Da oggi entra in vigore il nuovo impianto delle istruzioni antiriciclaggio dell’Uif, l’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia, adottato con provvedimento del 18 dicembre 2025. Il testo sostituisce integralmente le istruzioni del 2011 e ridefinisce il perimetro operativo di banche, intermediari, professionisti e altri soggetti obbligati alla segnalazione delle operazioni sospette.
Si tratta di un aggiornamento delle regole tecniche e applicative che disciplinano il funzionamento del sistema antiriciclaggio, su come vengono individuate, valutate e trasmesse le segnalazioni alle autorità.
Indice
Meno segnalazioni “per sicurezza”, più valutazione del sospetto
Il primo cambio di approccio riguarda la natura stessa della segnalazione di operazione sospetta. Il nuovo impianto riduce lo spazio delle segnalazioni automatiche o prudenziali, quelle cioè effettuate per cautela in presenza di elementi generici di rischio.
Da ora in avanti non sarà più sufficiente la presenza isolata dei seguenti indicatori:
- un profilo cliente considerato ad alto rischio;
- singole anomalie emerse nei controlli;
- notizie negative;
- richieste informative da parte delle autorità.
Tali elementi sono rilevanti solo se inseriti in una valutazione complessiva che porti a un sospetto concreto e motivato. Il principio guida diventa quindi la centralità del giudizio professionale, con un’analisi caso per caso e non più basata su automatismi o soglie di prudenza standardizzate.
L’intelligenza artificiale nei sistemi di controllo
Una delle principali novità è la formalizzazione dell’utilizzo di strumenti di intelligenza artificiale nei processi di monitoraggio delle operazioni finanziarie. Gli algoritmi possono essere utilizzati per individuare schemi anomali o transazioni potenzialmente rilevanti, attraverso l’analisi di grandi volumi di dati e comportamenti ricorrenti.
Tuttavia, l’output dei sistemi automatizzati non è sufficiente a generare una segnalazione. L’analisi deve essere validata da intervento umano, che resta responsabile della decisione finale. Si configura quindi un modello ibrido, in cui la tecnologia svolge una funzione di supporto all’individuazione dei rischi, senza sostituire il processo valutativo.
Criptovalute e cripto-attività nel perimetro antiriciclaggio
Un capitolo rilevante riguarda l’estensione del perimetro di controllo alle cripto-attività, in coerenza con il Regolamento Ue 2023/1113 sui trasferimenti di fondi e asset digitali.
Per la prima volta in modo esplicito, le istruzioni dell’Uif includono i flussi in criptovalute tra gli ambiti da monitorare secondo criteri analoghi a quelli applicati ai circuiti finanziari tradizionali.
In concreto, gli operatori del settore sono chiamati ad applicare procedure di adeguata verifica e tracciamento comparabili a quelle bancarie.
Il punto centrale riguarda la maggiore attenzione alla riconducibilità delle operazioni: non solo si richiede di tracciare i movimenti dei fondi, ma anche di identificare i soggetti coinvolti nei trasferimenti tra wallet, piattaforme e intermediari.
Il risultato è un progressivo avvicinamento tra il sistema di controllo delle cripto-attività e quello della finanza tradizionale, con un rafforzamento dei presidi di tracciabilità.
Scambio di informazioni tra operatori
Le nuove regole introducono anche la possibilità per i soggetti obbligati di condividere tra loro informazioni relative a possibili anomalie, con l’obiettivo di migliorare la capacità di intercettare schemi ricorrenti.
Lo scambio informativo però non può contenere
- riferimenti alla trasmissione di una segnalazione all’Unità di Informazione Finanziaria;
- elementi che consentano di risalire a eventuali attività investigative in corso.
Tutela della riservatezza e protezione dei segnalanti
Il provvedimento rafforza inoltre il regime di riservatezza, intervenendo su due livelli. Da un lato viene rafforzata la protezione del soggetto segnalato, dall’altro quella del segnalante.
La principale novità riguarda l’impossibilità di identificare il soggetto che ha effettuato la segnalazione, anche indirettamente attraverso la qualifica o la funzione aziendale ricoperta.
Mancata collaborazione e trasmissione agli organi investigativi
Un ulteriore elemento riguarda la gestione delle richieste integrative della Uif. Nel caso in cui l’Unità richieda chiarimenti o integrazioni e il soggetto obbligato non risponda entro 30 giorni, la segnalazione viene comunque trasmessa agli organi investigativi, con evidenza della mancata collaborazione.
Nei casi più rilevanti, tale comportamento può incidere anche sul piano sanzionatorio, entrando nel complesso sistema di valutazione della qualità delle segnalazioni.
Un sistema più selettivo e più strutturato
Nel complesso, la riforma interviene su tre direttrici principali:
- riduzione delle segnalazioni meramente prudenziali;
- rafforzamento del giudizio professionale;
- integrazione progressiva di strumenti tecnologici avanzati, inclusa l’intelligenza artificiale.
L’obiettivo è rendere il sistema più selettivo e coerente, aumentando la qualità delle segnalazioni e riducendo il rumore informativo che negli anni ha caratterizzato il flusso verso l’Unità di Informazione Finanziaria.