Isee Minorenni per figli di genitori non coniugati, separati, divorziati: 3 esempi pratici

Quando e come deve essere compilato e quali sono le differenze con il modello Ordinario

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Genitori coniugati, separati, divorziati oppure semplicemente non conviventi: le situazioni familiari sono molteplici e non è sempre semplice individuare i casi nei quali è necessario compilare l’ISEE Minori piuttosto che il modello Ordinario. Cerchiamo di fare chiarezza riassumendo le regole di compilazione ed affrontando le tematiche più comuni.

ISEE Ordinario/Mini: modello necessario per la maggior parte delle prestazioni sociali quali per esempio bonus luce e gas, rateizzazione Equitalia, riduzione TARI, REI (ex SIA) ecc.

Il nucleo familiare ivi dichiarato è quello “standard” desumibile principalmente dallo stato di famiglia a cui vanno aggiunti eventuali familiari fiscalmente a carico. Si ricorda che i coniugi con diversa residenza, pur non essendo indicati nello stesso stato di famiglia, fanno sempre parte dello stesso nucleo familiare e vanno dunque sempre indicati nella medesima dichiarazione.

Per maggiori informazioni circa la composizione del nucleo familiare, consigliamo la visione dei seguenti articoli “Modello ISEE e nucleo familiare: regole di compilazione” e “ISEE e nucleo familiare: casi particolari”.

ISEE Minorenni: a differenza dell’ordinario, questa tipologia di modello richiede la compilazione anche del quadro D, presente nel Modulo MB.2, e viene utilizzato in situazioni specifiche:

  1. la prestazione che si necessita richiedere è rivolta a figli minorenni come per esempio la domanda di riduzione della mensa, il bonus bebè, l’assegno di maternità, il REI (ex SIA) se il requisito familiare che dà diritto al beneficio è dato dalla presenza nel nucleo di un soggetto minorenne;
  2. i genitori dei soggetti minori non sono, tra di loro, né coniugati né conviventi.

N.B.: l’INPS ha chiarito, mediante la pubblicazione della Faq A_5 aggiornata il 26/01/2016, che in presenza di genitori (tra di loro) separati da sentenza del giudice (no separazione di fatto), il genitore non convivente non debba essere incluso, con la conseguenza che il modello corretto da compilare sarà l’ISEE Ordinario/Mini.

La presenza di entrambi questi due presupposti comporta che, ai fini del corretto calcolo dell’ISEE Minori, siano richiesti anche i dati del genitore non coniugato e non convivente con l’altro genitore, purché abbia riconosciuto il figlio e non rientri in una delle seguenti condizioni:

  1. risulti coniugato con persona diversa dall’altro genitore;
  2. risulti avere figli con persona diversa dall’altro genitore;
  3. presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria in cui viene stabilito il versamento di assegni periodici destinati al mantenimento dei figli;
  4. sussiste l’esclusione dalla podestà sui figli o presenza di un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare ai sensi dell’art. 333 del codice civile;
  5. accertata estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici stabilita in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.

Vediamo di seguito, sulla base dei punti sopra elencati, come compilare il quadro D dell’ISEE Minori.

Compilazione Isee Minorenni: caso 1

Se il genitore non convivente non si trova in alcuna delle suddette situazioni, viene attratto nel nucleo del figlio minore: il Quadro D verrà compilato barrando l’ultima delle voci presenti “Il genitore non convivente non si trova in alcuna delle seguenti condizioni” e i suoi dati anagrafici verranno riportati nel Quadro A Nucleo familiare. Per tale genitore verrà dato il ruolo di “GNC – genitore non coniugato e non convivente” e sarà dunque necessario dichiarare anche i suoi redditi e patrimoni.

Solo ai fini del calcolo dell’ISEE Minorenni, l’indicatore verrà determinato tenendo conto anche di tale genitore come componente aggregata del nucleo familiare.

In alternativa, se il contribuente è già in possesso di un proprio calcolo ISEE, è possibile ovviare alla compilazione del Quadro A inserendo il protocollo INPS riferito a tale DSU.

Compilazione Isee Minorenni: caso 2

Se il genitore non convivente rientra in una delle casistiche di cui alle lettere a), b) oppure c), è necessario, nell’ISEE Minorenni, tener conto anche della sua situazione economica (redditi e patrimoni) compilando il “quadro FC9 Calcolo componente aggiuntiva” presente all’interno del Modulo FC.4.

Come precisato per il caso 1, anche in questa situazione, se il contribuente è già in possesso di un proprio ISEE è possibile inserire il protocollo INPS riferito a tale DSU in alternativa alla compilazione del quadro FC9.

Compilazione Isee Minorenni: caso 3

CASO 3: Se il genitore non convivente versa in uno degli ultimi due casi elencati di cui alle lettere d) ed e), il Quadro D viene compilato barrando la casella “Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni” ed i suoi redditi/patrimoni non vengono richiesti e considerati.

N.B.: l’INPS, sempre mediante la pubblicazione della Faq A_5 aggiornata il 26/01/2016, ha altresì stabilito che tale casella debba essere barrata anche nei casi di genitori non conviventi che risultino essere (tra di loro) divorziati.

Concludendo, riteniamo doveroso sottolineare l’importanza di comprendere, prima di accingersi alla compilazione, sia la motivazione per la quale il modello ISEE viene richiesto, sia il nucleo familiare del soggetto richiedente, senza soffermarsi alla sola visione dello stato di famiglia.

Giulia Breda – Centro Studi CGN

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