Conguaglio 730, come verificare rimborsi o addebiti

Chi ha presentato il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta, può visualizzare online il risultato delle operazioni di conguaglio fiscale effettuate

Pubblicato: 24 Settembre 2018 12:38

QuiFinanza

Redazione

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Chi ha presentato il modello 730 indicando l’Inps come sostituto d’imposta, può visualizzare online il risultato delle operazioni di conguaglio fiscale effettuate.
A comunicare il via al servizio di assistenza fiscale per i cittadini in relazione ai conguagli fiscali di cui al modello 730/4 è un messaggio pubblicato dall’Inps.

In pratica, i contribuenti potranno visualizzare online se hanno diritto ad un rimborso Irpef, che verrà erogato dall’Inps, ovvero ad un addebito d’imposta che sarà trattenuto mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Istituto.

Come funziona

Il servizio di assistenza consente di consultare l’avvenuta ricezione delle risultanze contabili, con il dettaglio dei relativi importi (nonché la denominazione del soggetto che ha effettuato l’invio) e le trattenute o i rimborsi effettuati mensilmente sulle prestazioni erogate dall’Inps, in applicazione delle risultanze del modello 730. Inoltre, con il servizio, le risultanze contabili verranno gestite sulle prestazioni istituzionali sul presupposto della sussistenza del rapporto di sostituzione con l’Inps o, in caso contrario, diniego con conseguente restituzione.

Cedolare secca

Oltre alla funzione di consultazione, aggiunge l’Istituto, il servizio “consente ai contribuenti di effettuare online la richiesta di annullamento e di variazione della seconda rata d’acconto Irpef e/o Cedolare Secca nei termini previsti dalla normativa vigente, ossia entro il 30 settembre 2018″.

Assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari

Viene, infine, ricordato che “l’acquisizione delle risultanze contabili ai fini dell’assistenza fiscale presuppone un rapporto di sostituzione del soggetto dichiarante con l’Inps nell’anno di presentazione del modello 730 e che tale rapporto di sostituzione non ricorre nel caso di erogazione di sole prestazioni assistenziali quali, ad esempio, assegni sociali, pensioni di invalidità civile e assegni familiari.

 

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