Autovelox non segnalato: devo pagare lo stesso?

Un autovelox non segnalato, non omologato o privo di prova di taratura può rendere illegittima la multa, ma senza elementi oggettivi il ricorso rischia il rigetto.

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

“Avvocato, ho preso una multa per eccesso di velocità. L’autovelox non era segnalato. Devo pagarla?”. La risposta dipende dalla regolarità dell’accertamento.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505/2024, ha chiarito che un autovelox non omologato non può fondare una sanzione legittima. E il dato è tutt’altro che marginale, secondo le ricognizioni ufficiali, su circa 11 mila dispositivi installati in Italia solo poco più di 3.800 risultano registrati nella piattaforma ministeriale, dato che non coincide in automatico con l’omologazione. Inoltre, se l’autovelox non segnalato o non visibile ha rilevato la velocità, la multa può essere annullata.

Attenzione, però: per contestare una multa autovelox non basta sostenere che il cartello mancava. Occorre individuare con precisione il profilo di illegittimità e valutare se il ricorso multa autovelox abbia reali possibilità di successo. Diversamente, il rischio è pagare di più.

Quando un autovelox si considera non segnalato?

L’obbligo di segnalazione delle postazioni di controllo della velocità trova fondamento nell’art. 142 del Codice della strada e nell’art. 4 del D. l. n.121/2002. A questi si aggiunge il D.M. 15 agosto 2007, che disciplina modalità e caratteristiche della segnalazione, imponendo che le postazioni siano preventivamente indicate e ben visibili.
La funzione è preventiva: l’autovelox non segnalato è illegittimo quando l’automobilista non è messo nelle condizioni di percepire per tempo la presenza del controllo.
Sul piano giuridico occorre distinguere:

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 7949/2020, ha precisato che:

“La segnalazione deve essere effettiva e idonea allo scopo preventivo, la mera presenza formale del cartello non è sufficiente se la collocazione non garantisce una concreta percepibilità della postazione”.

Il requisito della visibilità è parte integrante della legittimità dell’accertamento.
Va inoltre distinta la disciplina tra autovelox fisso e autovelox mobile. Le postazioni fisse richiedono segnaletica stabile e permanente; per quelle mobili è ammessa segnalazione temporanea, purché preventiva e adeguata. Non è necessaria l’esposizione integrale della pattuglia, ma la rilevazione non può tradursi in un controllo sostanzialmente occulto.
Nel giudizio di opposizione, la questione centrale non è la percezione soggettiva del conducente, bensì la conformità della segnalazione autovelox ai requisiti normativi e ministeriali. È su questo accertamento oggettivo che si fonda la possibilità di contestare una multa per autovelox non segnalato.

Basta dire che non c’era il cartello? Chi deve provare cosa

No. Nel giudizio di opposizione non è sufficiente affermare che l’autovelox non era segnalato.

“Il verbale di accertamento redatto dagli agenti fa fede fino a querela di falso per quanto riguarda i fatti attestati come avvenuti in loro presenza”.

Quindi, se nel verbale è indicata la presenza della segnalazione autovelox, l’automobilista deve fornire elementi concreti che mettano in discussione la conformità della segnalazione ai requisiti di legge.
Nel ricorso multa autovelox l’onere della prova grava su chi impugna la sanzione. È il ricorrente che deve dimostrare l’assenza o l’inidoneità della segnalazione. L’amministrazione, dal canto suo, deve produrre la documentazione a supporto dell’accertamento, ma l’iniziativa probatoria parte da chi propone opposizione al verbale.
Per contestare una multa autovelox per mancata segnalazione servono prove documentate:

Senza una prova oggettiva dell’irregolarità, il ricorso rischia di essere rigettato, con il pagamento del contributo unificato di 43 euro (per sanzioni fino a 1.100 euro) oltre alla marca da 27 euro e, davanti al Prefetto, anche il raddoppio della sanzione ai sensi dell’art. 203 del Codice della Strada.

Autovelox non omologato o non tarato: quando la multa è illegittima?

“L’omologazione è il provvedimento con cui il Ministero attesta che un modello di apparecchiatura rispetta i requisiti tecnici previsti dalla normativa metrologica. È un atto tipico, adottato con decreto, che certifica la conformità dello strumento”.

L’approvazione, invece, è un atto amministrativo, che riguarda il prototipo o le caratteristiche generali del dispositivo ma non equivale all’omologazione richiesta ai fini sanzionatori.

“Approvazione e omologazione non sono concetti sovrapponibili, in assenza di omologazione ministeriale, l’apparecchio non può costituire valido presupposto per l’irrogazione della sanzione (Cass. ord. n. 10505/2024)”.

Diverso è il caso della mancata taratura. Anche un dispositivo regolarmente omologato deve essere sottoposto a verifiche periodiche di funzionalità e precisione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 113/2015, ha stabilito che tutti gli strumenti di misurazione della velocità devono essere periodicamente verificati. Se l’amministrazione non dimostra l’avvenuta taratura, viene meno l’affidabilità tecnica della rilevazione.
Infine, la notifica oltre 90 giorni (art. 201 Codice della strada) è un vizio procedurale, l’accertamento può essere tecnicamente corretto, ma la sanzione è annullabile se il verbale è stato notificato tardivamente.

Come fare ricorso per multa autovelox non segnalato?

L’opposizione alla multa autovelox può essere proposta al Prefetto (art 203 CdS) oppure al Giudice di Pace (art. 204-bis CdS). La scelta incide sulla natura del controllo sull’accertamento.

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni dalla notifica ed è gratuito. Si tratta però di un riesame amministrativo dell’atto; l’autorità valuta la legittimità formale del verbale sulla base della documentazione trasmessa dall’organo accertatore. In caso di rigetto la sanzione è raddoppiata. È una vita che può funzionare se il vizio è oggettivo e facilmente verificabile, come la notifica oltre i 90 giorni.

Il ricorso al Giudice di Pace deve essere proposto entro 30 giorni e apre un vero giudizio di opposizione alla multa autovelox. Il controllo è giurisdizionale e pieno. Il giudice può valutare la conformità della segnalazione, verificare l’esistenza dell’omologazione, accertare la prova della taratura e scrutinare il decreto prefettizio che autorizza la postazione. È possibile chiedere la sospensione dell’esecutività del verbale; la sospensione non è automatica e va motivata. Senza sospensione, l’amministrazione può procedere alla riscossione.

Quando conviene contestare una multa autovelox?

Il ricorso non è uno strumento per provare. È una scelta tecnica che deve essere proporzionata al beneficio atteso.
Conta l’importo della sanzione, ma non solo. Incidono la decurtazione dei punti patente, l’eventuale sospensione della patente e il cumulo con altre violazioni. Una multa modesta, pagabile con riduzione del 30%, può rendere antieconomico un ricorso fondato su motivi deboli.

L’elemento dirimente è la qualità del vizio. Esiste una prova documentale della mancata segnalazione? L’amministrazione è in grado di dimostrare omologazione e verifiche periodiche di taratura? Il decreto prefettizio autorizza effettivamente quel tratto di strada? Senza un elemento oggettivo, l’opposizione rischia di essere respinta.

Va poi considerato il rischio di soccombenza: dinanzi al Prefetto la sanzione può essere raddoppiata; dinanzi al Giudice di Pace possono aggiungersi le spese di giudizio (contributo unificato, diritti forfettari, eventuali spese legali).

“Il ricorso è giustificato quando il vizio è serio, documentabile e incide sulla validità dell’accertamento. In assenza di questi presupposti, la contestazione diventa un rischio economico più che una tutela”.

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963