Con il nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, introdotto dal decreto legislativo n. 209 del 27 dicembre 2023 e successivamente modificato, anche alcune categorie tradizionalmente considerate di confine, come i lavoratori frontalieri, possono accedere a un trattamento fiscale di favore, al ricorrere di specifici requisiti.
Un chiarimento importante arriva dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 12 del 20 gennaio 2026, pubblicata sul magazine istituzionale FiscoOggi, che affronta il caso di un lavoratore frontaliere intenzionato a trasferire nuovamente la residenza fiscale in Italia a partire dal 2026.
Indice
I diritti dei lavoratori frontalieri
Il contribuente oggetto dell’interpello è un lavoratore che si è trasferito all’estero nel 2018, pur continuando a svolgere la propria attività lavorativa in Italia in qualità di frontaliere. Dopo alcuni anni, e a seguito dell’acquisto di un immobile nel territorio nazionale, il lavoratore manifesta l’intenzione di rientrare stabilmente in Italia, trasferendovi la residenza fiscale.
Un elemento centrale della vicenda è che il lavoratore intende continuare a prestare la propria attività alle dipendenze dello stesso datore di lavoro per il quale operava all’estero, coincidente anche con il datore presso cui era stato impiegato in Italia prima dell’espatrio.
La richiesta: accesso al nuovo regime impatriati
Alla luce della propria elevata qualificazione professionale e del fatto che l’attività lavorativa è sempre stata svolta in Italia, seppur nell’ambito del lavoro frontaliero, il contribuente chiede se possa beneficiare del nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 209 del 2023.
Secondo l’interpretazione proposta dal lavoratore, il requisito della residenza estera sarebbe soddisfatto, così come gli altri presupposti richiesti dalla normativa, consentendo l’accesso alla tassazione agevolata sui redditi prodotti in Italia dopo il rientro.
Il nuovo regime agevolato per gli impatriati
Il nuovo regime dei lavoratori impatriati si applica ai contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia a partire dal periodo d’imposta 2024. La disciplina consente l’accesso all’agevolazione anche a coloro che, una volta rientrati, prestano attività lavorativa in favore dello stesso soggetto (o di una società appartenente al medesimo gruppo) presso cui erano impiegati all’estero.
Tuttavia, in tali ipotesi, la norma prevede un irrigidimento dei requisiti temporali relativi alla permanenza all’estero.
Come chiarito dall’Agenzia delle entrate, quando il lavoratore rientra in Italia per lavorare per lo stesso datore o gruppo, il periodo minimo di pregressa residenza estera non è più pari a tre anni, ma sale a sei o sette periodi d’imposta (a seconda che si tratti o meno del medesimo soggetto datore/gruppo). La durata dipende dal fatto che il datore di lavoro estero coincida o meno con quello presso cui il lavoratore era impiegato in Italia prima del trasferimento all’estero.
Nel caso specifico, avendo il contribuente trasferito la residenza fuori dall’Italia a partire dal 2018 e programmando il rientro dal 2026, il requisito risulta soddisfatto, poiché la residenza estera si è protratta per sette periodi d’imposta.
Un ulteriore elemento di rilievo riguarda l’eliminazione del collegamento funzionale tra il trasferimento della residenza e l’inizio di una nuova attività lavorativa in Italia. A differenza del previgente regime speciale per i lavoratori impatriati, il nuovo impianto normativo non richiede più che il rientro sia direttamente collegato all’avvio di un’attività produttiva di reddito agevolabile nel territorio dello Stato.
Inoltre, la norma non pone vincoli sul luogo di svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di residenza all’estero antecedente al rientro.
Alla luce delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate conclude che, risultando rispettato il requisito della pregressa residenza estera per sette periodi d’imposta, il lavoratore frontaliere potrà accedere al nuovo regime agevolato per i lavoratori impatriati, applicandolo al reddito di lavoro dipendente prodotto in Italia, a condizione che siano soddisfatti anche gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa.
Gli altri requisiti richiesti dalla legge
Restano infatti necessari, ma non oggetto dell’interpello, altri presupposti fondamentali. In particolare, il lavoratore deve essere in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione, come definiti dal decreto legislativo n. 108 del 2012 e dal decreto legislativo n. 206 del 2007, oppure aver svolto attività di ricerca, anche applicata, incluse quelle nell’ambito delle tecnologie di intelligenza artificiale.