Concessioni balneari, indennizzo anche sui beni ammortizzati: le linee guida

Le linee guida dei commercialisti definiscono i criteri per l’indennizzo ai balneari uscenti, compresi i beni ammortizzati ancora utilizzabili

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Redazione

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L’indennizzo per i concessionari balneari uscenti potrà comprendere anche il valore dei beni già ammortizzati, purché siano ancora utilizzabili e possano generare un beneficio economico per chi subentra. È uno dei criteri indicati nelle nuove linee guida elaborate dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec), destinate a contribuire alla definizione delle regole per le future gare sulle concessioni demaniali marittime.

Il documento punta a rendere più omogenea la valutazione degli investimenti effettuati dagli attuali gestori degli stabilimenti, stabilendo criteri comuni per determinare l’eventuale compensazione economica dovuta al termine della concessione. Un altro principio riguarda gli interventi abusivi: se l’ente concedente segnala che un investimento interessa opere realizzate o modificate illegittimamente, il relativo valore non viene incluso nel calcolo dell’indennizzo, salvo diversa indicazione dell’amministrazione.

Concessioni balneari: bando-tipo atteso il 22 ottobre

Le linee guida si inseriscono nel percorso di preparazione delle gare per l’assegnazione delle concessioni balneari, che dovranno svolgersi nel quadro della direttiva europea Bolkestein. Il 22 ottobre il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, presenterà alla Conferenza unificata Stato-Regioni la proposta di bando-tipo, secondo quanto annunciato dal ministro del Turismo Gianmarco Mazzi a margine dell’assemblea nazionale delle imprese balneari di Rimini.

Il modello è destinato a fornire ai Comuni un riferimento per predisporre le procedure di selezione, con l’obiettivo di arrivare ai rinnovi delle concessioni entro settembre 2027. Le linee guida dei commercialisti dovrebbero costituire parte integrante del bando-tipo, offrendo indicazioni operative per la stima del valore degli investimenti da riconoscere al concessionario uscente.

La bozza prevede che la durata delle nuove concessioni sia stabilita nel bando, entro un intervallo compreso tra un minimo di cinque anni e un massimo di venti. Le regole non riguardano soltanto gli stabilimenti balneari, ma anche le attività di ristorazione, le spiagge libere attrezzate, le aree demaniali marittime destinate allo sport e altre tipologie di utilizzo, come i punti di ormeggio.

Come si determina l’indennizzo per il concessionario uscente

Il compenso riconosciuto al gestore che perde la concessione balneare non comprende automaticamente tutte le spese sostenute nel corso dell’attività. Per ottenere l’indennizzo, gli investimenti devono avere ancora una rilevanza economica per chi subentra, perché consentono di utilizzare opere e strutture esistenti oppure di evitare nuovi costi.

Le linee guida del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili individuano due elementi da considerare nella stima: il valore degli investimenti, al netto degli eventuali contributi pubblici ricevuti, e un’equa remunerazione degli investimenti realizzati negli ultimi cinque anni della concessione.

Il criterio centrale è quindi l’utilità che le opere possono conservare dopo il passaggio di gestione. Il vantaggio per il nuovo concessionario non deve necessariamente tradursi in un guadagno diretto: può consistere anche nella possibilità di risparmiare sulle spese che sarebbero necessarie per realizzare nuove strutture o interventi.

Questo principio vale anche per i beni già completamente ammortizzati sul piano contabile. Se continuano a essere utilizzabili e mantengono un valore economico per il gestore subentrante, possono essere inclusi nella valutazione. L’ammortamento, dunque, non determina da solo l’esclusione dall’indennizzo: occorre verificare le condizioni del bene e il beneficio che può ancora offrire.

Quali investimenti possono essere indennizzati

Per stabilire quali spese possano concorrere alla determinazione dell’indennizzo, le linee guida distinguono gli investimenti in base alla destinazione dei beni al termine della concessione. Le categorie individuate sono tre.

Opere abusive: quando l’indennizzo è escluso

Le linee guida affrontano anche il caso degli investimenti collegati a opere realizzate o modificate in violazione delle norme edilizie e delle autorizzazioni richieste.

Il professionista incaricato della stima non è tenuto a verificare autonomamente la regolarità urbanistica ed edilizia di ogni bene oggetto della valutazione. Spetta all’ente concedente segnalare eventuali irregolarità rilevanti. Quando l’amministrazione comunica che un investimento riguarda un’opera abusiva, il relativo valore non viene conteggiato ai fini dell’indennizzo, salvo diverse indicazioni dell’ente stesso.

Chi effettua la perizia e chi paga

Per garantire criteri omogenei tra i diversi territori, le stime dovranno essere affidate a commercialisti individuati dall’ente concedente all’interno di una rosa di cinque nominativi indicati dal presidente del Cndcec. Le linee guida servono proprio a orientare il lavoro dei professionisti, limitando il rischio che investimenti analoghi siano valutati in modo diverso da un Comune all’altro.

Le spese della perizia sono a carico del concessionario uscente. La bozza di bando-tipo prevede inoltre la possibilità di rinunciare alla valutazione e, di conseguenza, a qualsiasi indennizzo. La quantificazione della compensazione rappresenta uno degli aspetti più delicati delle procedure di rinnovo, perché deve conciliare il riconoscimento degli investimenti che conservano un’utilità economica con l’esigenza di assegnare le concessioni attraverso procedure aperte e trasparenti.

Gli altri elementi della bozza-tipo

L’indennizzo è soltanto uno degli elementi del nuovo quadro per le concessioni balneari. La bozza di bando-tipo prevede anche che la scelta del nuovo gestore tenga conto delle garanzie offerte per un utilizzo proficuo del bene demaniale, coerente con l’interesse pubblico, e della capacità di assicurare la continuità dei servizi e delle attività.

I bandi dovranno inoltre indicare il numero di lavoratori del concessionario uscente per i quali l’attività rappresenta la principale fonte di reddito personale e familiare. Questa informazione consentirà ai partecipanti di valutare l’eventuale impegno ad assumere il personale già impiegato.

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