Nel film “La guerra dei Roses”, un divorzio feroce rendeva la casa l’ultimo terreno di scontro; oggi invece il birdnesting rovescia la scena, perché sono i genitori a spostarsi mentre i figli restano nel “nido”. La casa familiare è assegnata al genitore nell’interesse del figlio, non al figlio stesso. Con l’ordinanza n. 24382 del 2026, la Cassazione ha chiarito che, se il genitore assegnatario si trasferisce stabilmente altrove, il figlio non subentra automaticamente nell’assegnazione. Può comunque restare se vive con l’altro genitore o se dispone di un diverso titolo sull’immobile.
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La casa familiare spetta al figlio o al genitore che vive con lui?
Se la casa è stata assegnata perché lì vive il figlio, è facile pensare che il diritto resti legato a lui anche quando il genitore decide di trasferirsi.
L’art. 337-sexies del Codice Civile stabilisce che:
“Il giudice tiene prioritariamente conto dell’interesse dei figli, ma attribuisce il godimento dell’immobile al genitore con cui convivono”.
Il figlio è la ragione per cui la casa viene assegnata, senza diventarne l’assegnatario. Nel caso deciso nel 2026, la madre aveva ottenuto la casa familiare perché viveva con il figlio; anni dopo aveva spostato stabilmente altrove la propria vita, mentre lui, ormai maggiorenne, era rimasto nell’immobile. Il padre proprietario ne aveva chiesto il rilascio.
“La Cassazione ha escluso che il figlio potesse continuare a occupare la casa facendo valere l’assegnazione concessa alla madre: quel diritto non passa automaticamente da genitore a figlio quando la convivenza finisce” (Cass. ord. 24382/2026).
Un figlio maggiorenne che ancora studia o non dispone di redditi sufficienti può conservare, se ne ricorrono i presupposti, il diritto al mantenimento previsto dall’art. 337-septies c.c. Il sostegno economico, però, non gli attribuisce il diritto di restare nella casa già assegnata al genitore. Lo aveva già chiarito la Cassazione nel 2015: la mancanza di autosufficienza può giustificare il mantenimento, non un diritto autonomo su quell’immobile (Cass. ord. n. 14727/2015).
Per il figlio maggiorenne con handicap grave, l’art. 337-septies c.c. estende le tutele previste per i minori, quando ricorrono i requisiti dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992. L’assegnazione resta però legata al genitore che convive con lui e se ne prende cura. Nel caso deciso dalla Corte, peraltro, un’invalidità civile del 74% non coincideva automaticamente con l’handicap grave richiesto dalla legge.
Quando si perde davvero l’assegnazione della casa familiare?
“L’assegnazione può venir meno quando la casa cessa di essere il luogo stabile della convivenza tra il genitore assegnatario e il figlio”.
L’art. 337-sexies c.c. guarda alla continuità della vita familiare nell’immobile. Trasferte, esigenze di lavoro o una settimana divisa tra più abitazioni possono lasciare intatto quel legame; un trasferimento stabile altrove può invece spezzarlo.
Nel 2012 la Cassazione si occupò di una madre che trascorreva cinque giorni alla settimana presso i propri genitori e tornava nella casa assegnata nei weekend e nei periodi liberi. Quella organizzazione conservava ancora una convivenza effettiva (Cass. sent. n. 14348/2012). Diversa la vicenda decisa nel 2026: la madre aveva trasferito stabilmente altrove la propria vita, lasciando nell’immobile il figlio maggiorenne; la convivenza era cessata (Cass. sent. n. 24382/2026).
Un figlio che studia o lavora fuori può continuare ad avere nella casa familiare il proprio riferimento stabile se vi rientra con continuità. Quando studio, lavoro e quotidianità si spostano altrove e i rientri diventano occasionali, può venir meno anche la ragione dell’assegnazione. Conta soprattutto dove il figlio vive realmente e quale rapporto conserva con quella casa, più del solo dato anagrafico.
“Se il nuovo compagno entra nella casa assegnata, la convivenza tra genitore e figlio può proseguire nello stesso immobile”.
Se invece è il genitore a spostare altrove la propria vita per iniziare una nuova convivenza, può venir meno il presupposto dell’assegnazione. La Corte Costituzionale ha escluso automatismi legati a nuove nozze o nuova convivenza: resta centrale l’interesse dei figli (Corte Cost. sent. n. 308/2008). Quando il genitore assegnatario rinuncia alla casa e interrompe volontariamente la convivenza, il diritto derivante dall’assegnazione può venir meno anche senza attendere una preventiva pronuncia di revoca. Nel caso del 2026, il figlio rimasto solo nell’immobile non poteva opporre al proprietario l’originaria assegnazione concessa alla madre.
Se me ne vado, quando mio figlio può restare comunque nella casa familiare?
“Il figlio può restare se la permanenza nell’immobile trova un fondamento diverso dalla precedente assegnazione al genitore”.
Se continua a vivere nella casa con l’altro genitore, l’immobile può restare il suo riferimento familiare. Cambia però il genitore convivente e il precedente assetto va adeguato con un accordo oppure, in caso di contrasto, con un nuovo provvedimento del giudice. L’assegnazione già disposta non passa automaticamente da un genitore all’altro.
Il figlio può restare anche se dispone di un proprio titolo sull’immobile: perché ne è proprietario o comproprietario, oppure perché il proprietario gli consente di abitarvi in forza di un diverso titolo. In questo caso la sua permanenza non dipende dal vecchio provvedimento di assegnazione.
Nel birdnesting, o nidificazione, accade invece il contrario: i figli rimangono stabilmente nella casa familiare e sono i genitori ad alternarsi. La Cassazione nel 2023 ha ritenuto praticabile un’organizzazione di questo tipo quando nasce da un accordo serio, regge nella vita quotidiana e risponde all’interesse dei minori. Servono quindi collaborazione, spazi alternativi per i genitori e regole chiare sulla gestione dell’immobile.
Se cambia il genitore con cui il figlio vive o si vuole lasciargli la casa, conviene regolare il nuovo assetto prima del trasferimento, invece di fare affidamento sulla precedente assegnazione.