“Sto per stipulare un contratto di compromesso per l’acquisto di un appartamento in un condominio – ha scritto un utente a Fisco Oggi, magazine online dell’Agenzia delle Entrate -. È vero che in qualità di ‘promissario acquirente’ ho diritto a usufruire del Superbonus 110% per i lavori edilizi che inizieranno a breve?”.
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Superbonus su casa in acquisto: chi può richiedere lo sconto
In generale, come specificato dalla redazione di FiscoOggi, il Superbonus spetta “ai soggetti che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio”.
In presenza dei requisiti e delle condizioni richieste dalla legge per usufruire dell’agevolazione, inoltre, tra gli aventi diritto alla detrazione rientra anche il “futuro acquirente immesso nel possesso dell’immobile oggetto degli interventi agevolati”.
Il Decreto Rilancio, infatti, ha individuato tra i destinatari del Superbonus “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”. Lo sconto può essere richiesto da tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati.
Con la locuzione “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni”, il Legislatore ha inteso precisare che la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).
Le condizioni dalle quali dipende il riconoscimento dello sconto sulla casa da acquistare
Per usufruire dello sconto riconosciuto dal Superbonus sulla casa che si vuole acquistare è necessario che sia stato stipulato e regolarmente registrato un contratto preliminare di vendita dell’immobile. Si tratta di una condizione necessaria, che tuttavia, analogamente a quanto previsto per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non rende necessaria l’autorizzazione a eseguire i lavori da parte del promittente venditore, essendo implicitamente accordata con l’immissione anticipata nel possesso dell’immobile.
Infine, sono ammessi a fruire della detrazione anche i familiari del possessore o del detentore dell’immobile, individuati ai sensi dell’articolo 5, comma 5, del TUIR, quindi:
- coniuge;
- componente dell’unione civile (di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76);
- parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado;
- conviventi di fatto (ai sensi della predetta legge n. 76 del 2016), sempreché sostengano le spese per la realizzazione dei lavori.
La detrazione spetta a tali soggetti, a condizione che:
- siano conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento alla data di inizio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione se antecedente all’avvio dei lavori;
- le spese sostenute riguardino interventi eseguiti su un immobile, anche diverso da quello destinato ad abitazione principale, nel quale può esplicarsi la convivenza.
Per fruire del Superbonus non è necessario che i familiari abbiano sottoscritto un contratto di comodato essendo sufficiente che attestino, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di essere familiari conviventi.