta l’emissione di una cartella esattoriale, che notifica al debitore l’obbligo di pagamento entro 60 giorni. La mancata ottemperanza apre la strada a procedure esecutive tra cui:
- fermo amministrativo del veicolo;
- pignoramento dei beni che può riguardare conti correnti, stipendi o altri beni mobili e immobili del debitore, al fine di recuperare l’importo dovuto;
- iscrizione di ipoteca sugli immobili per debiti superiori a una certa soglia, l’Agenzia può iscrivere ipoteca sugli immobili del debitore, preludendo a una possibile espropriazione.
Prescrizione del diritto alla riscossione
Il diritto dell’amministrazione a riscuotere le somme dovute per sanzioni amministrative si prescrive in 5 anni dalla data in cui è stata commessa la violazione (art. 209 C.d.S.;art. 28, l. n. 689/1981). Tuttavia, ogni atto notificato al debitore, come solleciti o intimazioni, interrompe il termine di prescrizione, che ricomincia a decorrere da capo.
Rateizzazione delle multe: requisiti e come richiederla
Per chi non può affrontare un pagamento unico, è possibile rateizzare una multa superiore a 200 euro presentando una richiesta documentata entro 30 giorni dalla notifica. Infatti, per venire incontro ai cittadini in difficoltà economica, il Codice della Strada prevede la possibilità di rateizzare le sanzioni pecuniarie, offrendo un’alternativa al pagamento in un’unica soluzione. L’art. 202 bis C.d.S. prevede che, la rateizzazione è concessa se l’importo della multa è superiore a 200 euro, con riferimento a una o più violazioni accertate contestualmente. Inoltre, il richiedente deve trovarsi in condizioni economiche disagiate, attestate mediante idonea documentazione. L’istanza va indirizzata all’organo che ha accertato la violazione o all’autorità competente indicata nel verbale stesso. Una volta accolta la richiesta, l’importo della sanzione viene suddiviso in rate mensili, il cui numero varia in base all’entità della somma dovuta e alle condizioni economiche del debitore. Sulle somme rateizzate si applicano gli interessi al tasso legale vigente. Il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate comporta la decadenza automatica dal beneficio della rateizzazione. In tal caso, l’intero importo residuo diventa immediatamente esigibile.
Come contestare una multa: ricorso al Prefetto o Giudice di Pace
Una delle opzioni disponibili è il ricorso al Prefetto competente per territorio. Questo deve essere presentato entro 60 giorni dalla data di contestazione o notifica della multa. Il ricorso può essere inoltrato direttamente all’ufficio del Prefetto o tramite l’organo che ha accertato la violazione, come la Polizia Municipale. È possibile presentare il ricorso anche tramite raccomandata A/R o, in alcuni casi, via PEC, allegando tutta la documentazione pertinente che supporti le proprie ragioni.
Il Prefetto nel termine di 180 giorni può accogliere il ricorso e la multa viene annullata; oppure, in caso di rigetto, emettere un’ordinanza-ingiunzione che conferma la sanzione o un’ eventuale importo maggiorato, fino al doppio della multa originaria. È importante notare che, se il Prefetto non si pronuncia entro 180 giorni, il ricorso si intende accolto per silenzio-assenso.
Ricorso al Giudice di Pace
In alternativa, è possibile presentare ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è avvenuta l’infrazione. Il termine è di 30 giorni dalla data di contestazione o notifica della multa. Il ricorso deve essere depositato presso la cancelleria del Giudice di Pace, corredato dalla documentazione che giustifica la contestazione. È previsto il pagamento di un contributo unificato, il cui importo varia in base al valore della causa. Il Giudice di Pace fissa un’udienza in cui le parti possono esporre le proprie ragioni. Al termine, il giudice può decidere di accogliere il ricorso, annullando la multa, o di respingerlo, confermando la sanzione. La decisione del Giudice di Pace può essere impugnata in appello, ma è consigliabile valutare attentamente questa opzione, considerando i costi e i tempi del procedimento. In definitiva, occorre conoscere la differenza tra ricorso al Prefetto e Giudice di Pace per multe: il Prefetto valuta entro 180 giorni, mentre il Giudice di Pace offre un approccio più diretto ma con costi di procedimento.
Il ruolo dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione
Quando una multa non viene pagata entro i termini stabiliti, l’ente che ha emesso la sanzione può affidare la riscossione coattiva all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), l’ente pubblico incaricato di recuperare i crediti per conto dello Stato e di altri enti pubblici. È di fondamentale importanza capire come funziona la riscossione delle multe da parte dell’Agenzia delle Entrate; che inizia con la notifica di una cartella di pagamento seguita da possibili azioni esecutive.
In primo luogo, l’AdER notifica al debitore la cartella di pagamento, intimando il pagamento dell’importo dovuto entro 60 giorni dalla notifica.
Se il pagamento non avviene entro questo termine e non viene richiesta una rateizzazione, l’AdER può avviare procedure cautelari ed esecutive per recuperare le somme dovute. Tra le misure cautelari rientrano il fermo amministrativo dei veicoli e l’iscrizione di ipoteca sugli immobili del debitore. Le procedure esecutive, invece, possono includere il pignoramento di beni mobili, immobili o crediti presso terzi, come stipendi o conti correnti.
L’AdER offre la possibilità di rateizzare gli importi dovuti, presentando apposita istanza e dimostrando la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica. È possibile richiedere la rateizzazione per importi fino a 120.000 euro direttamente online, accedendo all’area riservata con SPID, CIE o CNS (Carta Nazionale dei Serivizi).