Nei confronti delle società con sede nella Repubblica di San Marino deve essere emessa la fattura elettronica. Da questo obbligo, però, sono esclusi i soggetti che in Italia sono solo identificati, ma non sono stabili. Le operazioni, però, devono essere sempre documentate da delle fatture cartacee.
I dubbi e le perplessità sulla gestione dei rapporti con questo Paese continuano ancora oggi, anche se la fatturazione elettronica è stata introdotta da un po’ di anni e, adesso, è ampiamente utilizzata negli scambi commerciali tra i due Stati. A fare un po’ di chiarezza è intervenuta l’Agenzia delle Entrate: è stato spiegato come debbano essere gestiti i rapporti con le imprese e i professionisti di San Marino.
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San Marino, quando è obbligatoria la fattura elettronica
L’Agenzia delle Entrate ha fatto il punto della situazione della gestione della fattura elettronica verso San Marino nella risposta all’interpello 557/2022. I chiarimenti prendono spunto da un quesito posto da un contribuente (società identificata ai fini Iva in Italia attraverso un rappresentante fiscale, che non si è stabilita e non è residente nel nostro Paese).
Il contribuente ha spiegato di avere dei rapporti continuativi con dei clienti stabiliti nella Repubblica di San Marino, verso i quali cede dei beni. Ha chiesto se fosse obbligato a emettere una fattura elettronica nei confronti dei soggetti in questione.
La risposta fornita dall’Ade è stata chiara: la società in questione non ha alcun tipo di obbligo in questo senso, ma nel momento in cui opta per non emettere la fattura in formato elettronico la deve realizzare in formato cartaceo.
La normativa di riferimento
L’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 127/2015 – che è stato modificato dall’articolo 18, comma 2 del Decreto Legge n. 36/2022 – prevede che le prestazioni di servizi e la cessione di beni, che vengono effettuate tra soggetti che siano residenti o stabiliti in Italia, devono essere emesse con delle fatture elettroniche. La stessa regola vale anche per le variazioni (ossia le note di credito).
La documentazione fiscale elettronica dovrà essere scambiata utilizzando SdI (Sistema di Interscambio). Una precedente deroga concessa a livello europeo ha elencato i casi nei quali l’emissione non è obbligatoria.
Alcune informazioni su come i contribuenti si devono muovere arrivano dalla circolare n. 14/2019 dell’Agenzia delle Entrate, la quale ha spiegato che
L’Italia è stata autorizzata ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano, […] nonché a disporre che l’uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordinato all’accordo del destinatario, se stabilito in Italia. Tale autorizzazione è stata pienamente recepita dal legislatore, in ultimo espungendo, dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo numero 127/2015, il riferimento ai soggetti identificati (tramite identificazione diretta ovvero rappresentante fiscale), i quali non sono tenuti alla fatturazione elettronica.
Il documento continua evidenziando che:
Nel caso di operazioni effettuate nei confronti di questi ultimi (o dagli stessi poste in essere) per le quali vige l’obbligo di fatturazione, questa potrà comunque essere elettronica via SdI, per accordo tra le parti ovvero per scelta del cedente/prestatore.
Questo significa, in altre parole, che i soggetti che non si siano stabiliti in Italia non sono obbligati ad emettere la fattura elettronica verso San Marino. Il prestatore ed il cedente, ad ogni modo, hanno la possibilità di accordarsi come meglio credono ed optare o meno per questa soluzione.
Le deroghe alle regole generale
A fare il punto della situazione sull’obbligo o meno di fatturazione elettronica nei confronti di soggetti che hanno sede a San Marino, ci ha pensato il Ministero dell’Economia e delle Finanze con un decreto datato 21 giugno 2021.
Al suo interno viene stabilito che, per le operazioni ai fini Iva, la strada ordinaria da percorrere è quella della fatturazione elettronica. In alcuni casi questo obbligo è escluso dalla legge.
Il decreto che abbiamo appena citato – che ha dato attuazione a quanto previsto dall’articolo 12 del Decreto Legge n. 34/2019 (Decreto Crescita) – ha stabilito che:
- le cessioni dei beni che vengono concluse all’interno dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e quella di San Marino, la fattura deve essere emessa in formato elettronico. Anche le eventuali note di credito devono seguire lo stesso percorso;
- in deroga a quando è stato previsto dal punto precedente, l’emissione della fattura in formato elettronico non è obbligatoria per le ipotesi che sono espressamente previste dalla legge.
Tra i soggetti che vengono espressamente esclusi dall’obbligo di utilizzare la fatturazione elettronica ci sono le aziende e i professionisti che in Italia risultano essere semplicemente identificati, ma non sono stabili o residenti nel nostro Paese.
Il decreto che abbiamo citato in precedenza, all’articolo 4, prevede espressamente che:
Gli operatori economici residenti, stabiliti o identificati in Italia, che per le cessioni di beni spediti o trasportati nella Repubblica di San Marino non sono obbligati a emettere fattura elettronica, possono emettere la fattura in formato elettronico o, in alternativa, in formato cartaceo ai sensi del presente articolo.
Questo significa che nei rapporti con la Repubblica di San Marino è obbligatorio emettere le fatture elettroniche. Da questa regola generale sono esclusi i soggetti solo identificati nel nostro Paese, devono emettere la documentazione in formato cartaceo.
Quanti avessero intenzione di emettere la documentazione fiscale in formato elettronico devono fare riferimento alle regole tecniche che sono state emanate dal direttore dell’Agenzia delle Entrate con il provvedimento n. 211273/2021.