Anche l’imprenditore occulto rischia il fallimento insieme al prestanome

L'imprenditore occulto non compare mai in prima persona, ma delega tutta l'attività a un prestanome. Tuttavia rischia anche lui il fallimento

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Finanza e dirige l’impresa, ma non appare mai in prima persona. È l’imprenditore occulto, agisce attraverso un prestanome che, almeno sulla carta, prende le decisioni operative per conto suo. A differenza di quanto si possa credere questa figura risponde delle obbligazioni dell’impresa con responsabilità illimitata, tanto da venir coinvolta nella liquidazione giudiziale nel caso in cui l’azienda dovesse trovarsi nei guai da un punto di vista economico.

L’imprenditore occulto rischia la galera nel caso in cui si dovesse aprire un procedimento per bancarotta fraudolenta. Nascondersi dietro un prestanome non è sufficiente per salvarsi da eventuali problemi.

Che cosa caratterizza l’imprenditore occulto

Il Codice Civile non definisce in modo chiaro e cristallino cosa sia o di cosa si occupi l’imprenditore occulto. Volendo dare una definizione, lo si può identificare con la persona che esercita un’attività d’impresa, ma non in proprio. Si avvale di un prestanome, che risulta essere a tutti gli effetti risulta essere l’imprenditore.

Questa situazione porta a creare due figure ben distinte tra di loro:

Perché si venga a realizzare la figura dell’imprenditore occulto devono sussistere congiuntamente questi tre elementi:

Il ruolo del prestanome

In questo contesto il prestanome non ha alcun potere di prendere delle decisioni. È una sorta di mandatario senza rappresentanza: compie i vari atti a nome proprio, ma in realtà li conclude per conto di un altro soggetto.

Generalmente riceve un compenso mensile fisso, ma allo stesso tempo non partecipa al rischio d’impresa e non ne percepisce gli utili. Spesso e volentieri sono dei nullatenenti o soggetti con dei patrimoni limitati, che sono disposti a mettere a rischio i propri risparmi nel caso in cui l’attività dovesse andare male.

Perché si utilizza questa struttura?

Ma perché un imprenditore occulto utilizza un prestanome per gestire un’attività e non lo fa in prima persona?

Sono molteplici i motivi per i quali si utilizza questa tipologia di struttura: ci sono soggetti che preferiscono evitare il fallimento personale o che vogliono continuare ad operare in prima persona dopo essere stati coinvolti in precedenti procedure concorsuali.

Spesso e volentieri si ha intenzione di eludere le normative fiscali o previdenziali, intestando l’attività a un terzo soggetto. In alcuni casi si ha la necessità di aggirare dei requisiti professionali o autorizzativi per poter gestire in prima persona particolari attività, appoggiandosi a un prestanome che, da un punto di vista formale, li possiede.

Le responsabilità dell’imprenditore occulto

La presenza di un imprenditore occulto porta necessariamente a una domanda. Quando è il prestanome contrarre dei debiti, in quale misura ne risponde il titolare nascosto?

In Italia vige tradizionalmente una regola: il principio formale della spendibilità del nome.

In altre parole diventa imprenditore il soggetto che esercita l’attività in prima persona, assumendosi l’onere di compiere i vari atti necessari. Questa figura è rappresentata dal soggetto che utilizza il proprio nome nel traffico giuridico.

Seguendo il principio che abbiamo appena enunciato, solo l’imprenditore palese (ossia il prestanome) risponde delle obbligazioni che ha assunto. L’imprenditore occulto, che non ha mai utilizzato il proprio nome, non è imputabile in alcun modo.

Con la sentenza n. 1418/1983, la Corte di Cassazione ha accolto questa impostazione. Nel caso preso in esame dagli Ermellini, i creditori avevano dovuto aggredire il patrimonio del prestanome e non quello dell’imprenditore occulto.

Più di recente, però, la giurisprudenza sembra aver cambiato passo.

Non è stato più ammesso che qualcuno potesse lucrare sugli utili di un’impresa e si sottraesse alle responsabilità grazie a un prestanome nullatenente. Il diritto ha iniziato a dare più importanza alla sostanza dei rapporti economici e non alla forma giuridica degli atti.

Liquidazione giudiziale: cosa è cambiato

A cambiare un po’ le regole del gioco è stato l’articolo 256, comma 5, del Codice della Crisi d’Impresa dell’Insolvenza, che ha introdotto alcune novità per disciplinare le società occulte che si applicano per analogia al nostro caso.

Stando al nuovo orientamento giurisprudenziale, l’imprenditore occulto non solo risponde solidalmente con il prestanome e, quando fallisce, il prestanome deve sempre essere assoggettato a liquidazione giudiziale.

A questo punto cambia il criterio di imputazione che non si limita alla spendibilità del nome, ma si estende anche al potere direzionale dell’impresa. Chi ha il potere di decidere, in altre parole, deve anche assumersi le responsabilità illimitate: vige il principio di inseparabilità tra il potere e la responsabilità.

La nuova interpretazione è stata accolta anche dalla Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 5603/1996 ha sostanzialmente esteso la liquidazione giudiziale all’imprenditore occulto, facendo prevalere la sostanza della gestione rispetto alla forma giuridica dell’intestazione.

È necessario, però, prestare la massima attenzione ad un fattore: la liquidazione giudiziale estesa all’imprenditore occulto ha natura costitutiva e ha efficacia ex nunc, non può essere applicata retroattivamente.

È necessario che venga emessa una sentenza autonoma, non deve essere semplicemente a corredo di quella del prestanome.

A dover attivare la procedura di estensione è un’apposita istanza del curatore, di un creditore o del pubblico ministero. O anche, semplicemente, dei soci e creditori personali dell’imprenditore occulto.

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