Le modalità di convocazione dell’assemblea condominiale sono spesso un argomento che fa discutere in condominio, soprattutto se, per le più svariate ragioni, non si è ricevuta la comunicazione in merito alla sua convocazione. Il tema è stato affrontato dal Tribunale di Monza che, con la sentenza n. 1734 del 12 giugno 2024, ha affrontato una questione di grande attualità.
I Giudici si sono infatti pronunciati su un tema che ha conseguenze significative per quanto concerne la validità della convocazione dell’assemblea e delle delibere adottate. La sentenza ha dichiarato che l’uso di strumenti di comunicazione digitali, certamente moderni e veloci, come WhatsApp, email ordinarie o sms, non possono essere utilizzati per la convocazione dell’assemblea in quanto non soddisfano i requisiti di certezza ritenuti essenziali.
In particolare, nella prassi quotidiana, vi è l’abitudine di fare sempre maggiore uso delle email non certificate, spesso su richiesta degli stessi condomini al fine di poter risparmiare sui costi delle lettere raccomandate. Esaminando più nel dettaglio il caso concreto si illustrano quelle che sono le modalità per la convocazione dei condomini in assemblea previste dalla legge.
Indice
Con quali modalità deve essere convocata l’assemblea condominiale
Sulla base dell’articolo 66 delle disposizione di attuazione del Codice civile la comunicazione ai condomini, in merito alla convocazione dell’assemblea (sia essa ordinaria o straordinaria), contenente specifica indicazione dell’ordine del giorno, deve avvenire nei seguenti modi:
- lettera raccomandata con ricevuta di ritorno;
- posta elettronica certificata (PEC);
- fax;
- consegna a mano al diretto interessato con firma per accettazione.
L’avviso di convocazione deve essere notificato almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione in prima convocazione e deve contenere indicazione del luogo e dell’ora in cui essa si svolgerà.
Solo le modalità sopra riportate sono ritenute sicure e consentono di essere provate in caso di necessità. Infatti, soltanto con l’uso di tali strumenti, si ha la certezza che la comunicazione giunga effettivamente ai destinatari.
Mezzi di comunicazione differenti, come email ordinaria, whatsapp o SMS, non garantiscono quindi la certezza della ricezione da parte di tutti gli aventi diritto alla partecipazione, requisito essenziale per la validità dell’assemblea stessa e delle delibere che venissero approvate. Tali mezzi permettono di disporre di una prova in merito alla presunta ricezione della comunicazione al pari di una lettera raccomandata.
Niente whatsapp o email per convocare l’assemblea
La vicenda che ha dato origine alla sentenza del Tribunale di Monza nasce dal fatto che un condomino, non avendo ricevuto la comunicazione dell’assemblea condominiale che si era svolta, non aveva potuto partecipare alle decisioni che in tal sede erano state adottate.
Il condomino aveva richiesto l’annullamento della delibera a seguito del mancato rispetto delle modalità di comunicazione previste dalla legge.
Nella fattispecie la convocazione avveniva via email e il condomino non ne era venuto a conoscenza poiché da lungo tempo non apriva la casella di posta elettronica, comportamento non costituente obbligo nei suoi confronti.
A seguito del Giudizio di impugnazione il Tribunale accoglieva la richiesta del condomino e disponeva l’annullamento della delibera assembleare in quanto la convocazione via email non rientra tra i mezzi legali, tassativamente elencati nella normativa di riferimento, così come modificata dopo la riforma del condominio del 2012.
Ricordiamo che in precedenza l’articolo 66 disp. att .cod civ. non specificava quelle che dovevano essere le modalità di notifica da adottare, lasciando ampia discrezionalità all’amministratore e alla volontà dei condomini. Si poteva usare anche l’avviso nella cassetta della posta piuttosto che l’affissione nell’atrio. Dopo la riforma è stata introdotta una regola più rigida che vuole limitare la validità della convocazione a particolari modalità in forma scritta; si tratta di quelle modalità in base alle quali si può ritenere certificata la ricezione da parte del destinatario.
Secondo il Tribunale di Monza, dunque, anche se la pratica di utilizzare l’email ordinaria è piuttosto diffusa tra gli amministratori di stabili, essa non può ritenersi valida legalmente ancorché venga ampiamente utilizzata per altre forme di comunicazione.
Non è dunque ammessa un’interpretazione estensiva della normativa che consenta l’introduzione di ulteriori mezzi di comunicazione diversi da quelli elencati, anche se richiesti dai condomini.
Della stessa opinione era già stato il Tribunale di Roma con la sentenza del 9 ottobre 2023 che evidenziava come l’art. 72 disp. att. c.c. prevedesse espressamente l’inderogabilità di detta disposizione anche da parte del regolamento condominiale.
A chi spetta l’onere della prova
La sentenza pone inoltre l’attenzione sull’onere della prova e sottolinea come, in caso di controversia spetti all’amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, l’obbligo di provare che la convocazione è avvenuta in base ai modi di legge. Non si può addossare al condomino che deduca l’invalidità dell’assemblea, la prova negativa di tale adempimento.
In mancanza di prova, l’assemblea si presume convocata non a norma di legge e di conseguenza la delibera potrà essere annullata.
Invalidità della convocazione all’assemblea
Partendo dal presupposto che in base a quanto asserito dall’articolo 1136 codice civile, l’assemblea non può deliberare se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati, dobbiamo specificare quelle che sono le conseguenze in caso di avvenuta votazione.
Ai sensi dell’articolo 66 disposizioni di attuazione del codice civile, in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione degli aventi diritto, la deliberazione assembleare è annullabile come stabilito dall’articolo 1137 codice civile, su istanza dei dissenzienti o assenti poiché non ritualmente convocati.
Impugnazione delle delibere condominiali
Un avviso di convocazione non effettuato secondo le modalità legali influisce sulla validità della votazione. È possibile infatti impugnare la delibera per renderla priva di effetto. In tali condizioni la delibera adottata in assemblea è suscettibile di essere annullata. Ai sensi dell’articolo 1137 le delibere contrarie alla legge o al regolamento di condominio, possono essere impugnate dal condomino assente, dissenziente o astenuto. Il condomino interessato può adire l’autorità giudiziaria chiedendo l’annullamento della delibera entro il termine di 30 giorni che decorre, dalla data della delibera, per i dissenzienti o astenuti, e dalla comunicazione della delibera, per gli assenti.
Nel caso in cui il condomino coinvolto non dovesse contestare la delibera entro tale termine l’irregolarità viene meno e la delibera avrà piena efficacia nonostante l’irregolarità di comunicazione. Si ricorda che l’azione di annullamento non sospende l’esecuzione della delibera salvo che la sospensione sia ordinata dall’autorità giudiziaria.