Se rinuncio all’eredità, i debiti possono passare ai miei figli minori?

La rinuncia all’eredità esclude i debiti del defunto, ma con figli minori la successione prosegue e serve il giudice tutelare per gestire il subentro.

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Un uomo perde il fratello all’improvviso e si trova a gestire una rinuncia all’eredità segnata da debiti pesanti; ha due figli minorenni e il timore è che quella situazione possa coinvolgere anche loro. La rinuncia all’eredità può giungere dopo una scoperta scomoda, insieme ai beni del defunto ci sono anche debiti: mutui non chiusi, cartelle, garanzie firmate anni prima.

Chi rinuncia non diventa erede e quindi non risponde dei debiti. Tuttavia, se ci sono figli minori, la sola rinuncia non è sufficiente. La successione prosegue e i minorenni possono essere chiamati al posto del genitore, però non rispondono in automatico dei debiti. In questo caso serve l’intervento del giudice tutelare per gestire il subentro e decidere come tutelare il minore.

Rinuncia all’eredità con figli minorenni: cosa succede ai debiti?

La rinuncia all’eredità interrompe ogni rapporto tra il chiamato e il patrimonio del defunto e opera con effetto retroattivo (art.521 c.c.).

“Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato chiamato alla successione. Non acquista la qualità di erede e resta estraneo sia ai beni sia ai debiti compresi nell’asse ereditario”.

Tra i debiti rientrano le passività lasciate dal defunto: finanziamenti, scoperti di conto, imposte non pagate, somme dovute a privati sorte prima della morte. Restano tutte nell’eredità e i creditori possono agire solo nei confronti di chi acquista la qualità di erede.

L’art. 480 c.c. prevede un termine di 10 anni per rinunciare, ma nel frattempo atti incompatibili con quella scelta possono integrare un’accettazione tacita (art. 476 c.c.).
La presenza di figli minorenni non modifica questo assetto. Infatti, la rinuncia del genitore definisce solo la sua posizione e non esaurisce la vicenda ereditaria. Che resta aperta e prosegue secondo l’ordine previsto dalla diritto successorio.

Subentro dei figli dopo la rinuncia all’eredità

Venuta meno la posizione del chiamato, la sua quota si devolve agli altri soggetti individuati dalla legge. Tra questi rientrano i figli, anche minori, che si inseriscono nella linea successoria al posto del genitore.

L’art. 467 c.c. disciplina l’istituto della rappresentazione che consente ai discendenti di subentrare nella posizione dell’ascendente. Quindi, in caso di rinuncia, i figli possono quindi essere chiamati all’eredità al posto del genitore, entrando nella successione come successori di grado ulteriore. La posizione di chiamato non coincide con quella di erede. Attribuisce solo una facoltà di accettare o di rinunciare all’eredità. Fino a quel momento non si acquistano diritti sui beni ereditari né si assumono obblighi.

“Il destinatario della delazione solo con l’accettazione entra effettivamente nella successione”.

Tale profilo è ancora più rilevante quando sono coinvolti figli minorenni. Il minore può essere chiamato all’eredità, ma non ha la capacità di compiere autonomamente le scelte che ne derivano. La sua posizione richiede quindi un intervento esterno, regolato dalle norme sulla rappresentanza legale e sulla tutela del patrimonio, che impongono il controllo dell’autorità giudiziaria.

Figli minorenni ed eredità: l’autorizzazione del giudice tutelare

L’art. 320 c.c. attribuisce ai genitori la rappresentanza legale del figlio minorenne, consentendo loro di assumere le decisioni e compiere atti che lo riguardano. Se l’atto incide sul patrimonio del minore, è richiesta l’autorizzazione del giudice tutelare.

“Gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione richiedono l’autorizzazione del giudice tutelare, nell’interesse del minore”.

L’ordinamento intende evitare che decisioni rilevanti siano assunte in presenza di possibili conflitti di interessi tra genitori e figlio, soprattutto se la scelta incide in modo definitivo sulla sua posizione patrimoniale.

La rinuncia all’eredità rientra tra gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione, perché può incidere in modo definitivo sulla posizione patrimoniale del minore. L’autorizzazione si richiede con ricorso al Tribunale nell’ambito della volontaria giurisdizione, non come controversia tra parti ma come controllo preventivo sulla scelta. Tale esigenza assume particolare rilievo se l’eredità è gravata da debiti o presenta un equilibrio incerto tra attivo e passivo.

Il giudice tutelare valuta la convenienza dell’operazione nell’interesse esclusivo del minore e verifica che la scelta sia coerente con la tutela del suo patrimonio.
In concreto, considera:

L’autorizzazione non è automatica e presuppone che la rinuncia risulti conveniente per il minore. In particolare, se l’eredità si presenta come pregiudizievole o caratterizzata da un saldo negativo tra attivo e passivo. Non si limita a recepire la volontà dei genitori, ma esercita un controllo effettivo sulla decisione.
Ne deriva che la rinuncia del minore non è un passaggio formale, ma un atto sottoposto a verifica preventiva, che richiede una valutazione concreta caso per caso.

Cosa succede se il minore non rinuncia all’eredità?

Se il genitore rinuncia e non si interviene sulla posizione del minore, il minore rimane chiamato all’eredità. Il termine di 10 anni per rinunciare decorre dall’apertura della successione.

Se, ad esempio, a pochi anni al momento dell’apertura della successione, allo scadere del termine decennale può trovarsi ancora privo della capacità di agire. In assenza di una rinuncia autorizzata, la posizione resta esposta agli effetti delle regole successorie. La tutela del minore non sospende in automatico il decorso del termine, ma richiede un’attivazione da parte di chi lo rappresenta.
Quindi, i creditori non possono agire sul patrimonio del minore per il solo fatto che il genitore ha rinunciato. Possono far valere le proprie ragioni sull’eredità e, nel momento in cui questa viene accettata, anche nei confronti dell’erede.

La chiamata non comporta responsabilità, ma la mancata rinuncia può condurre a una posizione che la rende possibile.
Il passaggio dirimente riguarda proprio la gestione della posizione del minore. L’accettazione può essere espressa o tacita, cioè attraverso comportamenti incompatibili con la volontà di rinunciare. Infatti, l’art. 476 c.c. riconosce l’accettazione tacita quando si compiono atti che presuppongono la volontà di accettare, e questa regola opera anche nella sfera del minore tramite l’attività dei suoi rappresentanti. La gestione dei beni ereditari, l’uso delle somme o atti dispositivi non autorizzati possono produrre effetti che si consolidano nel tempo.
Per i minori, l’ordinamento prevede una forma di tutela ulteriore. L’accettazione dell’eredità avviene con beneficio d’inventario, proprio per evitare la confusione tra patrimonio personale ed ereditario.

“L’accettazione dell’eredità devoluta ai minori deve farsi con beneficio d’inventario” (art. 471 c.c.).

Questo meccanismo attenua il rischio, ma non sostituisce la necessità di una scelta consapevole. La posizione del minore non si definisce da sola con il passare del tempo. Richiede una valutazione, un intervento e un coordinamento con le regole della successione.

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