Per i ritrovamenti archeologici non spetta sempre un premio, cosa dice la legge

Una sentenza del Tar chiarisce quando ritrovamenti archeologici danno diritto ad un premio. C'è un caso specifico dove non è previsto

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Claudio Cafarelli

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Trovare un tesoro non significa automaticamente aver diritto a un compenso. Lo dimostra il caso di un subacqueo di Porto Cervo che, durante un’immersione a circa tre metri di profondità, ha individuato oltre 30mila monete romane di bronzo. Una scoperta di grande rilievo archeologico che, in condizioni diverse, avrebbe potuto dare accesso al cosiddetto premio di rinvenimento, previsto dalla normativa a favore di chi scopre casualmente beni culturali appartenenti allo Stato. In questo caso, però, il premio non è stato riconosciuto. Il ministero della Cultura ha escluso il diritto al compenso ritenendo che il ritrovamento non fosse avvenuto in modo fortuito. Una posizione che è stata confermata dal Tar Sardegna con la sentenza n. 2/2026 del 5 gennaio, chiarendo i confini tra scoperta casuale e ricerca intenzionale di beni archeologici.

Cosa dice la legge in caso di beni ritrovati

La disciplina italiana prevede che chi rinviene beni culturali di proprietà dello Stato possa ottenere un premio economico, generalmente compreso tra un quarto e un decimo del valore stimato del bene. La condizione essenziale, però, è che la scoperta sia fortuita, cioè non programmata e non frutto di un’attività di ricerca mirata.

Il principio mira a incentivare la collaborazione dei cittadini nella tutela del patrimonio culturale, senza legittimare iniziative private di scavo o di esplorazione archeologica non autorizzate. È proprio su questo punto che si è concentrata la valutazione delle autorità nel caso del subacqueo sardo.

I fatti contestati dal ministero della Cultura

Secondo quanto ricostruito, il subacqueo aveva con sé un metal detector, trasportato a bordo di un’imbarcazione e poi utilizzato durante l’immersione. Questo elemento è stato ritenuto decisivo per qualificare l’attività come orientata alla ricerca di beni archeologici.

La zona del ritrovamento, inoltre, era già nota per la presenza di relitti di imbarcazioni naufragate, un contesto che rafforza l’idea di un’esplorazione consapevole e mirata. In assenza del carattere fortuito, il ministero ha escluso il diritto al premio di rinvenimento.

Il ragionamento del Tar della Sardegna

Il Tar ha condiviso l’impostazione dell’amministrazione, chiarendo che non basta il semplice rinvenimento di un bene per far scattare il premio. Occorre valutare le modalità concrete dell’attività svolta.

Nella sentenza viene proposto un esempio utile a chiarire il principio: se una persona utilizza un metal detector per cercare un oggetto personale smarrito, come una fede nuziale persa in spiaggia, e durante la ricerca si imbatte in un reperto antico, la scoperta può essere considerata casuale. In quel caso, infatti, lo strumento non è utilizzato con finalità archeologiche.

Diverso è il caso di chi opera con l’esplicita intenzione di individuare beni di interesse storico o archeologico. In questa situazione, anche l’uso di strumenti tecnologici assume un significato diverso e fa venir meno il requisito della casualità.

Il metal detector non è uno strumento vietato, ma se, nel corso di iniziative come la pulizia delle spiagge, venisse rinvenuto un oggetto antico, il ritrovamento potrebbe essere considerato fortuito. Ciò che conta non è lo strumento utilizzato, ma la finalità dell’azione e il contesto in cui avviene la scoperta.

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