Nel contesto del commercio internazionale, pochi fattori incidono sulla competitività delle imprese quanto l’introduzione improvvisa di barriere tariffarie. I dazi imposti dagli Stati Uniti durante la prima fase dell’amministrazione Trump, giustificati attraverso l’uso dell’International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), hanno avuto un impatto significativo su numerose aziende europee e italiane, soprattutto su quelle che esportano direttamente negli USA con formule contrattuali che trasferiscono l’onere doganale sull’esportatore, come la resa DDP (delivered duty paid), o che operano tramite succursali statunitensi.
Oggi, a distanza di anni, queste hanno la possibilità di ottenere il rimborso dei dazi pagati. Ma non tutte le imprese potranno beneficiarne. Al contrario, solo chi si muove correttamente e nei tempi giusti potrà tutelare i propri interessi economici, mentre chi resta fermo rischia di perdere definitivamente qualsiasi diritto alla restituzione delle somme versate.
Il nodo giuridico: il caso IEEPA e i limiti del potere presidenziale
Il cuore della questione è ora all’esame della Corte Suprema degli Stati Uniti. Il caso riguarda l’uso dell’IEEPA, una legge del 1977 pensata per consentire al Presidente di adottare misure eccezionali in caso di emergenza nazionale. Donald Trump l’ha utilizzata come base giuridica per introdurre dazi doganali straordinari, giustificandoli come strumenti di tutela economica e sicurezza nazionale.
Tuttavia, il problema è costituzionale prima ancora che commerciale. La Costituzione degli Stati Uniti, all’articolo 1, sezione 8, attribuisce esplicitamente al Congresso il potere di imporre dazi e tariffe doganali. Il contenzioso, quindi, non riguarda solo la legittimità politica delle scelte, ma la stessa legittimità giuridica del potere presidenziale di intervenire in materia tariffaria senza un atto legislativo.
Durante l’udienza del 5 novembre, la maggioranza dei giudici è apparsa scettica sull’interpretazione estensiva dell’IEEPA. Se la Corte dovesse stabilire che la legge non consente l’introduzione autonoma di dazi, le tariffe verrebbero dichiarate illegittime. Questo aprirebbe formalmente la strada ai rimborsi. Ma la sentenza, da sola, non basta.
I rimborsi non sono automatici: come le imprese possono agire
Uno degli errori più comuni è pensare che un’eventuale bocciatura dei dazi comporti automaticamente la restituzione delle somme pagate. Non è così. Il sistema doganale statunitense è basato su procedure amministrative e giurisdizionali molto rigide. Anche in presenza di una sentenza favorevole, il rimborso spetta solo alle aziende che hanno preservato il proprio diritto attraverso specifici atti formali.
Potranno ottenere la restituzione dei dazi solo:
le imprese che non hanno ancora liquidato definitivamente gli importi dovuti;
le imprese che hanno presentato ricorso alla Corte del Commercio internazionale degli Stati Uniti (CIT) prima della pubblicazione della sentenza della Corte Suprema.
Chi non rientra in queste due categorie rischia seriamente di restare escluso, anche se i dazi venissero dichiarati illegittimi.
Le procedure tecniche: come si costruisce il diritto al rimborso
Dal punto di vista operativo, il sistema prevede una distinzione fondamentale tra dazi non ancora liquidati e dazi già liquidati.
Nel primo caso, le dichiarazioni doganali, negli Stati Uniti, vengono normalmente liquidate entro circa 314 giorni dall’importazione. Finché la liquidazione non è avvenuta, l’importatore può presentare una correzione post-riepilogativa (PSC) attraverso il sistema informatico ACE (automated commercial environment). Intervenire prima della liquidazione consente di bloccare l’effetto definitivo del pagamento e mantenere aperta la possibilità di rimborso.
Se la liquidazione è già avvenuta, la strada è più complessa ma ancora percorribile, perché bisogna presentare un reclamo alla Customs and Border Protection (CBP) entro 180 giorni dalla data di liquidazione. In caso di rigetto del reclamo, c’è la possibilità di presentare ricorso alla CIT entro ulteriori 180 giorni. Il ricorso deve essere presentato tramite un avvocato abilitato negli Stati Uniti, e deve contenere almeno: i dati dell’importatore, il numero di “entry” doganale, lo stato di liquidazione, l’atto impugnato.
Non è necessario, in questa fase, un ricorso pienamente argomentato nel merito. Può essere integrato successivamente. L’elemento decisivo è cristallizzare la giurisdizione prima della decisione della Corte Suprema.
Perché il fattore tempo è decisivo
La tempistica è l’aspetto più sottovalutato e, allo stesso tempo, il più determinante. La decisione della Corte Suprema non è attesa prima del 20 febbraio, anche a causa di una pausa procedurale di quattro settimane durante la quale non verranno pubblicate opinioni.
Questo lasso di tempo rappresenta una finestra di intervento per le imprese. Dopo la sentenza, secondo molti commentatori e operatori del diritto statunitense, la Corte del Commercio internazionale difficilmente accoglierà nuovi ricorsi. In pratica, chi non avrà già una causa pendente rischierà di essere escluso definitivamente dai rimborsi.
Chi rischia di perdere tutto
Rischiano di perdere il diritto al rimborso le aziende che hanno pagato i dazi ma non hanno presentato alcun reclamo e le imprese che hanno lasciato scadere i termini amministrativi, ma anche chi attende la sentenza, senza aver avviato alcuna azione preventiva. In questi casi, anche una sentenza favorevole non produrrà gli effetti desiderati.