Se rinuncio all’eredità devo pagare i debiti del defunto con l’Agenzia delle Entrate?

Chi rinuncia all’eredità non risponde dei debiti fiscali del defunto, ma comportamenti incompatibili o una rinuncia in danno dei creditori dell’erede possono riaprire la responsabilità anche verso il Fisco.

Pubblicato:

Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Rinunciare all’eredità serve a impedire che i debiti del defunto, ivi compresi quelli fiscali, entrino nel patrimonio di chi resta. Ma la rinuncia basta a mettersi al riparo, oppure l’Agenzia delle Entrate può trovare un varco? Non è una preoccupazione astratta: i debiti ereditari non si estinguono con la morte e possono passare agli eredi insieme al patrimonio. Chi rinuncia è considerato dalla legge come se non fosse mai stato erede. Eppure questo argine non è assoluto. Basta un atto incompatibile con la volontà di rinunciare perché la separazione tra il proprio patrimonio e quello del de cuius venga meno, con il rischio di essere chiamati a rispondere anche dei debiti fiscali.

Se rinuncio all’eredità devo pagare i debiti fiscali del defunto?

No. Chi rinuncia all’eredità, in linea generale, non deve pagare i debiti fiscali del defunto, perché la rinuncia impedisce che si acquisti la qualità di erede e mantiene separato il patrimonio personale da quello ereditario.

“La rinuncia all’eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale del circondario in cui si è aperta la successione (art. 519 c.c.)”.

Chi rinuncia è considerato come se non fosse mai stato erede. Senza accettazione, non nasce neppure la responsabilità per i debiti, nemmeno verso l’Agenzia delle Entrate o altri creditori del defunto.
Tuttavia, non sempre serve una dichiarazione formale per diventare erede; a volte è il comportamento concreto, tenuto dopo la morte, a produrre lo stesso effetto.
Può accadere, ad esempio, quando il chiamato all’eredità:

La giurisprudenza considera queste condotte come forme di accettazione tacita dell’eredità, anche se mosse da buona fede o da urgenze familiari. E da quel momento la rinuncia non è più possibile o diventa inefficace, con il rischio concreto di essere chiamati a rispondere anche dei debiti col Fisco.

Quanto tempo ho per rinunciare all’eredità?

Il diritto di accettare o rinunciare si prescrive in 10 anni dall’apertura della successione. Però chi entra nel possesso dei beni ereditari deve decidere in tempi rapidi, perché ogni interferenza nella gestione del patrimonio può essere valutata come una scelta incompatibile con la rinuncia.

Posso rinunciare anche dopo anni?

Sì, purché non sia già intervenuta un’accettazione, nemmeno tacita. La rinuncia tutela solo chi è rimasto realmente estraneo ai rapporti del defunto; quando il comportamento suggerisce il contrario, c’è il rischio di dover rispondere dei debiti ereditari.

Quali debiti si ereditano?

La successione ereditaria è un passaggio unitario che comprende ciò che il defunto possedeva ma anche ciò che doveva. Si trasmettono quindi le obbligazioni patrimoniali del defunto, cioè i debiti con un contenuto economico che non erano strettamente legati alla persona.

“Il Fisco non perde il credito con la morte del debitore. Se restano imposte non pagate, quel credito continua a esistere e può essere fatto valere sugli eredi, se accettano, come qualunque altro creditore”.

La responsabilità nasce solo con l’accettazione dell’eredità, non con la semplice chiamata. Essere figli, coniugi o parenti non significa in automatico essere debitori. Finché l’eredità non viene accettata, quei debiti restano giuridicamente separati.

Si trasmettono agli eredi (se accettano) Non si trasmettono
  • Debiti tributari: imposte, tributi, addizionali e interessi
  • Mutui, prestiti, carte di credito, scoperti di conto
  • Fideiussioni valide del defunto
  • Canoni arretrati, utenze, spese condominiali
  • Obbligazioni contrattuali e risarcimenti dovuti
  • Sanzioni penali, come ammende o multe inflitte con sentenza
  • Multe stradali e violazioni del Codice della strada
  • Sanzioni amministrative personali, ad esempio per illeciti edilizi o violazioni tributarie di natura punitiva
  • Sanzioni disciplinari o professionali legate all’attività del defunto

In linea generale, si trasmettono imposte e interessi, mentre le sanzioni di natura personale/punitiva non si trasferiscono agli eredi.

Quando la rinuncia all’eredità non ti mette al riparo dal Fisco

La rinuncia tutela solo se non si è mai entrati, neppure di riflesso, nella posizione di erede. Abbiamo visto che se dopo la morte sono stati posti in essere atti che presuppongono di poter disporre dei beni del defunto come proprietario, quei comportamenti sono letti dalla legge come accettazione tacita (art. 476 c.c.).
Ma non solo. Anche una rinuncia valida può essere insufficiente se incide sulla garanzia patrimoniale che l’erede deve offrire ai propri creditori (art. 2740 c.c.).

Se l’erede indebitato rinuncia a un’eredità attiva per evitare che quei beni entrino nel suo patrimonio e divengano aggredibili, l’art. 524 c.c. riconosce ai creditori dell’erede uno strumento di reazione. Possono chiedere al giudice di essere autorizzati ad accettare l’eredità al posto del debitore, entro il limite del soddisfacimento del credito.
In presenza di un credito certo, liquido ed esigibile, anche l’Agenzia delle Entrate può attivarsi con lo strumento dell’art. 524 c.c.

“Pertanto, la rinuncia tutela solo se è coerente con i comportamenti e non altera la garanzia dovuta ai creditori”.

Cartelle esattoriali e Agenzia delle Entrate: cosa succede se hai rinunciato?

“La notifica di una cartella esattoriale non è sufficiente, di per sé, a far sorgere un’obbligazione di pagamento”.

Quindi, se la rinuncia è valida ed efficace, la pretesa non è giuridicamente esigibile, anche se l’atto è stato notificato.
In presenza di una richiesta dell’Agenzia delle Entrate occorre procedere alla verifica della regolarità della rinuncia, dell’assenza di condotte che possano averne compromesso l’efficacia e la corretta individuazione del soggetto obbligato. Errori anagrafici, disallineamenti nelle banche dati o notifiche indirizzate automaticamente ai familiari sono circostanze frequenti. In tali situazioni occorre fornire un riscontro formale, così da chiarire la propria posizione ed evitare che l’inerzia venga interpretata come adesione alla pretesa.

Al riscontro occorre allegare la prova della rinuncia, chiedendo la rettifica della posizione (sgravio/annullamento in autotutela). Se sono già partite azioni esecutive, la tutela va attivata immediatamente nella sede competente.
L’eventuale pagamento eseguito per timore di conseguenze o per mera urgenza non rende dovuto ciò che non lo era. In assenza della qualità di erede resta azionabile la ripetizione dell’indebito, con diritto alla restituzione delle somme versate.

Rinuncia o beneficio d’inventario: come proteggere davvero il patrimonio

Rinuncia e accettazione con beneficio d’inventario sono strumenti di protezione patrimoniale che rispondono a logiche diverse: la prima interrompe ogni rapporto con l’eredità. Invece, il beneficio d’inventario consente di accettare mantenendo separati il patrimonio ereditario e quello personale, così che i debiti, anche fiscali, possano essere soddisfatti solo nei limiti di ciò che si riceve.
La rinuncia può essere la scelta migliore se il passivo appare superiore all’attivo o la situazione debitoria è già compromessa.

“L’accettazione con beneficio d’inventario è uno strumento di prudenza se il patrimonio del defunto non è immediatamente leggibile: può esistere un attivo, ma i debiti non sono ancora emersi oppure non sono quantificabili”.

Accettare con questa modalità consente di evitare la fusione dei patrimoni e impedisce che eventuali creditori, compreso il Fisco, possano aggredire anche i beni personali dell’erede oltre il valore dell’eredità.

Prima di decidere occorre una verifica mirata. Controllare la corrispondenza del defunto, i rapporti bancari, eventuali finanziamenti, le comunicazioni dell’Agenzia delle Entrate o dell’Agente della riscossione, la presenza di cartelle, accertamenti o contenziosi. Anche gli indizi contano: un tenore di vita sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati, garanzie prestate a terzi o attività economiche cessate possono segnalare esposizioni non ancora manifeste.

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