Transizione 4.0, quali crediti di imposta fino al 2031

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei missioni. Vediamo quali sono i sub investimenti di cui benficiare fino al 2031.

Pubblicato: 24 Ottobre 2022 17:03

Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Il Piano promuove un’ambiziosa agenda di riforme, e in particolare, le quattro principali riguardano la PA, la giustizia, la semplificazione e la competitività, in piena coerenza con i sei pilastri del Next Generation EU riguardo alle quote d’investimento previste per i progetti green (37%) e digitali (20%).

Digitalizzazione, innovazione, competitività del sistema produttivo

I progetti nella missione “Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura” hanno l’obiettivo di favorire l’innovazione in chiave digitale, sostenendo l’infrastrutturazione del Paese e la trasformazione dei processi produttivi delle imprese.

Il MISE punta, inoltre, a sostenere gli investimenti strategici nell’ambito della Transizione 4.0 e favorire i progetti innovativi per le filiere del Made in Italy.

Per le linee di intervento promosse dal Mise sono stanziati complessivamente 14,16 miliardi di risorse previste dal PNRR e dal Fondo complementare, così ripartite:

I progetti di investimento sono, inoltre, accompagnati dalla riforma sulla proprietà industriale che mira a definire una strategia pluriennale per promuovere la cultura dell’innovazione e gli strumenti di protezione e valorizzazione della proprietà industriale.

Nell’ambito della Missione 1 – Componente 2Digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo”, l’Investimento 1 “Transizione 4.0” ha l’obiettivo di sostenere la trasformazione digitale delle imprese, incentivando gli investimenti privati in beni e attività, a sostegno della digitalizzazione attraverso il riconoscimento di crediti d’imposta.

L’Investimento 1 “Transizione 4.0” ha una dotazione finanziaria di 13,381 miliardi di euro, a cui si aggiungono 5,08 miliardi del Fondo complementare.

L’intervento è articolato in 5 sub-investimenti:

Mentre sono previsti una milestone e due target:

Le novità

La Legge di Bilancio n. 234 del 2021 come integrata dal Decreto Aiuti, D.L. 50/2022, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha potenziato il credito di imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali

Questa misura serve per supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Vediamo nel dettaglio le condizioni:

2022. Nessuna modifica è prevista in riferimento al periodo d’imposta 2022, per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2022 o entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro il 31 dicembre 2022 l’ordine risulti accettato e sia avvenuto il pagamento di acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione. Il credito d’imposta spetta nella misura del:

Dal 2023 al 2025. La proroga prevede una rimodulazione del credito d’imposta per investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025

2026

Prolungamento di tre anni con progressiva riduzione del bonus.

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

Non sono stati prorogati il credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, diversi da quelli indicati negli allegati A e B della legge 232/2016, sia materiali che immateriali, come mobili, arredi, macchinari e software non 4.0. In particolare:

Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento) diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

Altri beni strumentali immateriali diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

Così come non è stato prorogato il credito d’imposta per la formazione del personale dipendente finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze per la trasformazione tecnologica e digitale 4.0 (articolo 1, comma 210 e seguenti, legge 160/2019), che di conseguenza resta applicabile fino alle spese sostenute nel periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022.

Soggetti beneficiari e modalità di accesso per i crediti di imposta prorogati

I soggetti beneficiari di questi crediti di imposta sono tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche riconducibili a quanto indicato negli allegati A e B ed interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione del legale rappresentante.

Credito d’imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione estetica

Il decreto 26 maggio 2020 del Ministero dello Sviluppo Economico, tenendo conto dei principi generali e dei criteri contenuti nel Manuale di Frascati dell’OCSE, detta i criteri per la corretta applicazione del credito d’imposta per R&D&I.

Questa misura si pone come obiettivo di sostenere la competitività delle imprese stimolando gli investimenti in Ricerca e Sviluppo, Innovazione tecnologica, anche nell’ambito del paradigma 4.0 e dell’economia circolare, Design e ideazione estetica, rivolgendosi a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.

Sono escluse da questo beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Vediamo nel dettaglio le attività ammissibili.

Attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale

Per le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in campo scientifico e tecnologico, il credito d’imposta è così riconosciuto:

Le spese ammissibili, ai sensi del comma 200 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:

  1. spese di personale relative ai ricercatori e ai tecnici titolari di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegati nelle operazioni di ricerca e sviluppo
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di ricerca e sviluppo
  3. spese per contratti di ricerca extra muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
  4. quote di ammortamento relative all’acquisto da terzi, anche in licenza d’uso, di privative industriali relative a un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale
  5. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta
  6. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nei progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d’imposta.

Attività di innovazione tecnologica

Per le attività di innovazione tecnologica finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati, il credito d’imposta è riconosciuto secondo le seguenti modalità:

Le spese ammissibili, ai sensi del comma 201 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato nelle operazioni di innovazione tecnologica svolte internamente all’impresa
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nei progetti di innovazione tecnologica
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti alle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di innovazione tecnologica ammissibili al credito d’imposta.

Attività di innovazione tecnologica 4.0 e green

Per le attività di innovazione tecnologica 4.0 e green, finalizzate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione digitale 4.0, il credito d’imposta è riconosciuto:

Le spese ammissibili sono le stesse di quelle indicate per le attività di innovazione tecnologica.

Attività di design e ideazione estetica

Per le attività di design e ideazione estetica finalizzate ad innovare in modo significativo i prodotti dell’impresa sul piano della forma e di altri elementi non tecnici o funzionali, il credito d’imposta è riconosciuto:

Le spese ammissibili, ai sensi del comma 202 della legge di bilancio n. 160 del 27 dicembre 2019, sono:

  1. spese per il personale titolare di rapporto di lavoro subordinato o di lavoro autonomo o altro rapporto diverso dal lavoro subordinato, direttamente impiegato presso le strutture produttive dell’impresa nello svolgimento delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
  2. quote di ammortamento, i canoni di locazione finanziaria o di locazione semplice e le altre spese relative ai beni materiali mobili utilizzati nelle attività di design e innovazione estetica ammissibili al credito d’imposta, compresa la progettazione e realizzazione dei campionari
  3. spese per contratti aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario delle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta
  4. spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle altre attività innovative ammissibili al credito d’imposta
  5. spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività di design e ideazione estetica ammissibili al credito d’imposta.

Modalità di accesso ai crediti di imposta

Il credito d’imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e in quelle relative ai periodi d’imposta successivi fino a quando se ne conclude l’utilizzo.

Il credito è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di sostenimento delle spese ammissibili, presentando il modello F24 attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

È possibile applicare il beneficio anche per più attività ammissibili nello stesso periodo d’imposta.

Ai fini del riconoscimento del credito d’imposta, l’effettivo sostenimento delle spese ammissibili deve risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Le imprese, inoltre, sono tenute a redigere e conservare una relazione tecnica asseverata che illustri le finalità, i contenuti e i risultati delle attività ammissibili svolte in ciascun periodo d’imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso.

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