Il 90% dei compensi percepiti viene escluso dal reddito imponibile. Sintetizzando al massimo questa è l’agevolazione pensata per docenti e ricercatori che decidono di trasferire la propria residenza in Italia: l’iniziativa è rivolta a quanti sono all’estero e che hanno intenzione di rientrare nel nostro Paese.
Siamo di fronte, indubbiamente, ad una delle agevolazioni tributarie più importanti che il nostro Paese ha messo in atto per contrastare la fuga dei cervelli. È un’iniziativa che non si rivolge esclusivamente a quanti si stanno preparando a rientrare e coinvolge dei professionisti altamente qualificati, che hanno deciso di portare le proprie competenze in Italia.
Indice
Rientro docenti e ricercatori, come funziona l’agevolazione
L’agevolazione destinata a docenti e ricercatori è stata introdotta dall’articolo 44 del Decreto Legge n. 78/10: è previsto un trattamento fiscale di favore per quanti dovessero decidere di trasferirsi in Italia. La misura prevede che i redditi da lavoro dipendente o autonomo, che vengono prodotti nel nostro Paese, concorrano alla formazione del reddito complessivo solo per il 10% del loro ammontare.
Con la Legge di Bilancio 2017 il legislatore ha deciso di rendere permanente questa agevolazione: sono stati eliminati i limiti temporali che erano previsti in precedenza e che ne limitavano l’applicazione. In un secondo momento, con il Decreto Crescita del 20219, sono stati ampliati ulteriormente i benefici previsti: la durata base dell’agevolazione è stata allungata da a quattro a sei anni ed è stata aperta la porta ad ulteriori proroghe.
La circolare n. 17 del 23 maggio 2017 dell’Agenzia delle Entrate ha esplicitamente chiarito che questa norma ha due obiettivi:
- rimediare alla fuga dei cervelli;
- contribuire a favorire lo sviluppo tecnologico e scientifico dell’Italia.
Quali differenze ci sono con il regime degli impatriati
La misura messa in campo per incentivare il rientro dei docenti e ricercatori non deve essere confuso con il regime degli impatriati, che è stato previsto dall’articolo 5 del Dlgs n. 209/23: le due agevolazioni, infatti, presentano delle nette differenze.
Attraverso il regime degli impatriati, chi rientra si vede ridurre del 50% il reddito imponibile. Il regime di maggior vantaggio viene applicato a qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dal fatto che sia subordinata o autonoma. I docenti ed i ricercatori, invece, si vedono escludere il 90% del reddito, anche se il beneficio spetta esclusivamente dai compensi che derivano dalle attività di ricerca e docenza.
L’Agenzia delle Entrate – con la risposta all’interpello n. 16 del 28 gennaio 2025 – ha spiegato che i due regimi sono cumulabili anche nello stesso periodo d’imposta. Il contribuente, quindi, ha la possibilità di applicare contemporaneamente l’abbattimento dei compensi al 90% per i redditi da docenza o ricerca e quella del 50% per gli altri redditi professionali. È necessario, però, che vengano rispettati, in modo separato, i requisiti per accedere ad entrambe le agevolazioni.
Si apre, quindi, uno scenario molto interessanti per quanti svolgono delle attività miste.
Quali sono i requisiti per accedere all’agevolazione
Per poter accedere alle agevolazioni, i ricercatori ed i docenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- aver conseguito un titolo di studio universitario o equiparato;
- la residenza all’estero non deve essere occasionale;
- le attività di ricerca o la docenza all’estero devono essere state svolte in maniera documentata presso centri di ricerca pubblici/privati o delle Università per almeno due anni consecutivi;
- è necessario svolgere l’attività di ricerca in Italia;
- deve essere acquisita la residenza fiscale nel nostro Paese.
I requisiti, che abbiamo appena visto, devono sussistere contemporaneamente. In caso contrario non è possibile accedere all’agevolazione.
Il titolo di studio universitario o equiparato
Nella definizione di titolo di studio universitario vi rientrano tutti i titoli accademici, universitari o che sono equiparati. È bene sottolineare che i titoli di studio, che sono stati conseguiti all’estero, non sempre vengono riconosciuti in modo automatico in Italia: è necessario, quindi, richiedere la dichiarazione di valore alla competente autorità consolare.
La dichiarazione di valore è il documento attraverso il quale viene attestato il valore di un titolo di studio universitario nel Paese in cui è stato conseguito. Il documento deve essere rilasciato in lingua italiana a cura delle Rappresentanze Diplomatiche italiane all’estero (Ambasciate/Consolati) competenti per zona. La dichiarazione di valore deve essere conservata a cura del beneficiario dell’agevolazione.
Soggetti che non risiedono occasionalmente all’estero
La normativa non specifica quanto debba durare la permanenza all’estero. Alcune indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 17/E/2017, dove viene spiegato che si deve trattare di una permanenza stabile e non occasionale.
Il requisito della stabile residenza viene appurato con l’iscrizione all’Aire, a cui si accede dopo che un determinato soggetto rimane all’estero per un periodo superiore ad un anno.
La detassazione del reddito
Ma come funziona nel dettaglio la detassazione del reddito? Molto pragmaticamente viene escluso il 90% degli emolumenti che i docenti e i ricercatori percepiscono dalla formazione del reddito di lavoro dipendente od autonomo, che non viene calcolato ai fini Irpef. Nell’agevolazione rientrano esclusivamente gli emolumenti generati con lo svolgimento dell’attività di ricerca o docenza.
I benefici si iniziano ad applicare nel momento in cui i diretti interessati prendono effettivamente la loro residenza fiscale in Italia. A partire da questa data il reddito concorre alla formazione del reddito solo per il 10% del suo ammontare. Su questa base imponibile devono essere applicati i criteri normali di tassazione Irpef, compresi gli oneri deducibili o detraibili.
La misura spetta nei limiti previsti del regime de minimis (così come normato dall’articolo 8-bis del Decreto Legge n. 148/17). Il richiedente deve verificare di non superare le soglie previste da questo regime, nel caso in cui stesse svolgendo un’attività di lavoro autonomo.