Nome e cognome: ecco come cambiarli

Cambiare nome e cognome è possibile: ecco come fare per accedere alla documentazione e inoltrarla agli uffici competenti

Pubblicato: 21 Febbraio 2018 22:03Aggiornato: 28 maggio 2024 17:36

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Può succede, a volte, che una persona decida di cambiare nome e cognome per i motivi più svariati. Come fare per accedere alla procedura? È più semplice di quanto s’immagini.

Come cambiare nome e cognome

Il nostro ordinamento giuridico prevede la possibilità, per una persona, di cambiare nome e cognome. Questo può accadere per i motivi più disparati: uno scomodo caso d’omonimia, un appellativo ridicolo o che ne sveli l’origine naturale, o altro. Il cambio di nome è disciplinato dal Regolamento per la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile (DPR 396 del 3/11/2000), così come modificato dal DPR n.54/2012.

Per cambiare il proprio nome e cognome bisogna rivolgersi alla Prefettura del comune di appartenenza e compilare l’apposito modulo. A questo va apposta una marca da bollo da sedici euro – sono esenti dal pagamento le persone che decidono di cambiare nome perché vergognoso e ridicolo. Il modulo può essere consegnato o personalmente o tramite raccomanda con ricevuta di ritorno. Una volta inoltrata la richiesta, è il Prefetto a decidere se questa è meritevole oppure infondata. Se, infatti, ognuno può presentare la domanda, non tutti hanno però diritto a cambiare il proprio nome e cognome.

La procedura di approvazione

Se la richiesta per cambiare nome e cognome (o uno solo di essi) è accettata dal Prefetto, il soggetto può, all’emissione di un decreto del Ministero dell’Interno, procedere all’affissione della domanda nel comune di nascita e di residenza. Questa deve rimanere esposta per trenta giorni consecutivi non solo per consentire a tutti di venire a conoscenza del cambio di nome, ma anche per permettere, a chi ne abbia interesse, di opporsi.

Ci si può opporre al cambio di nome solo nei trenta giorni di durata dell’affissione. Se il termine decorre e non c’è stata nessuna impugnazione, sarà sempre il Prefetto ad autorizzare la sostituzione. Se la domanda dovesse venire invece rigettata, si può fare ricorso o al Tribunale amministrativo regionale, o al Consiglio di Stato. Se nella prima fase della procedura per il cambio di nome – quella della presentazione della domanda al Prefetto – la persona non ha bisogno di un legale, in questo caso dovrà invece rivolgersi a un avvocato per vedere soddisfatta la sua richiesta.

Cambio nome, motivi e divieti

La legge italiana elenca quelli che sono i casi per i quali è tassativamente possibile cambiare nome e cognome:

Non tutto però è concesso e alla libertà individuale sono posti alcuni freni. Non è consentito cambiare nome e cognome in modo tale da ricalcare l’identità di un personaggio storico. Ciò creerebbe confusione o potrebbe indurre in errore in relazione all’appartenenza o meno a famiglie illustri o ben note.

Un limite è posto anche al momento della decisione del nome per i propri figli. La legge impone che il nome rispetti il genere biologico del neonato o della neonata. Fanno eccezione i nomi riconosciuti come unisex: Andrea, Celeste, Diamante, Fiore e Felice. Divieto anche per quei nomi che, involontariamente, possono creare motivo di scherno se uniti a determinati cognomi.  Ecco alcuni di quelli vietati in Italia:

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